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Disdetta dell’assicurazione complementare

Anche: Disdire l’assicurazione complementare

In breve

Un’assicurazione complementare la puoi disdire per legge per la fine del terzo anno di contratto o di ogni anno successivo, con tre mesi di preavviso e in forma testuale. Durate più brevi, un diritto di disdetta in caso di aumento del premio o altre scadenze si trovano nelle condizioni contrattuali della tua cassa. La cassa stessa non può disdire in via ordinaria.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustration: busta accanto a un foglio di contratto con un angolo strappato

L’essenziale in breve

  1. Ogni contratto si può disdire in via ordinaria per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, con tre mesi di preavviso (art. 35a cpv. 1 LCA).
  2. Nell’assicurazione complementare malattie il diritto di disdetta ordinario spetta solo a te, non alla cassa (art. 35a cpv. 4 LCA).
  3. Per gravi motivi una disdetta è possibile in ogni tempo (art. 35b LCA).
  4. Un diritto generale di disdetta in caso di aumento del premio la legge non lo prevede; se e quando puoi disdire in quel caso lo stabiliscono le CGA.
  5. Disdici solo quando la nuova cassa ti ha accettato: nell’assicurazione complementare non c’è obbligo di ammissione.

Che cos’è la disdetta dell’assicurazione complementare?

Con la disdetta poni fine a un contratto di assicurazione complementare, per esempio per il reparto semiprivato, le cure dentarie, gli occhiali o la medicina complementare. A differenza dell’assicurazione di base, l’assicurazione complementare è facoltativa ed è retta dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Per questo valgono regole diverse rispetto al cambio di cassa nell’assicurazione di base.

Nell’assicurazione di base è la LAMal a stabilire le scadenze: il 30 novembre per il cambio a fine anno. Nell’assicurazione complementare decidono la LCA e il tuo contratto. Durata, termine di disdetta e diritti di disdetta particolari si trovano nella polizza e nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA). La legge fissa solo un quadro, che il contratto può migliorare a tuo favore.

Importante: chi disdice un’assicurazione complementare di regola la perde definitivamente. Una nuova cassa può rifiutarti a causa del tuo stato di salute o porre riserve. Nell’assicurazione di base questo rischio non esiste.

Come funziona

Disdetta ordinaria. Ogni contratto si può disdire per la fine del terzo anno di contratto o di ogni anno successivo, anche se è stata convenuta una durata più lunga. Il preavviso è di tre mesi. La disdetta deve avvenire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, quindi per esempio per lettera o e-mail. I contratti possono permettere una disdetta anticipata, per esempio annuale; i termini devono allora essere identici per entrambe le parti. Un contratto pluriennale ti vincola quindi al massimo fino alla fine del terzo anno.

Solo tu puoi disdire in via ordinaria. Nell’assicurazione complementare malattie il diritto di disdetta ordinario e quello in caso di sinistro spettano solo a te come stipulante, cioè a chi ha concluso la polizza; per i figli disdicono i genitori come stipulanti. La cassa non può disdirti perché invecchi o inoltri molte fatture.

Disdetta in caso di sinistro. Dopo un caso di prestazione puoi recedere dal contratto al più tardi al pagamento. La copertura si estingue 14 giorni dopo la comunicazione. Dettagli in disdetta in caso di sinistro.

Disdetta per gravi motivi. Entrambe le parti possono disdire in ogni tempo se, per ragioni di buona fede, non si può più esigere la continuazione del contratto.

Aumento del premio. Un diritto di disdetta straordinario legale non esiste. Alcune CGA ne prevedono uno, di regola per il momento del nuovo premio. Il termine si trova nella lettera della cassa o nelle CGA.

Cambio dell’assicurazione di base. La cassa attuale non può obbligarti a disdire l’assicurazione complementare e non può disdirla solo a causa del cambio.

Base legale

L’art. 35a cpv. 1 LCA permette la disdetta per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo con tre mesi di preavviso, per scritto o in forma testuale. Secondo il cpv. 2 le parti possono convenire una disdetta anticipata, con termini identici per entrambe. Il cpv. 4 stabilisce che nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale malattie il diritto di disdetta ordinario e quello in caso di sinistro spettano solo allo stipulante. L’art. 35b LCA disciplina la disdetta per gravi motivi, l’art. 42 LCA il recesso in caso di sinistro.

