L’essenziale in breve
- L’elenco delle analisi è un elenco positivo: l’assicurazione di base può rimunerare solo le analisi che vi figurano.
- Per tutte le posizioni vale un valore del punto di CHF 1; i punti tariffali di una posizione corrispondono quindi al prezzo massimo in franchi.
- Le tariffe sottostanno alla protezione tariffale: i laboratori non possono fatturare di più per le prestazioni obbligatorie (art. 44 LAMal).
- Il DFI emana l’elenco (art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMal), l’UFSP lo pubblica; qui fa stato l’edizione al 01.07.2026.
- Nei trattamenti stazionari le analisi sono di principio comprese nell’importo forfettario per caso; l’EA vale per le analisi ambulatoriali.
Che cos’è l’elenco delle analisi?
L’elenco delle analisi, in breve EA, è l’elenco ufficiale delle analisi di laboratorio pagate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Per ogni analisi contiene un numero di posizione, una denominazione, il numero di punti tariffali e delle condizioni, per esempio quali laboratori possono eseguire l’analisi o quante volte può essere fatturata. Dal punto di vista giuridico l’EA è l’allegato 3 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Non è pubblicato nella Raccolta sistematica, ma dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) come file PDF ed Excel.
L’EA fa parte di una famiglia di elenchi che insieme stabiliscono il catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base per il materiale e la diagnostica:
| Elenco | Contenuto | Base legale |
|---|---|---|
| Elenco delle analisi (EA) | Analisi di laboratorio con tariffa | Allegato 3 OPre |
| Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) | Mezzi e apparecchi come materiale per medicazioni, ausili per camminare, ausili visivi | Allegato 2 OPre |
| Elenco delle specialità (ES) | Medicamenti a carico della cassa con prezzi | Art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal |
| Elenco dei medicamenti con tariffa (EMT) | Preparati, principi attivi e sostanze ausiliarie usati nelle preparazioni magistrali | Allegato 4 OPre |
L’elenco delle analisi è un elenco positivo. Significa che l’assicurazione di base può rimunerare solo le analisi che vi figurano. Un’analisi che non è nell’elenco non può nemmeno essere fatturata sotto un’altra posizione. Allo stesso tempo l’EA è una tariffa ufficiale, cioè un prezzo fissato dall’autorità e non negoziato tra laboratori e casse.
L’elenco è suddiviso in capitoli: A chimica, ematologia e immunologia, B genetica medica, C microbiologia (virologia, batteriologia, micologia, parassitologia) e D posizioni generali come prelievo di sangue, tassa d’incarico o supplementi per visite a domicilio.
Come funziona
Punti tariffali e valore del punto. Ogni analisi ha un numero fisso di punti tariffali. Per tutte le posizioni dell’EA vale un valore del punto di CHF 1. I punti tariffali corrispondono così direttamente all’importo massimo in franchi. L’analisi «ferritina» (posizione 1314.00) ha 6.4 punti e può costare al massimo CHF 6.40.
Chi può eseguire le analisi? L’ordinanza distingue diversi tipi di laboratori: il laboratorio dello studio medico per le analisi delle cure di base, il cui risultato è di principio disponibile durante la consultazione (diagnostica in presenza del paziente), i laboratori ospedalieri per il fabbisogno proprio e i laboratori che eseguono altre analisi su incarico di altri fornitori di prestazioni. Per ogni posizione l’EA stabilisce in quali laboratori può essere eseguita.
Quando paga la cassa? Un’analisi deve servire alla diagnosi o al trattamento di una malattia. Le osservazioni sull’EA lo precisano: il risultato deve portare, con una probabilità accettabile, a una decisione su un trattamento, a una modifica determinante del trattamento o a ulteriori esami, oppure alla rinuncia a ulteriori esami. Se già al momento della prescrizione è chiaro che il risultato non avrà nessuna di queste conseguenze, l’analisi è esclusa dall’assunzione dei costi. Le analisi a scopo preventivo l’assicurazione di base le paga solo se l’OPre elenca l’esame come misura di prevenzione. Gli esami genetici su persone sane che servono solo a chiarire se una predisposizione può essere trasmessa ai figli non fanno parte delle prestazioni obbligatorie.
