L’essenziale in breve
- L’assicurazione di base paga i medicamenti dell’elenco delle specialità prescritti dal medico (art. 25 cpv. 2 lett. b e art. 52 LAMal).
- Si fattura al massimo al prezzo dell’elenco delle specialità (art. 52 cpv. 3 LAMal).
- L’aliquota percentuale è del 40 % se un medicamento costa almeno il 10 % in più della media del terzo più conveniente con lo stesso principio attivo (art. 38a OPre).
- Se la medica prescrive l’originale per motivi medici, vale la normale aliquota percentuale del 10 %.
- I medicamenti al di fuori dell’elenco o della sua limitazione la cassa li paga solo nel singolo caso con garanzia di assunzione dei costi (art. 71a–71d OAMal).
Cosa si intende per medicamenti nell’assicurazione malattie?
Nell’assicurazione malattie, per i medicamenti si tratta soprattutto di una domanda: chi li paga? La risposta dipende dal fatto che un medicamento sia a carico della cassa. A carico della cassa significa: l’assicurazione di base assume i costi se è stato prescritto dal medico e figura nell’elenco delle specialità (ES) dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
L’elenco delle specialità comprende medicamenti omologati da Swissmedic che l’UFSP ha esaminato quanto a efficacia, appropriatezza ed economicità. Per ogni medicamento l’elenco fissa un prezzo massimo, talvolta anche una limitazione, per esempio solo per determinate applicazioni o una determinata quantità.
Accanto a questi esistono tre altri gruppi:
- Medicamenti senza prescrizione. I preparati senza ricetta che acquisti senza prescrizione medica li paghi tu, anche se figurano nell’elenco.
- Medicamenti non elencati. I medicamenti omologati che non figurano nell’elenco delle specialità l’assicurazione di base di principio non li paga. Alcune assicurazioni complementari versano contributi.
- Impiego al di fuori dell’omologazione. Se un medicamento è impiegato per una malattia per la quale non è omologato o è limitato, la cassa paga solo nel singolo caso dopo una garanzia di assunzione dei costi.
L’importo della tua aliquota percentuale dipende per i medicamenti anche dal prezzo. Secondo la regola in vigore in questa forma dal 01.01.2024, chi sceglie un preparato costoso benché esista un’alternativa nettamente più conveniente con lo stesso principio attivo paga il 40 % invece del 10 %. Le alternative più convenienti sono per lo più generici o biosimilari.
Come funziona
- Prescrizione. La tua medica ti prescrive un medicamento, su carta o in forma elettronica.
- Dispensazione. La farmacia o lo studio medico che dispensa direttamente consegna il medicamento. Anche la prestazione della farmacia al momento della dispensazione è una prestazione dell’assicurazione di base.
- Prezzo. Si fattura al massimo il prezzo dell’elenco delle specialità.
- Conteggio. I costi vengono computati sulla tua franchigia. Poi paghi il 10 % di aliquota percentuale, con l’aliquota aumentata il 40 %.
- Informazione. La medica e la farmacia devono informarti se per l’originale prescritto esiste un generico o se per il medicamento dispensato vale un’aliquota percentuale superiore al 10 %.
L’aliquota percentuale aumentata del 40 % vale se il prezzo di fabbrica per la consegna di un medicamento supera di almeno il 10 % la media del terzo più conveniente di tutti i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi. Vale per i preparati originali come per i generici costosi. Se la medica prescrive l’originale in modo comprovato per motivi medici, o se la farmacia rifiuta una sostituzione per motivi medici, resta il 10 %. La parte oltre il 10 % la cassa la computa solo per metà sull’importo massimo dell’aliquota percentuale di CHF 700.
Base legale
L’art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal annovera i medicamenti prescritti dal medico tra le prestazioni dell’assicurazione di base, la lett. h la prestazione della farmacia al momento della dispensazione. Secondo l’art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal l’UFSP compila l’elenco delle specialità con i prezzi. L’art. 52 cpv. 3 LAMal stabilisce che i medicamenti dell’assicurazione di base possono essere fatturati al massimo a questi prezzi.