Queste regole valgono dal 01.01.2022. Secondo l’art. 103a LCA i diritti di disdetta degli art. 35a e 35b valgono anche per i contratti conclusi prima. Se alla conclusione del contratto hai risposto in modo inesatto alle domande sulla salute, la cassa può disdire secondo l’art. 6 LCA. L’art. 7 cpv. 7 e 8 LAMal separa l’assicurazione complementare dal cambio nell’assicurazione di base.

Esempio: contratto dal 01.01.2024

Sandra, 45 anni, ha dal 01.01.2024 un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato. Le sue CGA non prevedono una durata più breve. Vuole disdire.

Scadenze di disdetta secondo l’art. 35a LCA
Fine dell’anno di contrattoLa disdetta deve avvenire al più tardiPossibile?
31.12.2024 (1° anno)–no, prima della fine del 3° anno solo se il contratto lo permette
31.12.2025 (2° anno)–no
31.12.2026 (3° anno)tre mesi prima, quindi entro il 30.09.2026sì
31.12.2027 (4° anno)entro il 30.09.2027sì

La disdetta la crei con il generatore di lettere di disdetta o con il modello di lettera di disdetta. Le scadenze per l’assicurazione di base sono in Termini.

Cosa significa per te

  1. Leggere polizza e CGA. Cerca inizio del contratto, durata, termine di disdetta ed eventuale diritto di disdetta in caso di aumento del premio.
  2. Assicurarsi prima la nuova copertura. Fai la proposta per la nuova assicurazione complementare, rispondi in modo completo alle domande sulla salute e attendi l’accettazione. Confronta le prestazioni nel confronto delle assicurazioni complementari.
  3. Disdire in modo dimostrabile. Invia la disdetta per raccomandata o in un’altra forma con prova per testo, in modo che arrivi alla cassa prima dell’inizio del termine.
  4. Considerare separatamente l’assicurazione di base. Se cambi solo l’assicurazione di base, l’assicurazione complementare può restare. La procedura è descritta in Cambiare cassa malati. I dati delle casse li trovi in Casse malati.

Errori frequenti

  • Disdire prima che la nuova cassa abbia confermato. Chi viene rifiutato resta senza assicurazione complementare e spesso in seguito non ne trova più.
  • Applicare il termine dell’assicurazione di base. Il 30 novembre vale per l’assicurazione di base. Nell’assicurazione complementare contano contratto e LCA, spesso con tre mesi di preavviso.
  • Disdire le due assicurazioni nella stessa lettera senza volerlo. Indica esattamente quali contratti disdici.
  • Credere che la cassa possa disdire per costi elevati. In via ordinaria nell’assicurazione complementare malattie non può farlo.

Domande frequenti

Quando posso disdire la mia assicurazione complementare?

Per legge per la fine del terzo anno di contratto o di ogni anno successivo, con tre mesi di preavviso. Molti contratti permettono una disdetta già prima, per esempio annuale; lo trovi nella tua polizza e nelle CGA.

Posso disdire l’assicurazione complementare in caso di aumento del premio?

La legge non prevede un diritto generale. Alcune casse lo concedono nelle loro CGA, per lo più per il momento da cui vale il nuovo premio. Leggi le condizioni e il termine nella lettera sulla modifica del premio.

Devo disdire l’assicurazione complementare se cambio assicurazione di base?

No. La cassa non può né obbligarti a disdire l’assicurazione complementare né disdirla solo a causa del tuo cambio nell’assicurazione di base. Puoi avere le due assicurazioni presso casse diverse.

La cassa può disdirmi l’assicurazione complementare perché ricevo molte prestazioni?

In via ordinaria no e nemmeno in caso di sinistro: nell’assicurazione complementare malattie questi diritti di disdetta spettano solo a te. Resta possibile una disdetta per gravi motivi o per reticenza.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35aArt. 35a LCAfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35bArt. 35b LCAfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 42Art. 42 LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 103aArt. 103a LCAfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 6Art. 6 LCAfedlex.admin.ch
  6. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 7 e 8 LAMalfedlex.admin.ch
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