Fattura. Per le analisi fattura al debitore esclusivamente il laboratorio che ha eseguito l’analisi. Per questo nel sistema del terzo garante ricevi spesso una fattura del laboratorio separata. La fattura passa per franchigia e aliquota percentuale come qualsiasi altra prestazione obbligatoria.
Ambulatoriale e stazionario. L’EA vale per le analisi ambulatoriali. In ospedale, durante una degenza stazionaria, le analisi sono di principio comprese nell’importo forfettario per caso.
Aggiornamento. L’EA viene di regola rivisto ogni anno con una modifica dell’OPre. L’edizione al 01.07.2026 tiene conto delle modifiche decise dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) il 09.06.2026.
Base legale
L’art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMal incarica il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di emanare, dopo aver consultato la commissione competente, un elenco delle analisi con tariffa. L’art. 52 cpv. 3 LAMal stabilisce che le analisi dell’assicurazione di base possono essere fatturate al massimo secondo queste tariffe. Il DFI designa inoltre le analisi del laboratorio dello studio medico per le quali può essere convenuta una tariffa secondo l’art. 46 LAMal.
L’art. 28 OPre stabilisce che l’elenco, con il titolo «Elenco delle analisi (EA)», costituisce l’allegato 3 dell’OPre, che non è pubblicato nella RU e nella RS e che le modifiche e le versioni consolidate sono pubblicate sul sito dell’UFSP.
L’art. 34 cpv. 1 LAMal vieta alle casse di assumere nell’assicurazione di base costi diversi da quelli delle prestazioni previste dalla legge; ne deriva il carattere di elenco positivo dell’EA. L’art. 44 cpv. 1 LAMal obbliga i fornitori di prestazioni ad attenersi alle tariffe fissate dall’autorità (protezione tariffale). L’art. 56 cpv. 1 LAMal esige che i fornitori di prestazioni si limitino a quanto esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.
L’art. 54 OAMal disciplina quali laboratori sono autorizzati, l’art. 59 cpv. 3 OAMal che per le analisi fatturi al debitore esclusivamente il laboratorio che le ha eseguite. Il valore del punto di CHF 1 lo fissa l’EA stesso nel capitolo 3.
Esempio: costi di laboratorio per accertare una stanchezza
Petra, 38 anni, si sente stanca da settimane. La sua medica di famiglia le fa prelevare il sangue e fa determinare tre valori in un laboratorio. I punti tariffali provengono dall’elenco delle analisi al 01.07.2026, così come il valore del punto di CHF 1.
| Posizione | Denominazione | Punti tariffali | Importo massimo |
|---|---|---|---|
| 1371.00 | Ematogramma II: eritrociti, emoglobina, ematocrito, indici, leucociti e trombociti | 8.1 | CHF 8.10 |
| 1314.00 | Ferritina | 6.4 | CHF 6.40 |
| 1718.10 | Tireotropina (TSH) | 7.3 | CHF 7.30 |
| 4701.00 | Prelievo di sangue, sangue capillare o puntura venosa | 5.9 | CHF 5.90 |
| Totale | 27.7 | CHF 27.70 |
La consultazione medica in cui la medica di famiglia discute i risultati non fa parte dell’EA. Viene fatturata separatamente secondo la tariffa medica ambulatoriale.
Cosa significa per te
- Chiedi lo scopo. Un’analisi deve servire alla diagnosi o al trattamento perché l’assicurazione di base paghi. Se desideri valori che non sono indicati dal punto di vista medico, eventualmente li paghi tu.
- Controlla la fattura del laboratorio. Sulla fattura figurano numeri di posizione e punti tariffali. Puoi cercare ogni posizione nell’EA. Per le prestazioni obbligatorie il laboratorio non può chiedere più dei punti tariffali in franchi.
- Inoltra la fattura. Anche le piccole fatture del laboratorio contano per la franchigia. Nel sistema del terzo garante ricevi tu la fattura e devi inoltrarla alla cassa.
- Distingui assicurazione di base e complementare. Le analisi che non figurano nell’EA l’assicurazione di base non le paga mai. Se un’assicurazione complementare contribuisce lo stabiliscono le sue condizioni.
- Conosci la tua franchigia. Quanto paghi di tasca tua per le fatture del laboratorio dipende dalla franchigia e dai costi già sostenuti nell’anno. I premi per ogni franchigia li confronti nel calcolatore dei premi.
