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Glossario · Estero e frontalieriArt. 1 cpv. 2 lett. d–e OAMal

Pensionati all’estero

Anche: pensionati domiciliati in uno Stato dell’UE/AELS o nel Regno Unito, pensionati nell’UE

In breve

Se ti trasferisci con una rendita svizzera nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito, resti di principio nell’assicurazione di base svizzera e paghi il premio per il tuo Paese di residenza. In Germania, Francia, Italia, Austria e Spagna puoi invece assicurarti nel Paese di residenza. Al di fuori di questi Stati l’obbligo d’assicurazione svizzero termina.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una sedia da giardino su una terrazza soleggiata, accanto una valigia pronta

L’essenziale in breve

  1. Chi percepisce solo una rendita svizzera e vive nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito è soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
  2. Chi percepisce una rendita del Paese di residenza si assicura nel Paese di residenza.
  3. Con il diritto di opzione i pensionati in Germania, Francia, Italia, Austria e Spagna possono assicurarsi nel Paese di residenza; la domanda va presentata entro tre mesi, in Spagna in qualsiasi momento.
  4. Le franchigie opzionali e i modelli alternativi non sono accessibili agli assicurati residenti nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito.
  5. Chi vive al di fuori di UE, AELS e Regno Unito non è più soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.

Cosa si intende per pensionati all’estero?

Con «pensionati all’estero» nell’assicurazione malattie si intendono le persone che percepiscono una rendita dalla Svizzera, per esempio una rendita AVS o AI, e che hanno trasferito il domicilio all’estero. Per loro vale un’eccezione al principio del domicilio: benché non vivano più in Svizzera, possono restare soggetti all’obbligo d’assicurazione nell’assicurazione di base svizzera secondo la LAMal.

Determinante è dove ti trasferisci. Per l’UE, l’Islanda, la Norvegia e il Regno Unito valgono le regole di coordinamento dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione AELS e dell’accordo con il Regno Unito. Stabiliscono: l’assicurazione malattie segue la rendita. Chi ha solo una rendita svizzera rientra nel sistema svizzero. Per tutti gli altri Stati vale solo il diritto svizzero, che si collega al domicilio. Chi si trasferisce lì esce dall’assicurazione di base svizzera, come ogni altra persona in caso di partenza all’estero.

Le regole valgono per le cittadine e i cittadini svizzeri come per i cittadini di Stati dell’UE e dell’AELS. Per gli Svizzeri all’estero senza rendita svizzera non valgono.

Come funziona

Quale Stato è competente

La tua situazioneCompetente per l’assicurazione malattie
Solo rendita svizzera, domicilio nell’UE, nell’AELS o nel Regno UnitoSvizzera (LAMal)
Rendita del Paese di residenza, eventualmente in aggiunta una rendita svizzeraPaese di residenza
Rendite di più Stati, ma non del Paese di residenzaStato con il periodo contributivo più lungo
Domicilio al di fuori di UE, AELS e Regno UnitoPaese di residenza, nessun obbligo d’assicurazione svizzero

Il diritto di opzione

Con Germania, Francia, Italia, Austria e altri Stati come la Spagna la Svizzera ha concluso accordi particolari. Le pensionate e i pensionati che vivono lì possono assicurarsi nel Paese di residenza anziché in Svizzera. L’UFSP descrive il diritto di opzione per le beneficiarie e i beneficiari di rendita «con cittadinanza UE»; chi ha solo il passaporto svizzero chiarisce prima del trasferimento con l’Istituzione comune LAMal se può esercitarlo. A tale scopo presenti all’Istituzione comune LAMal a Olten una domanda di esenzione. Il termine è di tre mesi dalla prima rendita o dal trasferimento. Con domicilio in Spagna puoi esercitare il diritto di opzione in qualsiasi momento. Con il Portogallo il diritto di opzione vale solo per la pensionata o il pensionato stesso; i familiari senza attività lucrativa si assicurano in Portogallo. Il diritto di opzione non può essere esercitato tacitamente, serve una domanda formale. Chi non presenta una domanda viene assegnato dall’Istituzione comune LAMal a una cassa svizzera.

Premi, franchigia e cure

Se resti assicurato in Svizzera, paghi il premio che la tua cassa ha stabilito per il tuo Paese di residenza. Secondo l’UFSP circa un terzo degli assicuratori-malattie svizzeri offre questa assicurazione, alcuni solo per singoli Stati. Franchigie opzionali, assicurazione con bonus e modelli con scelta limitata del medico non ti sono accessibili. In caso di reddito modesto la Confederazione concede una riduzione dei premi, eseguita dall’Istituzione comune LAMal.

Nel Paese di residenza vieni curato secondo le sue regole; in Svizzera, per le cure stazionarie, puoi scegliere liberamente tra gli ospedali figuranti nell’elenco. Per i viaggi all’interno dell’Europa serve la tessera europea d’assicurazione malattia.

Base legale

L’art. 1 cpv. 2 lett. d OAMal assoggetta all’obbligo d’assicurazione svizzero le persone domiciliate in uno Stato membro dell’UE, se secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e il suo allegato II sono soggette all’assicurazione svizzera; le lett. e ed ebis fanno lo stesso per l’Islanda, la Norvegia e gli Stati con convenzioni di sicurezza sociale. L’art. 2 cpv. 1 lett. e OAMal esclude le persone che non hanno una rendita svizzera, ma una rendita di uno Stato dell’UE, dell’Islanda, della Norvegia o del Regno Unito. L’art. 2 cpv. 6 OAMal consente l’esenzione su domanda, se l’accordo la prevede e sei coperto in caso di malattia nello Stato di residenza, in altri Stati dell’UE e in Svizzera. È questa la base legale del diritto di opzione.

