L’essenziale in breve
- Chi è domiciliato in Svizzera deve stipulare l’assicurazione di base entro tre mesi (art. 3 cpv. 1 LAMal).
- Il domicilio lo determina il Codice civile: il luogo in cui dimori con l’intenzione di stabilirti durevolmente (art. 23 CC).
- Nessuno può avere il domicilio in più luoghi contemporaneamente; un soggiorno a scopo di formazione non costituisce di per sé un domicilio.
- Il premio dipende dal luogo di domicilio, cioè dal Cantone e dalla regione di premio del tuo Comune (art. 61 cpv. 2 LAMal).
- Se trasferisci il domicilio all’estero, l’obbligo d’assicurazione di regola si estingue (art. 5 cpv. 3 LAMal).
Che cos’è il domicilio?
Il domicilio è un concetto del Codice civile. Indica il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Si intende il centro della vita: dove abiti, dormi, hai la tua famiglia e le tue relazioni. La legge si basa sulla dimora effettiva e su questa intenzione, non su un modulo.
L’assicurazione malattie riprende questo concetto senza modifiche. Si parla perciò di principio del domicilio: chi è domiciliato in Svizzera è soggetto all’obbligo d’assicurazione, indipendentemente da nazionalità, reddito o luogo di lavoro. Al contrario, le persone senza domicilio in Svizzera sono soggette all’obbligo d’assicurazione solo se interviene una regola speciale, per esempio per frontalieri, titolari di un permesso di dimora di breve durata o pensionate nello spazio UE.
Nell’assicurazione malattie il domicilio svolge tre ruoli: fa scattare l’obbligo d’assicurazione e il termine di affiliazione di tre mesi. Determina, tramite il Cantone e la regione di premio, l’importo del premio. E decide quali casse e quali modelli ti sono accessibili.
Come funziona
Un unico domicilio. Nessuno può avere il domicilio in più luoghi contemporaneamente. Un domicilio una volta stabilito rimane finché non ne viene acquisito uno nuovo.
Formazione, istituto, ospedale. Il soggiorno a scopo di formazione o il collocamento in un istituto, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé un domicilio. Per questo studentesse e studenti mantengono spesso il domicilio presso i genitori.
Figli. I figli sotto l’autorità parentale hanno il domicilio dei genitori. Se i genitori vivono separati, vale il domicilio del genitore che ha la custodia del figlio.
Premio. La cassa gradua il premio secondo il Cantone e la regione di premio del luogo di domicilio. Conta il Comune in cui abiti, non il luogo di lavoro. Se traslochi, la cassa adegua il premio.
Trasloco in Svizzera. Se la tua cassa non opera nel nuovo luogo di domicilio, l’assicurazione termina con il trasloco e scegli una nuova cassa. I modelli con scelta limitata del medico sono accessibili solo alle persone domiciliate nella zona in cui la cassa offre il modello.
Partenza per l’estero. Con il trasferimento del domicilio all’estero l’obbligo d’assicurazione di regola si estingue, e l’assicurazione di base termina. Eccezioni valgono tra l’altro per i lavoratori distaccati e per determinate pensionate e determinati pensionati nell’UE. Dettagli alla voce partenza per l’estero.
Base legale
L’art. 3 cpv. 1 LAMal obbliga ogni persona domiciliata in Svizzera ad assicurarsi entro tre mesi. L’art. 1 cpv. 1 OAMal rinvia per il domicilio agli art. 23–26 CC; l’art. 13 cpv. 1 LPGA fa lo stesso per tutte le assicurazioni sociali e al cpv. 2 definisce inoltre la dimora abituale.
L’art. 23 CC definisce il domicilio come il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; la formazione e il collocamento in un istituto non costituiscono di per sé un domicilio, e nessuno può avere il domicilio in più luoghi contemporaneamente. L’art. 24 CC regola il mantenimento del domicilio, l’art. 25 CC il domicilio dei figli.
L’art. 61 cpv. 2 LAMal fa del luogo di domicilio la base della graduazione dei premi; il cpv. 2bis permette graduazioni regionali. L’art. 7 cpv. 3 LAMal pone fine al rapporto d’assicurazione se a causa di un trasloco devi lasciare la cassa. Secondo l’art. 5 cpv. 3 LAMal l’assicurazione termina quando viene meno l’obbligo d’assicurazione.
Per le persone senza domicilio in Svizzera l’art. 1 cpv. 2 OAMal prevede eccezioni, per esempio per i frontalieri domiciliati nell’UE. Chi secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone può essere esentato ed è coperto in modo equivalente nello Stato di domicilio può essere esentato su richiesta (art. 2 cpv. 6 OAMal).
Esempio: stessa persona, domicilio diverso
Nina, 34 anni, lavora a Zurigo. Valuta se abitare a Zurigo, Winterthur, Lucerna o Ginevra. Il suo luogo di lavoro non ha alcun ruolo per il premio, il suo domicilio sì. La tabella mostra i premi mensili 2026 per l’anno di nascita 1992, franchigia di CHF 2'500, con copertura infortuni (fonte UFSP, premi 2026).
| Comune di domicilio | Regione di premio | Più conveniente | Mediana | Più caro |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | ZH, regione 1 | CHF 389.40 | CHF 453.90 | CHF 595.70 |
| Winterthur | ZH, regione 2 | CHF 347.30 | CHF 400.00 | CHF 509.40 |
| Lucerna | LU, regione 1 | CHF 323.30 | CHF 385.80 | CHF 512.60 |
| Ginevra | GE, regione 0 | CHF 476.00 | CHF 541.10 | CHF 785.50 |
I premi per il tuo Comune li mostra il calcolatore dei premi. Quali casse operano nella tua regione lo vedi alla pagina Casse malati.
