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Assicurazione per l’invalidità

Anche: AI

In breve

L’assicurazione per l’invalidità (AI) è l’assicurazione sociale obbligatoria per le persone la cui capacità di guadagno è limitata in modo duraturo a causa di infermità congenite, malattia o infortunio. Paga prima i provvedimenti d’integrazione e i mezzi ausiliari, solo dopo una rendita a partire da un grado d’invalidità del 40 %. Per le infermità congenite assume fino al 20° anno d’età la cura al posto della cassa malati.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una rampa per sedie a rotelle sale verso una porta d’ingresso aperta

L’essenziale in breve

  1. L’AI segue il principio «integrazione prima della rendita»: una rendita c’è solo quando i provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili sono esauriti (art. 28 cpv. 1bis LAI).
  2. Ha diritto a una rendita chi per un anno è stato in media incapace al lavoro almeno al 40 % e in seguito è invalido almeno al 40 % (art. 28 LAI).
  3. Da un grado d’invalidità del 70 % c’è una rendita intera, tra il 50 % e il 69 % la quota di rendita corrisponde al grado d’invalidità (art. 28b LAI).
  4. In caso di infermità congenite l’AI paga i provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni; poi subentra la cassa malati (art. 13 LAI, art. 27 LAMal).
  5. Chi esercita un’attività lucrativa versa all’AI l’1,4 % del proprio reddito da attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAI).

Che cos’è l’assicurazione per l’invalidità?

L’assicurazione per l’invalidità (AI) è un’assicurazione sociale obbligatoria della Confederazione. È legata all’AVS: chi paga i contributi AVS paga anche i contributi AI ed è assicurato. L’AI ha lo scopo di prevenire, ridurre o eliminare l’invalidità, compensarne le conseguenze economiche e sostenere una vita autonoma e responsabile (art. 1a LAI).

Secondo l’art. 8 LPGA è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Può essere conseguenza di un’infermità congenita, di una malattia o di un infortunio (art. 4 LAI). Per i bambini e per le persone che prima non esercitavano un’attività lucrativa valgono regole particolari, per esempio per l’economia domestica come campo d’attività.

Con l’assicurazione malattie l’AI ha due punti di contatto. In primo luogo, in caso di infermità congenite assume fino al compimento dei 20 anni la cura medica che altrimenti pagherebbe la cassa malati. In secondo luogo è spesso la soluzione successiva quando una malattia dura più a lungo e l’indennità giornaliera di un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia si esaurisce.

Come funziona

L’AI lavora secondo il principio «integrazione prima della rendita». Competenti sono gli uffici AI cantonali. Dopo la richiesta esaminano quali provvedimenti possono aiutare. Le prestazioni principali:

  • Intervento tempestivo e consulenza: provvedimenti affinché tu possa mantenere il tuo posto di lavoro o trovarne rapidamente uno nuovo.
  • Provvedimenti sanitari: per gli assicurati fino al compimento dei 20 anni, se servono direttamente all’integrazione nella scuola, nella formazione o nella professione, e per le infermità congenite.
  • Provvedimenti professionali: orientamento professionale, prima formazione professionale, riformazione professionale e collocamento.
  • Mezzi ausiliari: secondo un elenco del Consiglio federale, per esempio per gli spostamenti o il contatto con l’ambiente circostante.
  • Indennità giornaliera: durante i provvedimenti d’integrazione, se per questo non puoi lavorare per almeno tre giorni o sei incapace al lavoro almeno al 50 %.
  • Rendita: solo se l’integrazione non è sufficiente.

Per una rendita devi essere stato, per un anno senza notevoli interruzioni, in media incapace al lavoro almeno al 40 % e in seguito rimanere invalido almeno al 40 %. Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la richiesta e al più presto nel mese dopo il compimento dei 18 anni. L’importo dipende dal grado d’invalidità:

Grado d’invaliditàQuota di una rendita intera
meno del 40 %nessuna rendita
40 %25 %
45 %37,5 %
49 %47,5 %
50–69 %corrisponde al grado d’invalidità
dal 70 %rendita intera

Base legale

La legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI) disciplina scopo, prestazioni e procedura. L’art. 8 LAI stabilisce il diritto ai provvedimenti d’integrazione, gli art. 12 e 13 LAI i provvedimenti sanitari fino al compimento dei 20 anni, l’art. 21 LAI i mezzi ausiliari e l’art. 22 LAI l’indennità giornaliera. La rendita figura nell’art. 28 LAI (presupposti), nell’art. 28b LAI (quote di rendita) e nell’art. 29 LAI (inizio). L’AI è finanziata tra l’altro con contributi dell’1,4 % del reddito da attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 LAI).

