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Contratto pluriennale

Anche: Durata del contratto dell’assicurazione complementare

In breve

Un contratto pluriennale è un’assicurazione complementare con una durata fissa di più anni, per esempio cinque. Dal 2022 puoi comunque disdire ogni contratto di questo tipo per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, con un termine di tre mesi. L’assicurazione di base non conosce contratti pluriennali: lì puoi cambiare ogni anno.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: documento contrattuale con un filo teso sopra diversi fogli di calendario

L’essenziale in breve

  1. I contratti pluriennali esistono solo nell’assicurazione complementare secondo la LCA, non nell’assicurazione di base.
  2. Ogni contratto può essere disdetto per la fine del terzo anno o più tardi, con un termine di tre mesi, anche se dovesse durare di più (art. 35a cpv. 1 LCA).
  3. Nell’assicurazione complementare malattie solo la o il contraente può disdire in via ordinaria, non l’assicuratore (art. 35a cpv. 4 LCA).
  4. Una proroga automatica può durare al massimo un anno alla volta (art. 47 LCA).
  5. Il diritto di disdetta dopo il terzo anno vale anche per i contratti conclusi prima del 2022 (art. 103a LCA).

Che cos’è un contratto pluriennale?

Un contratto pluriennale è un contratto d’assicurazione concluso non per un anno, ma per una durata fissa di più anni. Nell’assicurazione malattie riguarda solo l’assicurazione complementare, per esempio un’assicurazione complementare ospedaliera, dentaria o per cure ambulatoriali. La durata esatta figura nella tua polizza.

Le assicurazioni complementari sono contratti privati secondo la legge federale sul contratto d’assicurazione, la LCA. L’assicuratore può convenire con te la durata, ma prima della conclusione del contratto deve informarti sulla durata e sulla fine del contratto. Se il contratto contiene una clausola di proroga, dopo la scadenza della durata fissa si proroga tacitamente se nessuno lo disdice, e ogni volta al massimo di un anno.

Nell’assicurazione di base non esistono contratti pluriennali. Lì puoi cambiare cassa ogni anno: dopo la comunicazione del premio con un termine di un mese per la fine dell’anno, con la franchigia ordinaria senza modello anche per la metà dell’anno. Un contratto pluriennale nell’assicurazione complementare non ti vincola quindi mai all’assicurazione di base della stessa cassa. Puoi cambiare l’assicurazione di base e tenere l’assicurazione complementare.

Con la LCA riveduta, entrata in vigore il 01.01.2022, i vincoli lunghi sono fortemente limitati. Puoi disdire ogni contratto dopo tre anni, anche se è stato concluso per cinque o dieci anni.

Come funziona

Per un contratto pluriennale valgono queste regole:

SituazioneRegola
Entro i primi 14 giorni dalla propostarevoca possibile senza motivazione
Durante i primi tre annidisdetta ordinaria solo se il contratto la prevede; altrimenti solo per motivi gravi o in caso di sinistro
Per la fine del terzo annodisdetta ordinaria con un termine di tre mesi, anche se la durata è più lunga
Dopo il terzo annodisdetta per la fine di ogni anno successivo, termine di tre mesi
Dopo la scadenza della durata fissaproroga tacita al massimo di un anno alla volta
Per motivi graviin ogni momento, per scritto o in forma testuale

La disdetta deve avvenire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. La fine dell’«anno» dipende dall’inizio del contratto: se il tuo contratto inizia il 01.01., il terzo anno termina il 31.12. del terzo anno civile. Se inizia il 01.04., termina il 31.03.

Una particolarità dell’assicurazione complementare malattie: il diritto di disdetta ordinario e il diritto di disdetta in caso di sinistro spettano solo a te, non all’assicuratore. Non può quindi semplicemente sbarazzarsi di te dopo tre anni o dopo una cura costosa. Per te significa: tu puoi disdire, lui in linea di principio no.

Base legale

La norma centrale è l’art. 35a della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA). Secondo il cpv. 1 il contratto, anche se è stato convenuto per una durata più lunga, può essere disdetto per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo con un termine di tre mesi, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. Il cpv. 2 consente una possibilità di disdetta ancora anteriore, se entrambe le parti la convengono. Il cpv. 4 stabilisce che nell’assicurazione complementare all’assicurazione sociale contro le malattie il diritto di disdetta ordinario e il diritto di disdetta in caso di sinistro spettano solo al contraente.

