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Prezzi dei medicamenti

Anche: prezzi dei farmaci soggetti a prescrizione, prezzo al pubblico dei medicamenti

In breve

I prezzi dei medicamenti nell’assicurazione di base sono prezzi massimi che l’UFSP stabilisce nell’elenco delle specialità. Il prezzo al pubblico consta di prezzo di fabbrica per la consegna, parte propria alla distribuzione e imposta sul valore aggiunto. Per un medicamento soggetto a prescrizione con prezzo di fabbrica sotto CHF 4'721 si aggiungono il 6 % e CHF 16 per confezione di parte propria alla distribuzione. Ogni tre anni l’UFSP riesamina ogni prezzo.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: scatole di medicamenti disposte in fila decrescente come un diagramma a barre

L’essenziale in breve

  1. I prezzi dell’elenco delle specialità sono prezzi massimi vincolanti per farmacie, studi medici, ospedali e case di cura (art. 67 cpv. 1 OAMal).
  2. Il prezzo al pubblico consta di prezzo di fabbrica per la consegna, parte propria alla distribuzione e imposta sul valore aggiunto (art. 67 cpv. 2 OAMal).
  3. L’UFSP riesamina tutti i medicamenti dell’elenco ogni tre anni e riduce i prezzi troppo alti al 1° dicembre (art. 65d OAMal).
  4. Il prezzo economico l’UFSP lo determina per metà ciascuno dal confronto con i prezzi praticati all’estero e dal confronto terapeutico trasversale (art. 65b OAMal).

Cosa si intende per prezzi dei medicamenti?

Con prezzi dei medicamenti nell’assicurazione malattie si intendono i prezzi che farmacie, studi medici e ospedali possono fatturare per i medicamenti a carico della cassa. Questi prezzi non li stabilisce il mercato, ma l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Li riporta nell’elenco delle specialità (ES), un elenco pubblico di tutti i medicamenti che l’assicurazione di base paga.

I prezzi dell’elenco sono prezzi massimi. Nessuno può fatturare di più all’assicurazione di base. Questo ti protegge due volte: finché non hai ancora raggiunto la franchigia, il prezzo lo paghi tu; dopo paghi l’aliquota percentuale su di esso. In entrambi i casi vale lo stesso prezzo massimo, indipendentemente dalla farmacia in cui ritiri il medicamento.

I medicamenti che non figurano nell’elenco, per esempio molti preparati senza ricetta, non hanno un prezzo stabilito dalle autorità. L’assicurazione di base di principio non li paga. Alcune assicurazioni complementari ne assumono una parte; lo disciplina il rispettivo contratto.

Come funziona

Il prezzo che vedi in farmacia si chiama prezzo di vendita al pubblico. Consta di tre parti:

  1. Prezzo di fabbrica per la consegna: rimunera produzione e distribuzione fino al deposito in Svizzera. L’UFSP lo stabilisce mediante decisione formale.
  2. Parte propria alla distribuzione: rimunera la logistica, cioè deposito, trasporto, personale e costi del capitale. Per i medicamenti soggetti a prescrizione consta di un supplemento percentuale e di un supplemento fisso per confezione.
  3. Imposta sul valore aggiunto.

Il prezzo di fabbrica per la consegna l’UFSP lo esamina quanto all’economicità. Confronta il prezzo con i prezzi dello stesso medicamento negli Stati di riferimento (confronto con i prezzi praticati all’estero) e con altri medicamenti contro la stessa malattia (confronto terapeutico trasversale). I due valori contano per metà ciascuno.

Dopo l’ammissione il prezzo non è fisso. L’UFSP suddivide tutti i medicamenti in tre gruppi e riesamina ogni gruppo ogni tre anni. Se il prezzo è troppo alto, decide una riduzione al 1° dicembre. Se un fabbricante vuole aumentare il prezzo, gli serve un’autorizzazione; al più presto due anni dopo l’ammissione o l’ultimo aumento.

Per i generici valgono regole proprie: all’ammissione devono essere, secondo il fatturato dell’originale, almeno dal 20 % al 70 % più convenienti. Se un medicamento è nettamente più caro dei più convenienti con lo stesso principio attivo, paghi il 40 % invece del 10 % di aliquota percentuale.

Base legale

L’art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal incarica l’UFSP di compilare un elenco delle specialità farmaceutiche con i prezzi. Secondo l’art. 52 cpv. 3 LAMal i medicamenti dell’assicurazione di base possono essere fatturati al massimo a questi prezzi.

I dettagli figurano nell’OAMal. L’art. 65b OAMal definisce l’economicità e pondera per metà ciascuno il confronto con i prezzi praticati all’estero e il confronto terapeutico trasversale (cpv. 3). L’art. 65c OAMal disciplina la differenza di prezzo dei generici, l’art. 65d OAMal il riesame ogni tre anni con riduzione di prezzo al 1° dicembre (cpv. 4). L’art. 67 cpv. 1 OAMal dichiara i prezzi di vendita al pubblico prezzi massimi vincolanti, il cpv. 2 ne indica le componenti, il cpv. 5 le condizioni per gli aumenti di prezzo.

