L’essenziale in breve
- L’AI paga un importo forfettario di CHF 840 per una protesizzazione monoaurale e di CHF 1'650 per una binaurale, al massimo ogni sei anni (allegato n. 5.07 OMAI).
- Ai beneficiari di una rendita di vecchiaia con ipoacusia grave l’AVS paga il 75 % dell’importo forfettario AI, al massimo ogni cinque anni (allegato n. 5.57 OMAV).
- Per i bambini sotto i 18 anni l’AI paga fino a CHF 2'830 per un apparecchio e CHF 4'170 per due (allegato n. 5.07.3 OMAI).
- L’assicurazione di base assume gli apparecchi acustici solo se nessun’altra assicurazione sociale paga, e allora secondo le regole dell’AVS o dell’AI (EMAp pos. 13.01).
- Con le prestazioni complementari il Cantone rimborsa le spese comprovate per mezzi ausiliari (art. 14 cpv. 1 lett. f LPC).
Che cos’è un apparecchio acustico?
Un apparecchio acustico è un piccolo apparecchio elettronico che capta il suono, lo amplifica e lo trasmette all’orecchio. Compensa un’ipoacusia che non può essere curata nella sua causa. Si distinguono apparecchi dietro o nell’orecchio nonché apparecchi acustici impiantati e ancorati all’osso. Se si protesizza un orecchio si parla di protesizzazione monoaurale, per entrambe le orecchie di protesizzazione binaurale.
In Svizzera l’apparecchio acustico fa parte dei mezzi e apparecchi. Per il finanziamento non è però competente in primo luogo la cassa malati. La legge ripartisce i costi su diverse assicurazioni sociali:
- Assicurazione per l’invalidità (AI): per le persone fino all’età di pensionamento la cui capacità uditiva migliora notevolmente con l’apparecchio.
- AVS: per i beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera, se hanno un’ipoacusia grave.
- Assicurazione contro gli infortuni: se l’ipoacusia è conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale.
- Assicurazione di base: solo se nessuna di queste assicurazioni paga.
L’assicurazione per l’invalidità e l’AVS non pagano i costi interi, ma importi forfettari. Ciò che li supera lo paghi tu, un’assicurazione complementare o, se necessario, le prestazioni complementari.
Come funziona
Il percorso verso l’apparecchio acustico inizia di solito da un medico otorinolaringoiatra. L’accertamento stesso è una normale prestazione medica dell’assicurazione di base; per essa paghi franchigia e aliquota percentuale. In seguito il finanziamento dell’apparecchio dipende dalla tua età e dalla tua situazione.
Tramite l’AI (fino all’età di pensionamento): l’AI paga un importo forfettario di CHF 840 per un apparecchio e di CHF 1'650 per due apparecchi, senza riparazioni e batterie. Per le batterie ci sono CHF 40 o CHF 80 per anno civile, per le riparazioni da parte del fabbricante a partire dal secondo anno d’uso CHF 200 per danni elettronici e CHF 130 per altri danni. Un nuovo importo forfettario puoi chiederlo al massimo ogni sei anni. L’importo forfettario è versato dietro presentazione della fattura completa, e l’apparecchio deve figurare nell’elenco degli apparecchi ammessi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Tramite l’AVS (in età di pensionamento): l’AVS paga il 75 % dell’importo forfettario AI, cioè CHF 630 per un apparecchio e CHF 1'237.50 per due, al massimo ogni cinque anni. Presupposto è un’ipoacusia grave. Il diritto si limita all’apparecchio; altri contributi, per esempio per le batterie, non ce ne sono. Chi ha già ottenuto apparecchi acustici dall’AI prima dell’età di pensionamento mantiene questo diritto per genere e misura, finché le condizioni sono adempiute.
Per i bambini sotto i 18 anni: l’AI paga per apparecchio e assistenza successiva al massimo CHF 2'830 per uno e CHF 4'170 per due apparecchi. Il rimborso va direttamente agli audioprotesisti pediatrici autorizzati.
Tramite l’assicurazione di base: se non adempi le condizioni di AVS, AI o assicurazione contro gli infortuni, l’apparecchio acustico lo assume l’assicurazione di base. Lo rimborsa secondo le disposizioni dell’AVS e dell’AI, quindi anch’essa in modo forfettario. L’apparecchio necessita di una prescrizione medica.
