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OPre

Anche: Ordinanza sulle prestazioni, OPre

In breve

L’OPre, l’ordinanza sulle prestazioni, stabilisce quali prestazioni assume l’assicurazione di base, a quali condizioni e fino a quale importo. La emana il Dipartimento federale dell’interno. Regola per esempio che la cassa paga per i salvataggi in Svizzera il 50 % dei costi, al massimo CHF 5'000 all’anno.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un raccoglitore aperto con schede divisorie etichettate e una lente d’ingrandimento sopra

L’essenziale in breve

  1. L’OPre è un’ordinanza del DFI del 29.09.1995 (RS 832.112.31), basata sulla LAMal e sull’OAMal.
  2. L’allegato 1 elenca le prestazioni mediche esaminate che l’assicurazione di base assume, assume solo a determinate condizioni o non assume.
  3. L’OPre contiene contributi fissi, per esempio CHF 10 al giorno per le cure balneari per al massimo 21 giorni o il 50 % per i trasporti, al massimo CHF 500 all’anno.
  4. Fanno parte dell’OPre l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (allegato 2) e l’elenco delle analisi (allegato 3); l’elenco delle specialità per i medicamenti lo tiene separatamente l’UFSP.
  5. Per alcune prestazioni l’OPre esige, dopo un determinato numero di sedute, un rapporto al medico di fiducia; per la fisioterapia dopo 36 sedute.

Che cos’è l’OPre?

L’OPre è l’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in breve ordinanza sulle prestazioni. Risale al 29.09.1995 e porta il numero RS 832.112.31 nella Raccolta sistematica del diritto federale. La versione pubblicata su fedlex è aggiornata al 01.08.2026.

L’OPre è l’opera di consultazione per sapere cosa paga nel dettaglio l’assicurazione di base. La LAMal stabilisce solo quali tipi di prestazioni sono assicurati, per esempio i trattamenti medici, la fisioterapia su prescrizione, la prevenzione o le prestazioni in caso di maternità. Quale esame esattamente, quante sedute e fino a quale importo, lo dicono l’OPre e i suoi allegati.

L’OPre si colloca in una gerarchia a tre livelli. In alto la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), adottata dal Parlamento. Sotto l’OAMal, l’ordinanza del Consiglio federale. E sotto ancora l’OPre, che emana il DFI, perché il Consiglio federale gli ha delegato questo compito. Così il catalogo delle prestazioni può essere adeguato alle nuove conoscenze più rapidamente di una legge.

L’OPre vale solo per l’assicurazione di base. Ciò che pagano le assicurazioni complementari figura nelle loro condizioni d’assicurazione e non ha nulla a che fare con l’OPre. Una panoramica di tutte le prestazioni dell’assicurazione di base la dà la voce catalogo delle prestazioni.

Come funziona

Struttura

L’OPre è suddivisa in tre titoli. Il primo, il più ampio, regola le prestazioni, in capitoli:

CapitoloContenutoEsempi dal testo
1prestazioni mediche, chiropratiche e farmaceuticheallegato 1, psicoterapia medica, medicina complementare
2prestazioni su prescrizione medicafisioterapia, ergoterapia, cure, logopedia, psicoterapia psicologica, podologia
3prevenzionevaccinazioni, esami preventivi, diagnosi precoce
4maternitàcontrolli, preparazione al parto, consulenza per l’allattamento
5cure dentariesolo in caso di malattie gravi e di determinate cause
6mezzi e apparecchielenco dei mezzi e degli apparecchi
7contributi alle cure balneari, ai trasporti e ai salvataggicontributi fissi e importi massimi
8analisi e medicamentielenco delle analisi, elenco dei medicamenti, elenco delle specialità

Il secondo titolo regola i requisiti per i fornitori di prestazioni, per esempio per i laboratori, il terzo le disposizioni finali.

