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Polizza d’assicurazione

Anche: polizza, polizza della cassa malati

In breve

La polizza d’assicurazione è il documento in cui la tua cassa malati indica che cosa hai assicurato: assicurazione di base con franchigia, modello e copertura infortuni ed eventuali assicurazioni complementari, ognuna con premio e data d’inizio. Per le assicurazioni complementari la cassa deve rilasciare una polizza secondo l’art. 11 LCA. La polizza per il nuovo anno arriva di solito in autunno.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un documento contrattuale piegato in una busta trasparente su una scrivania

L’essenziale in breve

  1. Per le assicurazioni complementari la polizza è prescritta dalla legge: stabilisce i diritti e gli obblighi di entrambe le parti (art. 11 cpv. 1 LCA).
  2. Per l’assicurazione di base la LAMal non prescrive un documento chiamato polizza; la cassa deve però comunicarti il nuovo premio almeno due mesi prima (art. 7 cpv. 2 LAMal).
  3. La cassa deve indicare separatamente i premi dell’assicurazione di base, della quota per gli infortuni, dell’indennità giornaliera e delle assicurazioni complementari (art. 89 OAMal).
  4. Le condizioni generali d’assicurazione (CGA) fanno parte dell’assicurazione complementare; devi averle già al momento della proposta o dell’accettazione (art. 3 cpv. 2 LCA).
  5. Puoi revocare una proposta di assicurazione complementare entro 14 giorni (art. 2a LCA).

Che cos’è la polizza d’assicurazione?

La polizza d’assicurazione, in breve polizza, è la prova scritta del tuo contratto d’assicurazione. Nel caso della cassa malati riassume su uno o pochi fogli quali assicurazioni hai presso questa cassa, per quali persone, da quando e con quale premio. Nelle famiglie spesso tutti i membri figurano su una polizza comune.

In Svizzera il diritto distingue chiaramente due mondi assicurativi, e questo si vede anche nella polizza:

  • Assicurazione di base secondo la LAMal: è obbligatoria, le prestazioni sono fissate dalla legge e la cassa deve accettarti. La LAMal non richiede un documento chiamato «polizza». Le casse rilasciano comunque una polizza o un certificato d’assicurazione, perché devono comunicarti premio, franchigia, modello e copertura infortuni.
  • Assicurazioni complementari secondo la LCA: sono contratti facoltativi. Qui la legge sul contratto d’assicurazione prescrive espressamente che la cassa rilasci una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. Della polizza fanno parte le condizioni generali d’assicurazione (CGA) ed eventualmente condizioni complementari.

La polizza non va confusa con altri documenti. La tessera d’assicurato è il documento di legittimazione per medico, farmacia e ospedale. L’attestato d’assicurazione conferma a un ente, per esempio il Comune o un datore di lavoro, che sei assicurato. L’offerta è una proposta prima della conclusione del contratto e non è ancora una polizza.

Come funziona

Una polizza della cassa malati contiene di regola questi dati:

CampoChe cosa contienePerché è importante
Stipulante e persone assicurateNome, indirizzo, data di nascitaDebitore del premio è lo stipulante, per i figli i genitori
Numero d’assicuratoNumero presso la cassaTi serve per disdetta, fatture e richieste
Assicurazione di baseTariffa, modello, franchigia, infortuni sì/no, regione di premioQui vedi potenziale di risparmio ed errori
Premio assicurazione di basePremio mensile, quota infortuni separataLa quota infortuni deve essere indicata a parte
Assicurazioni complementariNome del prodotto, livello di prestazioni, premio, inizioOgni assicurazione complementare è un contratto a sé
RiserveEsclusioni per determinate malattie preesistentiAmmesse solo nelle assicurazioni complementari
CondizioniVersione delle CGA e delle condizioni complementariLa versione determina quali regole valgono per te
Sconti e contributiSconto famiglia, sconto per pagamento anticipato, riduzione dei premiMostra che cosa viene dedotto dal premio

Una nuova polizza ogni anno. Nell’assicurazione di base il premio cambia di solito al 1° gennaio. La cassa deve comunicarti il nuovo premio approvato dall’UFSP almeno due mesi prima e informarti sul tuo diritto di cambiare cassa. L’UFSP indica come termine ultimo il 31 ottobre. Molte casse inviano insieme anche la nuova polizza. Da questa comunicazione decorre il tuo termine: se vuoi cambiare l’assicurazione di base al 1° gennaio, la disdetta deve giungere alla cassa entro il 30 novembre.

