L’essenziale in breve
- L’ALC è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è in vigore dal 1° giugno 2002.
- L’allegato II coordina le assicurazioni sociali: si applica sempre la legislazione di un solo Stato.
- La regola di base è il principio del luogo di lavoro: chi lavora in Svizzera è assicurato contro le malattie in Svizzera, anche con domicilio nell’UE.
- I pensionati che percepiscono solo una rendita svizzera e sono domiciliati nell’UE restano nell’assicurazione di base svizzera.
- La tessera europea d’assicurazione malattia permette cure durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato contraente.
Che cos’è l’Accordo sulla libera circolazione delle persone?
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è un trattato tra la Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra. È stato firmato il 21 giugno 1999 come parte dei Bilaterali I ed è in vigore dal 1° giugno 2002. Il suo scopo principale è permettere ai cittadini della Svizzera e dell’UE di vivere e lavorare nel territorio dell’altra parte.
Perché funzioni, anche le assicurazioni sociali devono combaciare. Altrimenti qualcuno che lavora a Basilea e vive a Lörrach potrebbe dover versare contributi in entrambi gli Stati o in nessuno. L’art. 8 ALC chiede quindi un coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, disciplinato nell’allegato II. L’allegato II rinvia ai regolamenti UE, oggi soprattutto al regolamento (CE) n. 883/2004 e al suo regolamento d’applicazione (CE) n. 987/2009. La Svizzera li applica anche nell’assicurazione malattie tramite l’art. 95a LAMal.
L’ALC non uniforma i sistemi. L’assicurazione di base svizzera, con premio pro capite, franchigia e libera scelta della cassa malati, resta com’è, e gli Stati dell’UE mantengono i propri sistemi. L’accordo dice solo quale sistema vale per chi. Chi rientra nel suo campo d’applicazione si determina in base alla cittadinanza (Svizzera o UE, più rifugiati, apolidi e familiari) e al fatto che la persona sia o sia stata soggetta alla sicurezza sociale di uno Stato contraente.
Come funziona
Il coordinamento segue pochi principi:
- Un solo Stato. Sei sempre soggetto alla legislazione di un unico Stato.
- Principio del luogo di lavoro. Chi lavora è assicurato dove lavora. I frontalieri domiciliati nell’UE che lavorano in Svizzera rientrano quindi nell’assicurazione di base svizzera, così come i loro familiari senza attività lucrativa.
- La rendita segue la competenza. Chi percepisce solo una rendita svizzera e vive nell’UE resta assicurato in Svizzera. I dettagli sono alla voce pensionati all’estero.
- Il distacco come eccezione. Chi lavora temporaneamente nell’UE per il datore di lavoro svizzero resta nel sistema svizzero fino a 24 mesi con il certificato A1. Maggiori dettagli alla voce distacco.
- Aiuto reciproco internazionale di prestazioni. Chi è assicurato in uno Stato e viene curato in un altro riceve le prestazioni secondo il diritto dello Stato di cura. In caso di soggiorno temporaneo serve a questo la tessera europea d’assicurazione malattia (TEAM).
Con Germania, Francia, Italia e Austria, e per i pensionati anche con Spagna e Portogallo, la Svizzera ha convenuto regole speciali: chi vi abita può assicurarsi nel Paese di domicilio invece che in Svizzera. È il diritto di opzione. Va esercitato con una domanda.
Gli assicurati domiciliati nell’UE non pagano il premio di un Comune svizzero, ma il premio che la loro cassa calcola per il loro Stato di domicilio. Le franchigie opzionali e le forme particolari d’assicurazione non sono loro accessibili. Con un reddito basso esiste una riduzione dei premi: per frontalieri, familiari di persone che esercitano un’attività lucrativa e disoccupati tramite il Cantone, per i pensionati tramite la Confederazione.
Base legale
L’art. 8 ALC obbliga le parti contraenti a coordinare i sistemi di sicurezza sociale secondo l’allegato II, in particolare per garantire la parità di trattamento, determinare la legislazione applicabile, totalizzare i periodi d’assicurazione e pagare le prestazioni alle persone domiciliate in uno Stato contraente. L’art. 95a cpv. 1 LAMal dichiara applicabili all’assicurazione malattie i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II; il cpv. 2 fa lo stesso per gli Stati dell’AELS.
L’OAMal attua queste regole. L’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal assoggetta all’assicurazione svizzera le persone domiciliate nell’UE quando l’ALC lo richiede, le lett. f e g disciplinano i titolari di un permesso di dimora di breve durata e le persone in procedura di notifica. L’art. 2 cpv. 1 lett. c–g OAMal esclude le persone che secondo l’ALC sono soggette alla legislazione di un altro Stato, e l’art. 2 cpv. 6 OAMal è la base del diritto di opzione. La riduzione dei premi per gli assicurati nell’UE è all’art. 65a LAMal (Cantoni) e all’art. 66a LAMal (Confederazione per i pensionati).
Esempio: quattro persone, quattro competenze
La tabella mostra quale Stato è competente nel 2026 per l’assicurazione malattie. Tutte le persone sono cittadine della Svizzera o di uno Stato dell’UE.
| Persona | Situazione | Competente |
|---|---|---|
| Claire, 36 anni | vive in Francia, lavora a Ginevra | Svizzera, oppure con diritto di opzione Francia |
| Luca, 47 anni | vive a Lugano, 18 mesi a Milano per un’azienda svizzera | Svizzera, con certificato A1 |
| Ingrid, 69 anni | solo rendita AVS, vive in Portogallo | Svizzera, oppure con diritto di opzione Portogallo (solo per lei) |
| Tomasz, 25 anni | vive in Polonia, vacanze a Zermatt | Polonia; in Svizzera cure con la TEAM |
Cosa significa per te
A ogni passo oltre confine chiediti se cambia la competenza:
- Nuovo posto di lavoro oltre confine. Chi inizia a lavorare in Svizzera e vive nell’UE deve assicurarsi entro tre mesi oppure esercitare il diritto di opzione.