Per l’interazione con la cassa malati sono importanti due regole. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LPGA la cura medica è a carico nel seguente ordine: assicurazione militare, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione per l’invalidità, assicurazione malattie. E secondo l’art. 70 LPGA l’assicurazione malattie deve anticipare le prestazioni in natura e le indennità giornaliere finché non è chiaro quale assicurazione sia competente. L’art. 27 LAMal stabilisce che l’assicurazione di base assume le infermità congenite non coperte dall’AI.

Esempio: dall’indennità giornaliera alla rendita

Sandro, 48 anni, lavora come logistico e a causa di una lunga malattia è assente al 100 %. La sua datrice di lavoro ha un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia.

MomentoCosa succede
Mese 1incapacità al lavoro 100 %, indennità giornaliera per malattia secondo il contratto, cure tramite la cassa malati
Mese 2richiesta all’ufficio AI, intervento tempestivo con adattamento del posto di lavoro
Mese 12in media incapace al lavoro oltre il 40 % durante un anno
Mese 13l’ufficio AI determina un grado d’invalidità del 45 %
Dal mese 13diritto al 37,5 % di una rendita intera, perché la richiesta risale a più di sei mesi prima

Cosa significa per te

  • Annunciarti presto: se un’incapacità al lavoro dura a lungo, annunciati all’ufficio AI del tuo Cantone. I sei mesi fino al primo inizio possibile della rendita decorrono solo dalla richiesta.
  • Mantenere l’assicurazione di base: anche con una rendita AI l’assicurazione di base resta obbligatoria. I premi nel tuo luogo di domicilio li confronti nel calcolatore dei premi.
  • Ripensare la franchigia: con cure regolari una franchigia bassa è spesso più conveniente. Le casse a confronto le trovi sotto Casse malati.
  • Verificare le prestazioni complementari: se la rendita non basta, aiutano le prestazioni complementari, anche per premi e spese di malattia.
  • Verificare la professione come causa: se la malattia è stata causata dal lavoro, può trattarsi di una malattia professionale; allora l’assicurazione contro gli infortuni paga cure e indennità giornaliera (art. 64 LPGA).

Errori frequenti

  • Aspettare a fare la richiesta finché l’indennità giornaliera si esaurisce. Allora il periodo d’attesa di sei mesi per la rendita inizia troppo tardi.
  • Confondere AI e cassa malati. L’AI sostituisce il reddito e finanzia l’integrazione; la cassa malati paga le cure.
  • Dare la rendita per scontata. Sotto un grado d’invalidità del 40 % non c’è rendita, e prima l’AI esamina l’integrazione.
  • Non annunciare le infermità congenite. I genitori devono annunciare all’AI un figlio con un’infermità congenita, altrimenti le cure passano dalla cassa malati con partecipazione ai costi.

Domande frequenti

L’AI paga le mie fatture mediche?

Per gli adulti di regola no. La cura di una malattia la paga la cassa malati, quella di un infortunio l’assicurazione contro gli infortuni. L’AI assume provvedimenti sanitari solo per l’integrazione e in caso di infermità congenite fino al compimento dei 20 anni.

Quando dovrei annunciarmi all’AI?

Presto. Il diritto alla rendita nasce al più presto sei mesi dopo la richiesta (art. 29 cpv. 1 LAI). I provvedimenti d’integrazione funzionano meglio quanto prima iniziano. Competente è l’ufficio AI del tuo Cantone di domicilio.

Chi paga mentre l’AI sta ancora esaminando?

Se vi sono dubbi su quale assicurazione sociale sia competente, l’assicurazione malattie deve anticipare le prestazioni in natura e le indennità giornaliere (art. 70 LPGA). Se hai un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, questa continua a pagare secondo le sue condizioni.

La rendita AI basta per vivere?

Non sempre. Se la rendita non copre il fabbisogno vitale, puoi chiedere le prestazioni complementari. Queste aiutano anche con le spese di malattia che devi sostenere tu.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), art. 28Art. 28 LAIfedlex.admin.ch
  2. Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), art. 28b e 29Art. 28b–29 LAIfedlex.admin.ch
  3. Legge federale su l’assicurazione per l’invalidità (LAI), art. 8, 12, 13 e 21Art. 8 LAIfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 8, 64 e 70Art. 64 LPGAfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 27Art. 27 LAMalfedlex.admin.ch
  6. UFAS, Assicurazione invalidità (AI)bsv.admin.ch
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