Modifiche durante l’anno. Se cambi la franchigia o il modello o fai sospendere la copertura infortuni, la cassa rilascia una nuova polizza. Controllala subito. Anche con un trasloco in un’altra regione di premio il premio cambia e ricevi una nuova polizza.

Stipulare un’assicurazione complementare. Prima della conclusione la cassa deve informarti sui rischi assicurati, sull’estensione della copertura, sul premio, sulla durata e sulla fine del contratto, in una forma che consenta la prova per testo. Le CGA devi averle al più tardi quando proponi o accetti il contratto. Dopo la proposta hai 14 giorni per revocarla. La polizza la ricevi dopo l’accettazione da parte della cassa, spesso solo dopo l’esame delle tue indicazioni sulla salute.

Base legale

Per le assicurazioni complementari vale la legge sul contratto d’assicurazione (LCA):

  • Art. 11 cpv. 1 LCA: l’impresa d’assicurazione rilascia allo stipulante una polizza che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti. Secondo il cpv. 2 ricevi su richiesta una copia delle tue dichiarazioni nella proposta, per esempio delle tue risposte al questionario sanitario.
  • Art. 3 LCA: prima della conclusione del contratto la cassa deve informarti in modo comprensibile e in una forma che consenta la prova per testo su identità, rischi assicurati, estensione della copertura, premi, durata, fine del contratto e trattamento dei dati personali. Le CGA devi già averle al momento della proposta o dell’accettazione (cpv. 2). Se la cassa viola questo obbligo, puoi disdire il contratto secondo l’art. 3a LCA, entro quattro settimane da quando ne sei venuto a conoscenza, al più tardi due anni dopo la violazione.
  • Art. 2a LCA: puoi revocare la proposta o la dichiarazione di accettazione entro 14 giorni per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
  • Art. 35a cpv. 4 LCA: nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie il diritto di disdetta ordinario spetta solo a te come stipulante, non alla cassa. Secondo il cpv. 1 puoi disdire per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo con un preavviso di tre mesi, se il contratto non prevede un termine più breve.

Per l’assicurazione di base vale la LAMal. Non richiede una polizza nel senso della LCA. L’art. 7 cpv. 2 LAMal obbliga la cassa a comunicare a ogni persona assicurata i nuovi premi approvati dall’UFSP almeno due mesi prima e a informarla sul diritto di cambiare cassa. L’art. 89 OAMal chiede che la cassa separi chiaramente, nei confronti di ogni persona assicurata, i premi dell’assicurazione di base, la quota di premio per il rischio d’infortunio, l’assicurazione d’indennità giornaliera e le assicurazioni complementari.

In passato la LCA prevedeva all’art. 12 un diritto di rettifica di quattro settimane per le differenze tra polizza e accordo. Questa disposizione è stata abrogata al 01.01.2022. Segnala quindi gli errori subito e per iscritto.

Esempio: leggere una polizza

Anna ha 34 anni (nata nel 1992) e vive nella città di Zurigo (regione di premio 1). È assicurata nella tariffa standard «assicurazione di base» di Sanitas con franchigia di CHF 2'500 e lavora al 100 % come dipendente. I premi provengono dai dati UFSP 2026 (opendata.swiss); l’assicurazione complementare è un esempio fittizio.