L’art. 35b LCA consente la disdetta per motivi gravi in ogni momento, per esempio se secondo le regole della buona fede non si può più pretendere da te la continuazione del contratto. L’art. 47 LCA dichiara nulla una proroga tacita nella misura in cui debba valere per più di un anno alla volta. L’art. 103a LCA applica i diritti di disdetta degli art. 35a e 35b anche ai contratti conclusi prima del 01.01.2022. L’obbligo d’informazione su durata e fine del contratto figura nell’art. 3 cpv. 1 lett. d LCA, il diritto di revoca di 14 giorni nell’art. 2a LCA. Nell’assicurazione di base il cambio è disciplinato dall’art. 7 LAMal; lì non esiste una durata minima.

Esempio: disdire un contratto di cinque anni

Marco, 38 anni, il 01.01.2024 ha concluso un’assicurazione complementare ospedaliera con una durata fissa di cinque anni, cioè fino al 31.12.2028. Nell’autunno 2026 vuole disdirla perché ha trovato un’altra offerta.

DataCosa vale
01.01.2024inizio del contratto, durata fissa di cinque anni
31.12.2026fine del terzo anno: prima scadenza di disdetta possibile secondo l’art. 35a LCA
30.09.2026ultimo giorno in cui la disdetta dovrebbe essere presso l’assicuratore (tre mesi prima del 31.12.2026)
31.12.2027scadenza successiva, se Marco manca il termine nel 2026
31.12.2028fine della durata convenuta inizialmente

Cosa significa per te

Prima della conclusione leggi la durata nell’offerta e nelle condizioni generali d’assicurazione. Un contratto pluriennale ti vincola al massimo tre anni, anche se dura di più. Chiedi se uno sconto per la durata viene richiesto indietro in caso di disdetta anticipata.

Se vuoi cambiare assicurazione complementare, procedi in quest’ordine:

  1. Determinare la scadenza di disdetta: verificare l’inizio del contratto, calcolare la fine del terzo anno o di un anno successivo, contare tre mesi a ritroso.
  2. Assicurarsi la nuova assicurazione: presentare la proposta, rispondere in modo veritiero al questionario sanitario, attendere l’accettazione.
  3. Disdire: per scritto, in tempo, con prova. I dettagli si trovano alla voce disdetta dell’assicurazione complementare.

Per l’assicurazione di base valgono altre regole: lì cambi senza domande sullo stato di salute, e il termine di disdetta dopo la comunicazione del premio scade il 30 novembre. Tutte le scadenze le trovi alla pagina Termini, le casse in una panoramica alla pagina Casse malati. Una proposta per la lettera di disdetta la offre la lettera di disdetta.

Errori frequenti

  • Prima disdire, poi concludere un nuovo contratto. Se il nuovo assicuratore rifiuta, resti senza assicurazione complementare.
  • Calcolare male il termine. Determinante è l’anno contrattuale, non sempre l’anno civile, e la disdetta deve essere presso l’assicuratore tre mesi prima.
  • Credere che un vecchio contratto vincoli per dieci anni. Anche i contratti anteriori al 2022 possono essere disdetti dopo tre anni.
  • Confondere assicurazione di base e complementare. L’assicurazione di base la puoi cambiare ogni anno, indipendentemente da un contratto pluriennale nell’assicurazione complementare.
  • Trascurare lo sconto per la durata. A seconda del contratto, in caso di disdetta anticipata può esserci una richiesta di restituzione.

Domande frequenti

Posso disdire anticipatamente un contratto di cinque anni?

Sì. Dal 01.01.2022 puoi disdire ogni contratto d’assicurazione per la fine del terzo anno o di ogni anno successivo, con un termine di tre mesi. La disdetta deve avvenire per scritto o in un’altra forma testuale, per esempio per lettera o per e-mail. Come prova conviene una lettera raccomandata.

La cassa malati può disdirmi l’assicurazione complementare?

Non in via ordinaria. Nell’assicurazione complementare malattie il diritto di disdetta ordinario spetta solo a te come contraente. L’assicuratore può disdire solo per motivi gravi o se hai commesso una reticenza.

Questo vale anche per i contratti vecchi?

Sì. Secondo la disposizione transitoria, il diritto di disdetta dopo il terzo anno vale anche per i contratti conclusi prima del 2022. Anche i vincoli più lunghi di vecchie polizze li puoi quindi terminare dopo tre anni.

C’è uno sconto per un contratto pluriennale?

Alcuni assicuratori concedono uno sconto per durate più lunghe. La legge non lo disciplina. Verifica nelle condizioni contrattuali se devi restituire lo sconto quando disdici prima della scadenza.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35aArt. 35a LCAfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35bArt. 35b LCAfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 47Art. 47 LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 103aArt. 103a LCAfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 2a e 3Art. 2a LCAfedlex.admin.ch
  6. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 6 e 42Art. 42 LCAfedlex.admin.ch
  7. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 LAMalfedlex.admin.ch
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