L’essenziale in breve
- Chi si trasferisce in Svizzera o vi nasce deve assicurarsi nell’assicurazione di base entro 3 mesi (art. 3 cpv. 1 LAMal).
- I Cantoni controllano l’obbligo d’assicurazione; il Comune può chiederti a tal fine un attestato d’assicurazione (art. 6 LAMal).
- In caso di affiliazione tempestiva l’assicurazione vale retroattivamente dal trasferimento o dalla nascita (art. 5 cpv. 1 LAMal).
- In caso di affiliazione tardiva non scusabile si paga un supplemento dal 30 al 50 % del premio (art. 8 OAMal).
Che cos’è un attestato d’assicurazione?
L’attestato d’assicurazione è un breve scritto della tua cassa malati. Attesta che sei assicurato presso di lei nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e da quando. A seconda dello scopo contiene anche il tuo numero d’assicurato, il tuo indirizzo, i membri della famiglia assicurati o le assicurazioni complementari. A differenza della polizza non deve indicare premio e franchigia, perché questi dati non servono per la prova.
L’attestato è necessario a causa dell’obbligo d’assicurazione. Ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi dal trasferimento o dalla nascita. I Cantoni provvedono affinché ciò avvenga davvero. Come si svolge il controllo lo disciplina ogni Cantone; a seconda del Cantone è competente il Comune o un ufficio cantonale. Chi non si assicura in tempo viene affiliato a una cassa dall’autorità competente.
Non confondere l’attestato con:
- la tessera d’assicurato, che presenti dal medico, in farmacia e in ospedale; reca il nome e il numero AVS e serve per il conteggio,
- la polizza, cioè il contratto d’assicurazione con tutti i dettagli,
- la conferma di disdetta, con cui la cassa precedente ti comunica la fine dell’assicurazione in caso di cambio,
- una prova di un’assicurazione estera, che ti serve per una domanda di esenzione dall’obbligo d’assicurazione.
Come funziona
Richiedere l’attestato: chiedi alla tua cassa un attestato d’assicurazione. Specifica a cosa ti serve: per il Comune si tratta dell’assicurazione di base, per una scuola universitaria o un’autorità all’estero può servire un attestato in un’altra lingua o con indicazioni sulla copertura all’estero. A seconda della cassa puoi anche scaricarlo dal portale clienti.
Dopo un trasferimento: ti annunci al Comune e stipuli entro tre mesi un’assicurazione di base. La cassa deve accettarti. Poi presenti l’attestato d’assicurazione al Comune. In caso di affiliazione tempestiva l’assicurazione inizia retroattivamente dal trasferimento; paghi i premi da quel giorno, ma in cambio sei coperto anche retroattivamente. Per le persone straniere con permesso di dimora o di domicilio conta la notifica al controllo abitanti; con determinati permessi di dimora di breve durata devi essere assicurato dall’entrata in Svizzera.
Dopo una nascita: anche i neonati devono essere assicurati entro tre mesi. Chi annuncia il figlio prima della nascita ha l’attestato in mano presto.
In caso di cambio di cassa: non devi mandare alla vecchia cassa un attestato della nuova. La nuova cassa comunica alla precedente che sei assicurato presso di lei senza interruzione. Solo allora la vecchia assicurazione termina, e la cassa precedente ti informa sulla data di fine.
Esenzione: chi vuole essere esentato dall’obbligo d’assicurazione, per esempio studenti con un’assicurazione estera equivalente, presenta al Cantone una domanda con una conferma scritta dell’assicurazione estera. Sulla domanda decide l’autorità cantonale.
Base legale
Non esiste un articolo di legge specifico sull’attestato d’assicurazione. L’obbligo di provare l’assicurazione deriva da queste disposizioni:
- Art. 3 cpv. 1 LAMal: ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi, o essere assicurata dal suo rappresentante legale, entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita.
- Art. 5 LAMal: in caso di affiliazione tempestiva l’assicurazione inizia al momento della nascita o dell’acquisizione del domicilio. In caso di affiliazione tardiva inizia al momento dell’affiliazione; se il ritardo non è scusabile è dovuto un supplemento di premio.
- Art. 6 LAMal: i Cantoni provvedono al rispetto dell’obbligo d’assicurazione; l’autorità designata dal Cantone affilia a un assicuratore le persone inadempienti.
- Art. 7 cpv. 5 LAMal: in caso di cambio di cassa la vecchia assicurazione termina solo quando la nuova cassa ha comunicato alla precedente che la persona è assicurata senza interruzione.
- Art. 2 OAMal: eccezioni ed esenzioni dall’obbligo d’assicurazione; alla domanda va in parte allegata una conferma scritta dell’ente estero.
- Art. 7 OAMal: casi particolari, per esempio il termine dalla notifica al controllo abitanti per le persone con permesso di dimora o di domicilio.
- Art. 8 OAMal: supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva: dal 30 al 50 % del premio, riscosso per un periodo doppio rispetto al ritardo, al massimo cinque anni.
- Art. 10 OAMal: i Cantoni informano la popolazione sull’obbligo d’assicurazione, in particolare le persone che arrivano dall’estero e i genitori di neonati.
- Art. 27 LPGA: gli assicuratori devono informarti e consigliarti sui tuoi diritti e obblighi, in linea di principio gratuitamente.
Esempio: arrivo dall’estero a Zurigo
Elena ha 29 anni, si trasferisce dall’estero a Zurigo e si annuncia al controllo abitanti il 02.03.2026. Lavora almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro ed è quindi assicurata contro gli infortuni secondo la LAINF.
| Variante | Affiliazione | Inizio dell’assicurazione | Conseguenze |
|---|---|---|---|
| Tempestiva | 15.05.2026 | 02.03.2026 (retroattivo) | pagare retroattivamente i premi da marzo, piena copertura da marzo |
| Tardiva senza scusa | 15.09.2026 | 15.09.2026 | nessuna copertura prima, in più un supplemento di premio dal 30 al 50 % |
Dopo l’affiliazione Elena manda l’attestato d’assicurazione al controllo abitanti. Così l’obbligo d’assicurazione è adempiuto.