L’importo della parte propria alla distribuzione figura nell’art. 38 OPre. Per i medicamenti soggetti a prescrizione con un prezzo di fabbrica per la consegna fino a CHF 4'720.99 il supplemento percentuale è del 6 %, oltre dello 0 %. Il supplemento per confezione è di CHF 9 fino a CHF 7.99 di prezzo di fabbrica per la consegna, di CHF 16 da CHF 8 a CHF 4'720.99 e di CHF 300 da CHF 4'721. Per i medicamenti non soggetti a prescrizione il supplemento è dell’80 % del prezzo di fabbrica per la consegna. Per i medicamenti con la stessa composizione di principi attivi vale dal 01.07.2024 una parte propria alla distribuzione unitaria (art. 67 cpv. 4bis OAMal).

Esempio: come si compone il prezzo

La tabella calcola la parte propria alla distribuzione per tre medicamenti soggetti a prescrizione con prezzi di fabbrica per la consegna ipotetici. I supplementi sono i valori legali dell’art. 38 OPre. L’imposta sul valore aggiunto si aggiunge ogni volta e qui non è inclusa.

Parte propria alla distribuzione secondo l’art. 38 OPre, prezzi di fabbrica per la consegna ipotetici
Prezzo di fabbrica per la consegnaSupplemento percentualeSupplemento per confezionePrezzo prima dell’imposta sul valore aggiunto
CHF 5.006 % = CHF 0.30CHF 9.00CHF 14.30
CHF 50.006 % = CHF 3.00CHF 16.00CHF 69.00
CHF 5'000.000 % = CHF 0.00CHF 300.00CHF 5'300.00

L’esempio mostra perché per i medicamenti a lungo termine le confezioni grandi sono spesso più convenienti: il supplemento fisso si applica per confezione, non per compressa. Quanto costa nel complesso l’assicurazione di base lo vedi dai premi 2026 nel calcolatore dei premi.

Cosa significa per te

Non puoi negoziare i prezzi, ma puoi influire su di essi:

  1. Chiedere i generici. Se per il tuo medicamento ne esiste uno più conveniente con lo stesso principio attivo, prima della franchigia risparmi l’intera differenza di prezzo e dopo spesso 30 punti percentuali di aliquota percentuale.
  2. Verificare la grandezza della confezione. Per i medicamenti che prendi a lungo, parla con la medica della confezione più grande ragionevole.
  3. Consultare i prezzi. L’elenco delle specialità mostra per ogni preparato il prezzo di vendita al pubblico e l’aliquota percentuale.
  4. Conoscere i medicamenti non a carico della cassa. Ciò che non figura nell’elenco lo paghi tu o tramite un’assicurazione complementare.

Costi elevati per i medicamenti sono un motivo per ripensare la franchigia. Chi ha bisogno regolarmente di medicamenti costosi raggiunge la franchigia quasi con certezza. Gli indicatori delle singole casse li trovi sotto Casse malati. Il dibattito su un sistema dei prezzi di riferimento lo spiega una voce a sé.

Errori frequenti

  • Pensare che la farmacia fissi il prezzo da sé. Per i medicamenti a carico della cassa vale il prezzo massimo dell’elenco delle specialità.
  • Sottovalutare la parte propria alla distribuzione. Per i medicamenti convenienti può incidere più del prezzo di fabbrica.
  • Aspettarsi subito ogni riduzione di prezzo. L’UFSP riduce i prezzi dopo il riesame al 1° dicembre, non in modo continuo.
  • Ritenere a carico della cassa i preparati senza ricetta. L’assicurazione di base paga solo ciò che figura nell’elenco delle specialità ed è prescritto dal medico.

Altri termini su tariffe e costi li trovi nel Glossario.

Domande frequenti

Chi stabilisce i prezzi dei medicamenti in Svizzera?

Per i medicamenti a carico della cassa l’UFSP stabilisce il prezzo massimo e lo riporta nell’elenco delle specialità. Il prezzo di fabbrica per la consegna l’UFSP lo stabilisce mediante decisione formale, la parte propria alla distribuzione la disciplina il DFI nell’OPre. Per i medicamenti al di fuori dell’elenco non esiste un prezzo stabilito dalle autorità.

Perché lo stesso medicamento costa uguale in tutte le farmacie?

Perché l’elenco delle specialità contiene prezzi massimi vincolanti. Farmacia, studio medico e ospedale non possono fatturare di più all’assicurazione di base. La parte propria alla distribuzione è calcolata allo stesso modo per tutti i fornitori di prestazioni.

Quanto spesso vengono ridotti i prezzi dei medicamenti?

L’UFSP esamina ogni medicamento dell’elenco ogni tre anni. Se il prezzo è troppo alto, decide una riduzione al 1° dicembre dell’anno d’esame. Un aumento di prezzo richiede un’autorizzazione ed è possibile al più presto due anni dopo l’ammissione o l’ultimo aumento.

L’assicurazione di base paga anche medicamenti fuori dall’elenco delle specialità?

Di principio no. La cassa assume i medicamenti prescritti dal medico che figurano nell’elenco delle specialità. Le eccezioni nel singolo caso le disciplinano gli art. 71a–71d OAMal e presuppongono per lo più una garanzia di assunzione dei costi.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 67Art. 67 OAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 65bArt. 65b OAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 65dArt. 65d OAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre), art. 38Art. 38 OPrefedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 52Art. 52 LAMalfedlex.admin.ch
  6. UFSP, Elenco delle specialità (ES)sl.bag.admin.ch
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