L’aliquota percentuale aumentata la disciplina l’art. 38a OPre: il 40 % dei costi che superano la franchigia, se il prezzo di fabbrica per la consegna supera di almeno il 10 % la media del terzo più conveniente (cpv. 1); eccezione per motivi medici (cpv. 7); obbligo d’informazione di medica e farmacia (cpv. 8). Secondo l’art. 104a cpv. 2 OAMal l’importo oltre l’aliquota percentuale legale è computato solo per metà sull’importo massimo secondo l’art. 103 cpv. 2 OAMal.
La rimunerazione nel singolo caso la disciplinano gli art. 71a–71d OAMal: per medicamenti dell’elenco al di fuori dell’omologazione o della limitazione (art. 71a), per medicamenti omologati ma non elencati (art. 71b) e per medicamenti importati non omologati in Svizzera (art. 71c). Secondo l’art. 71d OAMal serve una garanzia speciale della cassa dopo consultazione del medico di fiducia; se la domanda è completa, la cassa decide entro 2 settimane.
Esempio: originale o generico
Sara, 47 anni, ha bisogno per tutto l’anno 2026 di un medicamento contro un disturbo cronico. La sua franchigia di CHF 300 l’ha già esaurita con visite mediche. Esistono il preparato originale e un generico con lo stesso principio attivo. I prezzi sono valori ipotetici; le aliquote risultano dall’art. 64 LAMal e dall’art. 38a OPre.
| Preparato originale | Generico | |
|---|---|---|
| Costo per confezione (ipotetico) | CHF 120 | CHF 60 |
| Confezioni all’anno | 12 | 12 |
| Costi all’anno | CHF 1'440 | CHF 720 |
| Aliquota percentuale | 40 % = CHF 576 | 10 % = CHF 72 |
| Di cui computato sull’importo massimo di CHF 700 | CHF 144 + la metà di CHF 432 = CHF 360 | CHF 72 |
Cosa significa per te
- Chiedere il generico. Chiedi in farmacia o alla medica se esiste un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo. L’elenco delle specialità mostra prezzi e aliquota percentuale.
- Ricetta per i medicamenti a lungo termine. Anche i medicamenti senza ricetta dell’elenco l’assicurazione di base li paga solo con prescrizione medica.
- Ottenere prima la garanzia di assunzione dei costi. Per terapie costose al di fuori dell’elenco la tua medica dovrebbe chiedere la garanzia di assunzione dei costi prima dell’inizio.
- Scegliere la franchigia adatta. Se hai bisogno regolarmente di medicamenti, i tuoi costi superano spesso la franchigia. In tal caso una franchigia bassa è spesso più conveniente. Il confronto con premi reali lo fai nel calcolatore dei premi e nel calcolatore della franchigia.
- Verificare l’assicurazione complementare. I medicamenti non a carico della cassa li coprono in parte alcune assicurazioni complementari per cure ambulatoriali. La panoramica delle casse malati ti porta alle offerte.
Errori frequenti
- Comprare senza ricetta e inoltrare la fattura. Senza prescrizione medica l’assicurazione di base non paga, anche se il medicamento figura nell’elenco.
- Non notare l’aliquota percentuale del 40 %. Figura sul conteggio. Chiedi un’alternativa prima di ritirare la prossima confezione.
- Rinunciare alla garanzia di assunzione dei costi. Senza garanzia la cassa non paga i medicamenti al di fuori dell’elenco.
- Credere che tutti i medicamenti omologati siano a carico della cassa. L’omologazione da parte di Swissmedic è solo il presupposto; viene pagato ciò che figura nell’elenco delle specialità.
Come calcoliamo gli esempi lo spieghiamo sotto Come calcoliamo.
Domande frequenti
Quali medicamenti paga la cassa malati?