Base legale
Gli importi figurano nelle ordinanze del Dipartimento federale dell’interno sui mezzi ausiliari:
- Allegato n. 5.07 OMAI: importo forfettario AI di CHF 840 (monoaurale) e CHF 1'650 (binaurale), al massimo ogni sei anni, prima in caso di cambiamento sostanziale della capacità uditiva. Importo forfettario per le batterie CHF 40 o CHF 80 all’anno, importi forfettari per le riparazioni CHF 200 e CHF 130 dal secondo anno d’uso.
- Allegato n. 5.07.3 OMAI: importo massimo per i bambini sotto i 18 anni di CHF 2'830 (monoaurale) e CHF 4'170 (binaurale), IVA inclusa.
- Art. 2 e allegato n. 5.57 OMAV: diritto per i beneficiari di una rendita di vecchiaia domiciliati in Svizzera; in caso di ipoacusia grave il 75 % dell’importo forfettario AI, al massimo ogni cinque anni.
- Art. 4 OMAV: chi fino alla rendita di vecchiaia ha ricevuto mezzi ausiliari dall’AI mantiene il diritto per genere e misura.
- Art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal ed EMAp pos. 13.01: l’assicurazione di base rimborsa mezzi e apparecchi su prescrizione. Per gli apparecchi acustici l’EMAp rinvia alle disposizioni di AVS e AI; l’assicurazione di base paga solo se le condizioni di queste assicurazioni non sono adempiute. Per le batterie l’EMAp indica importi massimi di CHF 60.22 (monoaurale) e CHF 120.45 (binaurale) all’anno.
- Art. 14 cpv. 1 lett. f LPC: chi riceve prestazioni complementari si vede rimborsare dal Cantone le spese comprovate per mezzi ausiliari. Quali spese, lo stabilisce il Cantone.
Esempio: stessi apparecchi, due situazioni di vita
Due persone acquistano ciascuna due apparecchi acustici (protesizzazione binaurale). La fattura ammonta in entrambi i casi a CHF 3'600 (ipotesi per l’esempio). Il calcolo si basa sugli importi forfettari di OMAI e OMAV.
| Jonas, 45 anni, tramite l’AI | Rosa, 71 anni, tramite l’AVS | |
|---|---|---|
| Fattura per due apparecchi | CHF 3'600 | CHF 3'600 |
| Importo forfettario dell’assicurazione | CHF 1'650 | CHF 1'237.50 |
| Da pagare di tasca propria | CHF 1'950 | CHF 2'362.50 |
| Batterie all’anno | importo forfettario di CHF 80 | nessun contributo |
| Prossimo importo forfettario al più presto | dopo 6 anni | dopo 5 anni |
Cosa significa per te
Prima dell’acquisto chiarisci quale assicurazione è competente e inoltra lì la domanda. Il modulo di richiesta per i mezzi ausiliari lo ottieni presso l’ufficio AI del tuo Cantone o presso la tua cassa di compensazione. Questi punti ti aiutano:
- Prima l’accertamento medico. Senza il referto di un otorinolaringoiatra non c’è importo forfettario. L’accertamento l’assicurazione di base lo conteggia normalmente, con franchigia e aliquota percentuale.
- Confrontare le offerte. L’importo forfettario è fisso. Chiedi all’audioprotesista apparecchi che rientrano interamente o in gran parte nell’importo forfettario.
- Conservare i giustificativi. L’importo forfettario è versato dietro presentazione della fattura completa. Salva fattura e decisione, per esempio nel tuo conto.
- Verificare l’assicurazione complementare. Alcune assicurazioni complementari per cure ambulatoriali versano contributi per gli apparecchi acustici. Cosa paga il tuo prodotto figura nelle condizioni d’assicurazione; le schede delle casse malati mostrano quali assicurazioni complementari offre una cassa.
- Includere le prestazioni complementari. Se ricevi prestazioni complementari, inoltra la fattura anche lì.
Poiché per l’apparecchio acustico l’assicurazione di base paga raramente, vale la pena dare un’occhiata al tuo premio: nel calcolatore dei premi vedi quanto costa la stessa assicurazione di base presso altre casse.
Errori frequenti
- Inoltrare l’apparecchio acustico prima alla cassa malati. Competenti sono AI, AVS o assicurazione contro gli infortuni. L’assicurazione di base paga solo se nessuna di esse è competente.