Riga sulla polizza 2026VocePremio mensile
Assicurazione di base, standard, franchigia CHF 2'500, con infortunisecondo la polizzaCHF 491.10
di cui quota di premio infortuniindicata separatamenteCHF 33.80
Assicurazione complementare ambulatoriale (fittizia)prodotto, livello, versione delle CGACHF 25.00
TotaleCHF 516.10

I premi di tutte le casse per la situazione di Anna li trova nel calcolatore dei premi. Come funziona la sospensione della copertura infortuni lo spiega la voce sospensione.

Cosa significa per te

  1. Leggi la polizza ogni anno in autunno. Controlla franchigia, modello, copertura infortuni, regione di premio e tutte le assicurazioni complementari. Confronta il premio con quello dell’anno precedente.
  2. Usa la polizza per il confronto. Con franchigia, modello e copertura infortuni indicati sulla polizza confronti nel calcolatore dei premi le stesse prestazioni a premi diversi.
  3. Fai attenzione al termine. Dopo la comunicazione del premio puoi disdire l’assicurazione di base entro il 30 novembre per il 1° gennaio. Le date sono alla pagina Termini, una lettera modello la trovi alla pagina Lettera di disdetta.
  4. Separa assicurazione di base e complementare. Puoi cambiare l’assicurazione di base e tenere quella complementare. Disdici un’assicurazione complementare solo quando una nuova è confermata per iscritto, perché la nuova cassa può porre domande sulla salute e rifiutarti.
  5. Conserva polizza e CGA. In caso di controversia su una prestazione conta la versione delle CGA che vale per te. I tuoi calcoli e termini puoi salvarli nel conto.

Quali prodotti offre una cassa lo mostrano le schede delle casse malati.

Errori frequenti

  • Archiviare la polizza senza leggerla. Errori come una franchigia sbagliata o una sospensione della copertura infortuni non registrata continuano altrimenti per tutto l’anno.
  • Scambiare la tessera d’assicurato per la polizza. La tessera non mostra né premio né franchigia né assicurazioni complementari.
  • Contare sul vecchio termine di quattro settimane. Il precedente diritto di rettifica dell’art. 12 LCA non vale più dal 01.01.2022. Segnala subito le differenze.
  • Confondere offerta e polizza. Un’offerta è una proposta. Solo la polizza dopo l’accettazione da parte della cassa attesta il contratto, nelle assicurazioni complementari spesso con riserve.
  • Disdire l’assicurazione complementare insieme a quella di base. I due contratti sono indipendenti. Chi li disdice entrambi spesso perde definitivamente l’assicurazione complementare.

Come calcoliamo gli esempi di premio lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.

Domande frequenti

Dove trovo la polizza della mia cassa malati?

Le casse inviano la polizza per posta o la mettono a disposizione nel portale clienti o nell’app. Di solito ricevi la polizza per il nuovo anno insieme alla comunicazione del premio in autunno. Se manca, puoi chiedere alla cassa una copia in qualsiasi momento.

Qual è la differenza tra polizza e tessera d’assicurato?

La polizza è la prova del contratto con prodotti, premi e condizioni. La tessera d’assicurato ti identifica come persona assicurata dal medico, in farmacia o in ospedale e contiene il tuo numero d’assicurato. Non sostituisce la polizza.

Cosa faccio se sulla polizza c’è un errore?

Segnala subito l’errore alla cassa per iscritto e chiedi una polizza corretta. Una franchigia sbagliata o una sospensione della copertura infortuni dimenticata può costarti denaro sonante. Conserva la corrispondenza.

Mi serve la polizza per cambiare cassa?

Per la disdetta dell’assicurazione di base ti servono il tuo numero d’assicurato e l’indirizzo della cassa, entrambi indicati sulla polizza. Per un confronto la polizza ti mostra franchigia, modello e premio, con cui puoi confrontare le offerte.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 11Art. 11 LCAfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 3Art. 3 LCAfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 2aArt. 2a LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35aArt. 35a LCAfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 LAMalfedlex.admin.ch
  6. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 89Art. 89 OAMalfedlex.admin.ch
  7. Priminfo (UFSP): Domande frequenti, cambio di assicurazione al 1° gennaiopriminfo.admin.ch
  8. UFSP: Premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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