Gli allegati

  • Allegato 1: le prestazioni mediche che sono state esaminate, e se l’assicurazione di base le assume, le assume solo a determinate condizioni o non le assume. L’UFSP pubblica l’elenco completo, l’ultima volta con effetto al 01.07.2026.
  • Allegato 1a: gli interventi che in linea di principio devono essere eseguiti ambulatorialmente. Se vengono eseguiti in regime stazionario, la cassa paga solo in presenza di determinati criteri o dopo una garanzia speciale.
  • Allegato 2: l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) con gli importi massimi per i mezzi e gli apparecchi che servono all’esame o al trattamento.
  • Allegato 3: l’elenco delle analisi con le analisi di laboratorio e le loro tariffe.
  • Allegato 4: l’elenco dei medicamenti con tariffa.

L’elenco delle specialità, cioè l’elenco dei medicamenti pronti per l’uso a carico della cassa, lo tiene l’UFSP. L’OPre regola come un medicamento viene ammesso in questo elenco e riesaminato ogni tre anni.

Principio della fiducia ed elenchi positivi

Per le prestazioni mediche vale: ciò che una dottoressa prescrive ed esegue, l’assicurazione di base lo paga in linea di principio, finché è efficace, appropriato ed economico. L’allegato 1 indica solo i casi esaminati con limitazioni o esclusioni. Per le prestazioni non mediche è il contrario: la cassa paga solo ciò che l’OPre menziona espressamente, per esempio la fisioterapia secondo l’art. 5 o la prevenzione secondo gli art. 12a–12e. Questi tre criteri si riassumono con la sigla EAE.

Base legale

L’OPre si basa su una catena di deleghe:

  • Art. 32 LAMal: le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche; l’efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. I criteri vengono riesaminati periodicamente.
  • Art. 33 LAMal: il Consiglio federale designa le prestazioni mediche che non sono assunte o sono assunte solo a determinate condizioni (cpv. 1) e precisa le prestazioni non mediche, la prevenzione, la maternità e le cure dentarie (cpv. 2). Può delegare questi compiti al DFI o all’UFSP (cpv. 5).
  • Art. 33 OAMal: il DFI, dopo aver consultato la commissione competente, designa tra l’altro le prestazioni mediche con limitazioni, le prestazioni non mediche, la prevenzione, i mezzi e gli apparecchi così come i contributi alle cure balneari e ai costi di trasporto e di salvataggio.
  • Art. 1 OPre: l’allegato 1 designa le prestazioni esaminate dalla Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali. Non appare nella Raccolta ufficiale, ma sul sito dell’UFSP.

Alcuni esempi di regole concrete dell’OPre:

  • Art. 5 cpv. 2 e 4 OPre: fisioterapia al massimo nove sedute per prescrizione medica; dopo 36 sedute la prosecuzione richiede un rapporto al medico di fiducia.
  • Art. 3b OPre: la psicoterapia medica oltre le 40 sedute richiede un rapporto al medico di fiducia; la cassa decide entro 15 giorni lavorativi.
  • Art. 12e lett. c OPre: mammografia di screening dal compimento dei 50 anni ogni due anni nell’ambito di un programma cantonale, senza franchigia.
  • Art. 14 e 15 OPre: CHF 150 per la preparazione al parto, consulenza per l’allattamento per tre sedute.
  • Art. 25 OPre: CHF 10 al giorno per le cure balneari prescritte dal medico, al massimo 21 giorni per anno civile.
  • Art. 26 OPre: il 50 % dei costi dei trasporti necessari dal punto di vista medico, al massimo CHF 500 per anno civile.
  • Art. 27 OPre: il 50 % dei costi dei salvataggi in Svizzera, al massimo CHF 5'000 per anno civile.

Esempio: trasporto e salvataggio in un anno

Luca ha 45 anni. A febbraio, dopo una caduta durante un’escursione in Ticino, deve essere salvato con l’elicottero; il salvataggio costa CHF 6'000. A giugno ha bisogno di un trasporto necessario dal punto di vista medico verso un trattamento, che costa CHF 1'200. I contributi dell’assicurazione di base si basano sugli art. 26 e 27 OPre; gli importi delle fatture sono scelti per l’esempio.