Quali assicurazioni complementari offrono le casse per prestazioni non a carico dell’assicurazione di base lo mostrano le schede delle casse malati. Lo svolgimento di un cambio di cassa lo trovi sotto Cambiare cassa.
Errori frequenti
- Ritenere ogni esame del sangue a carico della cassa. Solo le analisi dell’EA che servono alla diagnosi o al trattamento sono prestazioni obbligatorie. I check-up senza motivo medico di solito non vi rientrano.
- Confondere la fattura del laboratorio con quella del medico. Il laboratorio emette fatture proprie. La consultazione della medica arriva separatamente.
- Scambiare i punti tariffali per centesimi. Nell’EA vale un valore del punto di CHF 1. 6.4 punti sono CHF 6.40.
- Aspettarsi una fattura del laboratorio in ospedale. In caso di degenza stazionaria le analisi sono di principio comprese nell’importo forfettario per caso.
- Fatturare all’assicurazione di base test genetici per la pianificazione familiare. I test su persone sane che servono solo a chiarire una trasmissione ai figli l’assicurazione di base non li paga.
Come presentiamo tariffe e fonti lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
La cassa malati paga ogni esame del sangue?
No. L’assicurazione di base paga solo le analisi che figurano nell’elenco delle analisi e servono alla diagnosi o al trattamento di una malattia. Le analisi a scopo preventivo le paga solo se l’OPre elenca l’esame come prestazione di prevenzione.
Quanto costa un’analisi di laboratorio?
Il prezzo massimo lo trovi nell’elenco delle analisi: ogni posizione ha punti tariffali, un punto vale CHF 1. La ferritina ha 6.4 punti, quindi al massimo CHF 6.40, il TSH 7.3 punti, quindi CHF 7.30. A ciò possono aggiungersi posizioni generali come il prelievo di sangue.
Perché la fattura del laboratorio arriva direttamente dal laboratorio?
L’ordinanza prescrive che per le analisi fatturi al debitore della rimunerazione esclusivamente il laboratorio che ha eseguito l’analisi. Per questo tu o la tua cassa ricevete una fattura del laboratorio separata, oltre alla fattura del medico.
Franchigia e aliquota percentuale valgono anche per i costi di laboratorio?
Sì. Le analisi dell’elenco delle analisi sono prestazioni obbligatorie dell’assicurazione di base e passano per franchigia e aliquota percentuale come qualsiasi altra fattura.
Termini correlati
- OPreL’OPre, l’ordinanza sulle prestazioni, stabilisce quali prestazioni assume l’assicurazione di base, a quali condizioni e fino a quale importo. La emana il Dipartimento federale dell’interno. Regola per esempio che la cassa paga per i salvataggi in Svizzera il 50 % dei costi, al massimo CHF 5'000 all’anno.
- EMApL’EMAp (elenco dei mezzi e degli apparecchi) è l’elenco della Confederazione con i prodotti medici pagati dall’assicurazione di base, per esempio stampelle, apparecchi per misurare la glicemia, materiale per medicazioni o pompe tiralatte. Per ogni prodotto fissa un importo massimo rimunerabile. Se un prodotto costa di più, la differenza la paghi tu, e in più ci sono franchigia e aliquota percentuale.
- Elenco delle specialitàL’elenco delle specialità (ES) è l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica con tutti i medicamenti che l’assicurazione di base paga, con i relativi prezzi massimi. Un medicamento vi figura solo se è omologato da Swissmedic ed è efficace, appropriato ed economico. Ciò che non figura nell’ES, di principio l’assicurazione di base non lo paga.
- Catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoriaIl catalogo delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria stabilisce quali cure, medicamenti, analisi e mezzi e apparecchi ogni cassa malati deve pagare. Figura agli art. 25–31 LAMal ed è concretizzato nell’OPre e in tre elenchi della Confederazione. È uguale in tutte le casse; l’assicurazione di base non può pagare più di queste prestazioni.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 52Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 1 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 28Art. 28 OPrefedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 54Art. 54 OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 59Art. 59 cpv. 3 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 34Art. 34 cpv. 1 LAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Elenco delle analisi (EA), edizione al 01.07.2026bag.admin.ch