Cosa significa per te
- Agisci subito dopo il trasferimento o la nascita. Tre mesi sembrano tanti, ma passano in fretta. Confronta i premi per il tuo Comune nel calcolatore dei premi, scegli una cassa e affiliati.
- Richiedi l’attestato in modo mirato. Di’ alla cassa chi chiede l’attestato e quali dati servono: solo assicurazione di base, anche assicurazioni complementari, tutti i membri della famiglia, una determinata lingua.
- Archivia i documenti in formato digitale. Polizza, attestato d’assicurazione e conferma di disdetta ti servono continuamente, per esempio per un trasloco, un cambio d’impiego o un cambio di cassa. Nel tuo conto puoi salvare i risultati dei nostri strumenti.
- In caso di cambio di cassa non mandare nulla due volte. La nuova cassa si annuncia alla vecchia. Fai solo attenzione che la disdetta arrivi in tempo; le scadenze sono alla voce termini.
I dati di base di tutte le casse presso cui puoi affiliarti li trovi alla voce casse malati.
Errori frequenti
- Mancare il termine di tre mesi. L’assicurazione inizia allora solo con l’affiliazione, e può aggiungersi un supplemento dal 30 al 50 % del premio.
- Presentare la tessera d’assicurato come prova. La tessera non attesta da quando sei assicurato; chiedi se l’ufficio esige uno scritto datato della cassa.
- Presentare un attestato dell’assicurazione complementare. Il Comune verifica l’assicurazione di base secondo la LAMal. Una sola assicurazione complementare o un’assicurazione viaggi non adempie l’obbligo d’assicurazione.
- Ritenere sufficiente l’assicurazione estera senza esenzione. Solo con una domanda di esenzione approvata dal Cantone sei escluso dall’obbligo d’assicurazione svizzero.
Come trattiamo le fonti lo spieghiamo alla voce come calcoliamo.
Domande frequenti
Dove ottengo un attestato d’assicurazione?
Presso la tua cassa malati, a seconda della cassa nel portale clienti, nell’app o su richiesta per posta o per e-mail. Indica a cosa ti serve, per esempio se devono figurare anche le assicurazioni complementari o altri membri della famiglia.
Chi chiede un attestato d’assicurazione?
Per esempio il controllo abitanti del Comune dopo un trasferimento o una nascita, perché i Cantoni controllano l’obbligo d’assicurazione. Altri uffici sono le scuole universitarie, le autorità della migrazione, i datori di lavoro nel caso dei frontalieri o i servizi sociali.
La polizza è la stessa cosa dell’attestato d’assicurazione?
Non del tutto. La polizza è il contratto con tutti i dettagli come franchigia, modello e premio. L’attestato comprova solo che sei assicurato e da quando. Chiedi all’ufficio che lo esige se gli basta anche la polizza.
Cosa faccio se non presento l’attestato in tempo?
L’autorità cantonale competente affilia a una cassa le persone che non si assicurano in tempo. Decisivo è che tu ti assicuri entro 3 mesi; altrimenti rischi un supplemento di premio.
Termini correlati
- Polizza d’assicurazioneLa polizza d’assicurazione è il documento in cui la tua cassa malati indica che cosa hai assicurato: assicurazione di base con franchigia, modello e copertura infortuni ed eventuali assicurazioni complementari, ognuna con premio e data d’inizio. Per le assicurazioni complementari la cassa deve rilasciare una polizza secondo l’art. 11 LCA. La polizza per il nuovo anno arriva di solito in autunno.
- Tessera d’assicuratoLa tessera d’assicurato è la tessera che la tua cassa malati ti rilascia per l’assicurazione di base. Vi figurano tra l’altro il tuo nome, il tuo numero AVS, la cassa e una data di scadenza. La mostri a ogni visita medica, in farmacia e in ospedale. Sul retro è spesso stampata la tessera europea d’assicurazione malattia.
- Obbligo d’assicurazioneL’obbligo d’assicurazione significa: chi vive in Svizzera deve stipulare un’assicurazione di base secondo la LAMal. Hai 3 mesi di tempo dal trasferimento o dalla nascita, poi la copertura vale retroattivamente. Chi si affilia più tardi è assicurato solo dall’affiliazione e, a seconda del ritardo, paga un supplemento di premio dal 30 al 50 %.
- Esenzione dall’obbligo d’assicurazioneEsenzione dall’obbligo d’assicurazione significa: nonostante domicilio o lavoro in Svizzera non devi assicurarti presso una cassa malati svizzera. È possibile solo nei casi elencati dall’art. 2 OAMal, per esempio per gli studenti con un’assicurazione estera equivalente, per al massimo 3 anni più 3 anni di proroga. Sulla domanda decide il Cantone.
- Numero d’assicuratoIl numero d’assicurato sulla tua tessera della cassa malati è, nell’assicurazione di base, il tuo numero AVS: 13 cifre, che iniziano con 756, scritte nel formato 756.XXXX.XXXX.XX. Resta lo stesso per tutta la vita, anche se cambi cassa. Tessera e polizza riportano inoltre altri numeri, per esempio il numero della tessera e il numero cliente della cassa.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 5 e 6Art. 5–6 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 5 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 7, 8 e 10Art. 7–10 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 27Art. 27 LPGAfedlex.admin.ch
- UFSP, premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