- Trasferimento con rendita. Chi si trasferisce nell’UE con una rendita svizzera non disdice la cassa, ma verifica se offre l’assicurazione nel nuovo Stato di domicilio.
- Distacco. Prima della partenza richiedi il certificato A1 alla cassa di compensazione AVS.
- Vacanze e studio. Porta con te la TEAM. Se non ce l’hai, chiedila alla tua cassa.
Le schede alla voce Casse malati mostrano quali casse hanno quali offerte. Per gli assicurati domiciliati in Svizzera confronti i premi nel calcolatore dei premi. I termini per un cambio di cassa sono alla pagina Termini.
Errori frequenti
- Disdire automaticamente al trasferimento nell’UE. Chi percepisce una rendita svizzera, lavora in Svizzera o riceve indennità di disoccupazione dalla Svizzera spesso resta assicurato in Svizzera.
- Presumere tacitamente il diritto di opzione. Serve sempre una domanda formale entro un termine.
- Usare la TEAM per cure pianificate. Vale per le cure necessarie dal profilo medico durante un soggiorno temporaneo, non per un’operazione pianificata all’estero.
- Confondere l’ALC con il Regno Unito. Dalla Brexit vale un accordo proprio con regole simili.
Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel glossario.
Domande frequenti
Che cosa disciplina l’Accordo sulla libera circolazione per la cassa malati?
Stabilisce quale Stato è competente per la tua assicurazione malattie se vivi, lavori o percepisci una rendita tra la Svizzera e l’UE. A tale scopo la Svizzera riprende i regolamenti UE di coordinamento, soprattutto il regolamento (CE) n. 883/2004.
Come frontaliere devo affiliarmi a una cassa malati svizzera?
In linea di principio sì, perché vale il principio del luogo di lavoro. Chi vive in Germania, Francia, Italia o Austria può però, grazie al diritto di opzione, scegliere invece l’assicurazione nel Paese di domicilio.
L’ALC vale anche per Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito?
Non direttamente. Per Islanda, Norvegia e Liechtenstein valgono le stesse regole tramite la Convenzione AELS. Con il Regno Unito la Svizzera ha dalla Brexit un accordo proprio del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale.
Quanto pago come turista dell’UE per una cura in Svizzera?
Con la tessera europea d’assicurazione malattia paghi un forfait per franchigia e aliquota percentuale: CHF 92 per gli adulti e CHF 33 per i bambini per un periodo di 30 giorni. In ospedale si aggiungono CHF 15 al giorno.
Termini correlati
- FrontalieriI frontalieri abitano all’estero, lavorano in Svizzera e di regola rientrano al loro domicilio ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Chi proviene da uno Stato dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito deve in linea di principio assicurarsi contro le malattie in Svizzera, entro tre mesi dall’inizio del lavoro. Chi abita in Germania, Francia, Italia o Austria può invece scegliere lo Stato di residenza.
- Diritto di opzioneIl diritto di opzione permette alle frontaliere e ai frontalieri domiciliati in Germania, Francia, Italia o Austria di assicurarsi contro le malattie nel Paese di residenza anziché in Svizzera. Devi presentare la domanda entro 3 mesi dall’inizio dell’attività lucrativa in Svizzera. La decisione è irrevocabile finché l’attività di frontaliere dura senza interruzione.
- Tessera europea d’assicurazione malattiaLa tessera europea d’assicurazione malattia (TEAM) ti dà diritto, come persona con l’assicurazione di base svizzera, a trattamenti necessari dal punto di vista medico durante un soggiorno temporaneo nei 27 Stati dell’UE, in Islanda, nel Liechtenstein, in Norvegia e nel Regno Unito. Vieni trattato come una persona assicurata sul posto e paghi la partecipazione ai costi locale. Di solito è stampata sul retro della tua tessera d’assicurato.
- DistaccoIn caso di distacco il tuo datore di lavoro svizzero ti invia temporaneamente all’estero. Di regola resti allora nell’assicurazione di base svizzera: nell’UE e nell’AELS fino a 24 mesi con il certificato A1, negli Stati senza convenzione due anni, su richiesta fino a sei anni. Inversamente, chi è distaccato in Svizzera può essere escluso dall’obbligo d’assicurazione.
- Pensionati all’esteroSe ti trasferisci con una rendita svizzera nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito, resti di principio nell’assicurazione di base svizzera e paghi il premio per il tuo Paese di residenza. In Germania, Francia, Italia, Austria e Spagna puoi invece assicurarti nel Paese di residenza. Al di fuori di questi Stati l’obbligo d’assicurazione svizzero termina.
Fonti
- Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone (ALC), art. 8Art. 8 ALCfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 95aArt. 95a LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1 e 2Art. 1 cpv. 2, art. 2 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 65a e 66aArt. 65a, 66a LAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Assicurazione malattie, obbligo d’assicurazione (trasferimento all’estero)bag.admin.ch
- UFSP: Assicurazione malattie, partecipazione ai costi per assicurati domiciliati all’esterobag.admin.ch