PrestazioneFattura50 %Importo massimo annuo OPreContributo dell’assicurazione di base
Salvataggio in SvizzeraCHF 6'000CHF 3'000CHF 5'000CHF 3'000
TrasportoCHF 1'200CHF 600CHF 500CHF 500

Proprio queste lacune le colmano molte assicurazioni complementari. Quali casse offrono quali prestazioni complementari lo vedi nelle schede alla pagina Casse malati.

Cosa significa per te

L’OPre non devi conoscerla a memoria, ma ti aiuta a capire i conteggi delle prestazioni e a porre domande mirate.

  1. In caso di rifiuto, chiedi la base. Se la cassa rifiuta una prestazione, chiedi l’articolo dell’OPre o la voce dell’allegato 1 su cui si basa.
  2. Per le terapie, tieni d’occhio il numero di sedute. Dopo nove sedute di fisioterapia serve una nuova prescrizione, dopo 36 un rapporto al medico di fiducia.
  3. Approfitta della prevenzione. Alcuni esami preventivi sono assicurati senza franchigia, per esempio la mammografia nel programma cantonale. Maggiori informazioni alla voce prevenzione.
  4. Conosci le lacune dell’assicurazione di base. Dove l’OPre prevede solo contributi, per esempio per trasporti e salvataggi, un’assicurazione complementare può essere utile.

Le prestazioni dell’assicurazione di base sono uguali presso tutte le casse, perché l’OPre vale per tutte. Le differenze riguardano premio, servizio e modelli. Confrontali nel calcolatore dei premi.

Errori frequenti

  • Pensare che ogni cassa paghi prestazioni di base diverse. L’OPre vale allo stesso modo per tutte le casse. Differenze ci sono solo nelle assicurazioni complementari.
  • Confondere l’OPre con l’elenco delle specialità. L’OPre regola prestazioni e procedure; quali medicamenti sono a carico della cassa figura nell’elenco delle specialità dell’UFSP.
  • Leggere una versione superata. L’allegato 1 cambia più volte all’anno. Determinante è la versione in vigore alla data del trattamento.
  • Considerare i contributi una copertura completa. Per trasporti, salvataggi e cure balneari l’assicurazione di base paga solo contributi con importi massimi.
  • Non vedere i limiti di sedute. Chi continua la terapia senza nuova prescrizione rischia di doverne sopportare i costi.

Come verifichiamo le fonti giuridiche per queste pagine lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.

Domande frequenti

Dove trovo l’OPre?

Il testo dell’ordinanza lo trovi su fedlex.admin.ch alla RS 832.112.31. Gli allegati 1 e 1a li pubblica l’UFSP sul suo sito, perché non appaiono nella Raccolta ufficiale; anche l’elenco dei mezzi e degli apparecchi e l’elenco delle analisi si trovano presso l’UFSP.

Qual è la differenza tra LAMal, OAMal e OPre?

La LAMal è la legge del Parlamento e stabilisce i principi. L’OAMal è l’ordinanza del Consiglio federale con le disposizioni d’esecuzione. L’OPre è un’ordinanza del Dipartimento dell’interno che designa le prestazioni nel dettaglio.

Tutto ciò che paga l’assicurazione di base figura nell’OPre?

No. Le prestazioni mediche sono in linea di principio considerate assicurate, finché sono efficaci, appropriate ed economiche. L’OPre indica solo le eccezioni e le condizioni esaminate. Le prestazioni non mediche come la fisioterapia o la prevenzione, invece, l’assicurazione di base le paga solo se figurano nell’OPre.

Quanto spesso cambia l’OPre?

Più volte all’anno. L’allegato 1 è stato modificato l’ultima volta con effetto al 01.07.2026. La cassa applica sempre la versione in vigore alla data del trattamento.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 1Art. 1 OPrefedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 25–27Art. 25–27 OPrefedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 5Art. 5 OPrefedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 12eArt. 12e OPrefedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 32–33Art. 32–33 LAMalfedlex.admin.ch
  6. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 33Art. 33 OAMalfedlex.admin.ch
  7. UFSP: Allegato 1 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre)bag.admin.ch
  8. UFSP: Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)bag.admin.ch
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