- Ritenere che l’importo forfettario copra tutti i costi. AI e AVS pagano importi fissi. Il resto rimane a tuo carico, se non intervengono un’assicurazione complementare o le prestazioni complementari.
- Sostituirlo troppo presto. Prima della scadenza di sei (AI) o cinque anni (AVS) c’è un nuovo importo forfettario solo in caso di cambiamento sostanziale della capacità uditiva.
- Acquistare un apparecchio fuori elenco. L’importo forfettario vale solo per apparecchi che soddisfano i requisiti dell’assicurazione.
- Dimenticare l’assicurazione contro gli infortuni dopo un infortunio. Se l’ipoacusia è conseguenza di un infortunio, annuncia il caso prima lì.
Come presentiamo prestazioni e fonti lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
La cassa malati paga un apparecchio acustico?
Di solito no. Competenti sono in primo luogo l’AI, l’AVS o, dopo un infortunio, l’assicurazione contro gli infortuni. L’assicurazione di base paga solo se non adempi le condizioni di queste assicurazioni, e allora secondo le loro regole. Alcune assicurazioni complementari versano contributi supplementari; lo trovi nelle condizioni d’assicurazione.
Quanto paga l’AVS per un apparecchio acustico?
Il 75 % dell’importo forfettario AI. Sono CHF 630 per un apparecchio e CHF 1'237.50 per due apparecchi, al massimo ogni cinque anni. Presupposto è un’ipoacusia grave, e l’apparecchio deve migliorare notevolmente la capacità uditiva.
Ogni quanto mi viene pagato un nuovo apparecchio acustico?
Con l’AI al massimo ogni sei anni, con l’AVS al massimo ogni cinque anni. Prima è possibile solo se la capacità uditiva è cambiata in modo sostanziale.
Chi paga le batterie dell’apparecchio acustico?
L’AI paga un importo forfettario annuo di CHF 40 per un apparecchio e di CHF 80 per due. Con l’AVS il diritto si limita alla fornitura dell’apparecchio. L’EMAp dell’assicurazione di base prevede per le batterie importi massimi di CHF 60.22 e CHF 120.45 all’anno, se è competente l’assicurazione di base.
Termini correlati
- Mezzi e apparecchiI mezzi e apparecchi sono mezzi e oggetti medici come stampelle, materiale per l’incontinenza o apparecchi per inalazioni che utilizzi tu stesso a casa. L’assicurazione di base li rimborsa se sono prescritti dal medico e figurano nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), al massimo fino all’importo massimo ivi fissato. Per gli occhiali di un bambino si tratta di al massimo CHF 180.67 all’anno.
- Assicurazione per l’invaliditàL’assicurazione per l’invalidità (AI) è l’assicurazione sociale obbligatoria per le persone la cui capacità di guadagno è limitata in modo duraturo a causa di infermità congenite, malattia o infortunio. Paga prima i provvedimenti d’integrazione e i mezzi ausiliari, solo dopo una rendita a partire da un grado d’invalidità del 40 %. Per le infermità congenite assume fino al 20° anno d’età la cura al posto della cassa malati.
- EMApL’EMAp (elenco dei mezzi e degli apparecchi) è l’elenco della Confederazione con i prodotti medici pagati dall’assicurazione di base, per esempio stampelle, apparecchi per misurare la glicemia, materiale per medicazioni o pompe tiralatte. Per ogni prodotto fissa un importo massimo rimunerabile. Se un prodotto costa di più, la differenza la paghi tu, e in più ci sono franchigia e aliquota percentuale.
- Prestazioni complementariLe prestazioni complementari (PC) sono prestazioni in funzione del bisogno di Confederazione e Cantoni per chi riceve una rendita AVS o AI e il cui reddito non copre il minimo vitale. Per l’assicurazione di base comprendono un importo forfettario versato direttamente alla cassa malati. In più il Cantone rimborsa franchigia, aliquota percentuale e altre spese di malattia.
Fonti
- Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI), allegato n. 5.07Allegato n. 5.07 OMAIfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV), art. 2 e allegato n. 5.57Allegato n. 5.57 OMAVfedlex.admin.ch
- UFSP, Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp), edizione del 01.07.2026, pos. 13.01bag.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. b LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), art. 14Art. 14 LPCfedlex.admin.ch