Cosa significa per te
- Comunicare il trasloco. Comunica alla cassa il nuovo indirizzo. Essa calcola il premio secondo il nuovo luogo di domicilio. Verifica poi se la tua cassa e il tuo modello sono ancora la scelta migliore nel nuovo luogo.
- Verificare la cassa nel nuovo luogo. Se la tua cassa non opera lì o non offre il tuo modello, devi cambiare. Come si fa lo trovi alla pagina Cambiare cassa malati.
- Arrivo dall’estero. Dal giorno dell’acquisizione del domicilio decorre il termine di affiliazione di tre mesi. Chi arriva troppo tardi paga un supplemento di premio.
- Partenza per l’estero. Notifica la partenza al Comune e alla cassa e chiarisci la copertura assicurativa nel nuovo Paese. Per gli Svizzeri all’estero valgono regole particolari.
Errori frequenti
- Scambiare il luogo di lavoro per il domicilio. Il premio dipende dal luogo di domicilio. Chi abita a Ginevra e lavora a Zurigo paga premi ginevrini.
- Considerare una dimora settimanale come secondo domicilio. Esiste un solo domicilio, conta il centro della vita.
- Non comunicare il trasloco. Il premio dipende dal luogo di domicilio. Se l’indirizzo presso la cassa non è corretto, non lo è nemmeno il premio.
- Non informare la cassa in caso di partenza. Senza notifica la cassa non sa che il tuo obbligo d’assicurazione termina, e continua a fatturare premi.
Come calcoliamo i confronti dei premi lo trovi alla pagina Come calcoliamo.
Domande frequenti
Dov’è il mio domicilio se durante la settimana abito altrove?
Conta il luogo in cui dimori con l’intenzione di stabilirti durevolmente, cioè il centro della tua vita. Puoi avere un solo domicilio. Il premio dipende da questo luogo, non dalla dimora settimanale.
Come studentessa sono assicurata nel luogo di studio?
Un soggiorno a scopo di formazione non costituisce di per sé un domicilio. Chi si trasferisce in un’altra città solo per lo studio mantiene di regola il domicilio precedente e quindi la sua regione di premio.
Cosa succede con la mia cassa malati se trasloco?
Comunichi alla cassa il nuovo indirizzo, ed essa adegua il premio al nuovo luogo di domicilio. Se la cassa non opera nel nuovo luogo, l’assicurazione termina con il trasloco e devi scegliere una nuova cassa.
Ho bisogno di una cassa malati svizzera se abito all’estero e lavoro in Svizzera?
Le frontaliere e i frontalieri provenienti dall’UE sono di principio soggetti all’assicurazione svizzera, anche se non hanno il domicilio qui. A seconda del Paese di domicilio esiste un diritto di opzione. I dettagli figurano alla pagina sui frontalieri.
Termini correlati
- Obbligo d’assicurazioneL’obbligo d’assicurazione significa: chi vive in Svizzera deve stipulare un’assicurazione di base secondo la LAMal. Hai 3 mesi di tempo dal trasferimento o dalla nascita, poi la copertura vale retroattivamente. Chi si affilia più tardi è assicurato solo dall’affiliazione e, a seconda del ritardo, paga un supplemento di premio dal 30 al 50 %.
- FrontalieriI frontalieri abitano all’estero, lavorano in Svizzera e di regola rientrano al loro domicilio ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Chi proviene da uno Stato dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito deve in linea di principio assicurarsi contro le malattie in Svizzera, entro tre mesi dall’inizio del lavoro. Chi abita in Germania, Francia, Italia o Austria può invece scegliere lo Stato di residenza.
- Partenza per l’esteroCon la partenza per l’estero la tua assicurazione di base termina di principio con la partenza dalla Svizzera, senza termine di disdetta. Comunichi la partenza alla cassa con l’attestato di partenza del Comune. Eccezioni valgono per pensionati, frontalieri e lavoratori distaccati nell’UE, nell’AELS e nel Regno Unito. Le assicurazioni complementari continuano secondo il contratto.
- Termine di affiliazioneIl termine di affiliazione è il periodo entro cui devi assicurarti presso una cassa malati dopo l’arrivo in Svizzera o dopo la nascita di un figlio. È di tre mesi. Se ti affili in tempo, l’assicurazione di base vale retroattivamente dal giorno dell’acquisizione del domicilio o della nascita.
- Regione di premioLa regione di premio è la zona all’interno di un Cantone per cui una cassa malati chiede lo stesso premio dell’assicurazione di base. Il DFI attribuisce ogni Comune a una regione 1, 2 o 3. Nel 2026 11 Cantoni hanno più regioni, 15 una sola. Determinante è il tuo Comune di domicilio, non il numero postale d’avviamento.
- Svizzeri all’esteroGli Svizzeri all’estero sono cittadine e cittadini svizzeri con domicilio all’estero. Con la partenza termina di regola l’assicurazione di base obbligatoria, perché è legata al domicilio in Svizzera. Fanno eccezione i lavoratori distaccati, il personale della Confederazione e le persone con una rendita svizzera negli Stati dell’UE e dell’AELS. Al rientro devi assicurarti entro tre mesi.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 cpv. 1 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1Art. 1 OAMalfedlex.admin.ch
- Codice civile svizzero (CC), art. 23–26Art. 23–26 CCfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 13Art. 13 LPGAfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 61Art. 61 cpv. 2 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 cpv. 6 OAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