L’art. 92a OAMal permette alla cassa di riscuotere i premi in franchi o in euro e trimestralmente. L’art. 101a OAMal esclude le forme particolari d’assicurazione (franchigie opzionali, bonus, scelta limitata dei fornitori di prestazioni) per gli assicurati residenti nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito. L’art. 41 cpv. 2 e 2ter LAMal disciplina la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell’elenco e la rimunerazione secondo la tariffa del Cantone di riferimento. L’art. 66a LAMal obbliga la Confederazione a concedere la riduzione dei premi alle pensionate e ai pensionati di condizione economica modesta.

Esempio: tre coppie si trasferiscono nel 2026

Tre coppie, tutte di 66 anni e con rendita AVS, trasferiscono il domicilio all’estero il 1° aprile 2026. Nessuna ha mai lavorato nel nuovo Paese di residenza.

CoppiaNuovo domicilioAssicurazione malattie dal 01.04.2026Termine per la scelta
Ruth e PaulGermaniaSvizzera (LAMal) oppure, con diritto di opzione, Germaniadomanda entro il 30.06.2026
Heidi e KurtSpagnaSvizzera (LAMal) oppure, con diritto di opzione, Spagnain qualsiasi momento
Vreni e HansThailandiaThailandia o privata; l’assicurazione di base svizzera termina con la partenzanessuno

Cosa significa per te?

Pianifica il cambio almeno tre mesi prima del trasferimento:

  1. Chiarisci la competenza. Verifica se percepisci solo una rendita svizzera o anche una rendita del nuovo Paese di residenza.
  2. Verifica il diritto di opzione. In Germania, Francia, Italia, Austria, Spagna e Portogallo confronta il premio svizzero per il tuo Paese di residenza con i contributi nel Paese di residenza. Tieni conto del termine di tre mesi.
  3. Informa la cassa. Se la tua cassa attuale non offre l’assicurazione nel tuo Paese di residenza, devi cambiare. Le schede sotto Casse malati ti aiutano a trovare i recapiti.
  4. Verifica le assicurazioni complementari. Sono di diritto privato e continuano o terminano secondo il contratto. Se le disdici, più tardi spesso le riottieni solo con un esame dello stato di salute.

Se non ti trasferisci e vuoi solo confrontare i premi in Svizzera, usa il calcolatore dei premi. Come terminare l’assicurazione attuale in caso di partenza definitiva lo trovi sotto Cambiare cassa.

Errori frequenti

  • Disdire la cassa al momento del trasferimento nell’UE. Chi ha solo una rendita svizzera resta per lo più soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Una disdetta non cambia nulla.
  • Esercitare tacitamente il diritto di opzione. Senza domanda formale la scelta non vale. Il Tribunale federale lo ha confermato nel 2015.
  • Mancare il termine. Salvo in Spagna vale un termine di tre mesi.
  • Calcolare con il premio del Comune svizzero. Il premio dipende dal Paese di residenza e può essere più basso o più alto.
  • Pianificare una franchigia alta. Le franchigie opzionali non esistono per gli assicurati residenti nell’UE.

Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel Glossario.

Domande frequenti

Come pensionato nell’UE devo restare assicurato in Svizzera?

Sì, se percepisci solo una rendita svizzera e nessuna rendita del tuo Paese di residenza. Se vivi in Germania, Francia, Italia, Austria o Spagna, tramite il diritto di opzione puoi scegliere invece l’assicurazione nel Paese di residenza. In Portogallo il diritto di opzione vale solo per la pensionata o il pensionato stesso.

Quale premio pago come pensionato nell’UE?

Paghi il premio che la tua cassa ha calcolato per il tuo Paese di residenza, non il premio del tuo precedente Comune svizzero. La cassa può riscuoterlo in franchi o in euro e anche trimestralmente.

Chi aiuta in caso di domande sull’assicurazione dei pensionati all’estero?

L’Istituzione comune LAMal a Olten è l’organismo di collegamento per le pensionate e i pensionati domiciliati nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito. Decide sulle domande di esenzione, assegna a una cassa le persone senza assicurazione ed esegue la riduzione dei premi della Confederazione.

Cosa vale se vivo fuori dall’Europa?

In questo caso non sei più nell’assicurazione di base svizzera, ma sei soggetto all’obbligo d’assicurazione nel Paese di residenza. Alcuni assicuratori svizzeri offrono un’assicurazione facoltativa di continuazione secondo la LCA. Si tratta di un contratto privato con condizioni proprie.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1Art. 1 cpv. 2 lett. d–e OAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 cpv. 1 lett. e, cpv. 6 OAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 92a e 101aArt. 92a, 101a OAMalfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 41 e 66aArt. 41 cpv. 2ter, art. 66a LAMalfedlex.admin.ch
  5. UFSP: Assicurazione malattie, beneficiari di una rendita svizzera all’esterobag.admin.ch
  6. UFSP: Assicurazione malattie, premi e riduzione dei premi UE/AELS/UKbag.admin.ch
  7. Istituzione comune LAMalkvg.org
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