L’assicurazione di base paga i medicamenti prescritti dal medico che figurano nell’elenco delle specialità dell’UFSP, nei limiti di eventuali limitazioni. I preparati senza ricetta acquistati senza prescrizione e i medicamenti che non figurano nell’elenco li paghi tu o tramite un’assicurazione complementare.
Perché per alcuni medicamenti pago il 40 % di aliquota percentuale?
Perché per il medicamento esiste un’alternativa nettamente più conveniente con lo stesso principio attivo. Se il prezzo supera di almeno il 10 % la media del terzo più conveniente, l’aliquota percentuale è del 40 %. Se scegli un preparato più conveniente, paghi di nuovo il 10 %.
Come scopro se un medicamento è a carico della cassa?
Nell’elenco delle specialità dell’UFSP su spezialitaetenliste.ch. Lì figurano prezzo, limitazioni e l’aliquota percentuale applicabile. Anche la farmacia e lo studio medico possono dirtelo.
La cassa paga un medicamento al di fuori dell’elenco delle specialità?
Solo in via eccezionale. La medica deve chiedere prima una garanzia di assunzione dei costi, il medico di fiducia della cassa esamina il caso. Se la domanda è completa, la cassa decide entro 2 settimane.
Termini correlati
- Elenco delle specialitàL’elenco delle specialità (ES) è l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica con tutti i medicamenti che l’assicurazione di base paga, con i relativi prezzi massimi. Un medicamento vi figura solo se è omologato da Swissmedic ed è efficace, appropriato ed economico. Ciò che non figura nell’ES, di principio l’assicurazione di base non lo paga.
- GenericiI generici sono imitazioni di un medicamento originale con lo stesso principio attivo, che arrivano sul mercato dopo la scadenza del brevetto. Nell’assicurazione di base costano meno e ti proteggono dall’aliquota percentuale differenziata: se il tuo medicamento è nettamente più caro delle alternative convenienti, paghi il 40 % di aliquota percentuale invece del 10 %.
- Prezzi dei medicamentiI prezzi dei medicamenti nell’assicurazione di base sono prezzi massimi che l’UFSP stabilisce nell’elenco delle specialità. Il prezzo al pubblico consta di prezzo di fabbrica per la consegna, parte propria alla distribuzione e imposta sul valore aggiunto. Per un medicamento soggetto a prescrizione con prezzo di fabbrica sotto CHF 4'721 si aggiungono il 6 % e CHF 16 per confezione di parte propria alla distribuzione. Ogni tre anni l’UFSP riesamina ogni prezzo.
- AutomedicazioneAutomedicazione significa che compri un medicamento senza ricetta medica e lo usi da te, per esempio contro il mal di gola o il mal di testa. L’assicurazione di base non paga questi acquisti: assume solo i medicamenti prescritti dal medico che figurano nell’elenco delle specialità. I costi perciò non contano nemmeno per la tua franchigia.
- Ricetta elettronicaUna ricetta elettronica è una prescrizione medica in forma elettronica, per esempio come codice QR sullo smartphone, che presenti in una farmacia. In Svizzera oggi è permessa, ma non ancora obbligatoria. Una revisione della legge sugli agenti terapeutici che dovrebbe renderla obbligatoria è stata approvata dal Consiglio nazionale il 12.03.2026; non è ancora in vigore.
- SwissmedicSwissmedic è l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, l’autorità federale di omologazione e di vigilanza per i medicamenti e i dispositivi medici. In Svizzera un medicamento può essere venduto solo se Swissmedic lo ha omologato. Se la cassa malati lo paga, però, non lo decide Swissmedic, ma l’UFSP con l’elenco delle specialità.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 52Art. 52 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. b e h LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), art. 38aArt. 38a OPrefedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 71a–71dArt. 71a–71d OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104aArt. 104a cpv. 2 OAMalfedlex.admin.ch
- Elenco delle specialità (UFSP)sl.bag.admin.ch
