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Svizzeri all’estero

Anche: Svizzere all’estero, Svizzera all’estero, cittadini svizzeri all’estero

In breve

Gli Svizzeri all’estero sono cittadine e cittadini svizzeri con domicilio all’estero. Con la partenza termina di regola l’assicurazione di base obbligatoria, perché è legata al domicilio in Svizzera. Fanno eccezione i lavoratori distaccati, il personale della Confederazione e le persone con una rendita svizzera negli Stati dell’UE e dell’AELS. Al rientro devi assicurarti entro tre mesi.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una piccola valigia su un mappamondo accanto alla sagoma di una catena montuosa

L’essenziale in breve

  1. È soggetto all’obbligo d’assicurazione chi è domiciliato in Svizzera; con la partenza termina l’assicurazione di base (art. 3 e 5 cpv. 3 LAMal).
  2. I lavoratori distaccati restano assicurati due anni, su richiesta fino a sei anni (art. 4 OAMal).
  3. Le persone con una rendita svizzera in uno Stato dell’UE o dell’AELS o nel Regno Unito possono restare assicurate in Svizzera secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 1 cpv. 2 lett. d–ebis OAMal).
  4. Al rientro hai tre mesi di tempo per affiliarti; chi si annuncia più tardi paga un supplemento di premio dal 30 al 50 % (art. 8 OAMal).

Che cos’è uno Svizzero all’estero?

Gli Svizzeri all’estero sono persone con cittadinanza svizzera che hanno il domicilio all’estero. Nell’assicurazione malattie però non conta il passaporto, ma il domicilio: l’assicurazione di base obbligatoria secondo la LAMal si collega al domicilio in Svizzera, non alla cittadinanza. Una cittadina svizzera in Canada non ha quindi l’assicurazione di base, mentre un cittadino tedesco domiciliato a Basilea sì.

L’obbligo d’assicurazione vale per ogni persona domiciliata in Svizzera ai sensi del Codice civile (art. 3 cpv. 1 LAMal, art. 1 cpv. 1 OAMal). Se trasferisci il domicilio all’estero, l’obbligo decade e l’assicurazione termina (art. 5 cpv. 3 LAMal). Per un soggiorno prolungato all’estero senza partenza definitiva, per esempio un viaggio o un soggiorno linguistico mantenendo il domicilio in Svizzera, resti invece assicurato.

Ci sono tre eccezioni importanti in cui cittadine e cittadini svizzeri restano nell’assicurazione di base svizzera nonostante il domicilio all’estero:

  • Lavoratori distaccati: chi viene distaccato all’estero da un datore di lavoro con sede in Svizzera ed era soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera immediatamente prima resta assicurato due anni, su richiesta fino a sei anni. Lo stesso vale per i familiari che lo accompagnano, finché all’estero non esercitano un’attività lucrativa soggetta all’obbligo d’assicurazione (art. 4 OAMal).
  • Persone al servizio pubblico: gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento e altri impiegati della Confederazione all’estero restano soggetti all’obbligo d’assicurazione, come pure i familiari che li accompagnano (art. 5 OAMal).
  • Pensionati e persone che lavorano nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito: chi secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS è assoggettato all’assicurazione svizzera, per esempio con una rendita svizzera, resta o diventa soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera (art. 1 cpv. 2 lett. d–ebis OAMal; per il Regno Unito vale la convenzione di sicurezza sociale). Il Cantone informa i pensionati che partono su questo obbligo (art. 6a cpv. 1 lett. c LAMal).

Come funziona

Alla partenza: annuncia la partenza al Comune e manda alla cassa malati la conferma di partenza. L’assicurazione di base termina con la fine dell’obbligo d’assicurazione. Le tue assicurazioni complementari ne sono separate: seguono il contratto e le condizioni della cassa. Chiarisci prima se continuano, vengono sospese o terminano e se le prestazioni all’estero sono coperte.

Assicurazione all’estero: nel nuovo Paese di domicilio ti serve un’assicurazione malattie secondo le sue regole. Le casse svizzere possono inoltre offrire agli ex assicurati il mantenimento della copertura assicurativa su base contrattuale (art. 7a OAMal). Questi contratti sottostanno alla LCA; la cassa stabilisce condizioni e premio.

Se resti nell’assicurazione svizzera: per gli assicurati domiciliati in uno Stato dell’UE o dell’AELS o nel Regno Unito la cassa calcola il premio per Stato di domicilio (art. 61 cpv. 4 LAMal). Le forme particolari d’assicurazione come il modello del medico di famiglia o Telmed non sono loro accessibili (art. 101a OAMal). Per i lavoratori distaccati la cassa assume le cure all’estero al massimo fino al doppio dell’importo dei costi in Svizzera (art. 36 cpv. 4 OAMal).

Al rientro: con l’acquisizione del domicilio in Svizzera torni a essere soggetto all’obbligo d’assicurazione. Hai tre mesi di tempo per affiliarti a una cassa di tua scelta. Se ti affili in tempo, l’assicurazione inizia il giorno dell’arrivo (art. 5 cpv. 1 LAMal). Ogni cassa deve accettarti senza domande sulla salute.

Base legale

L’art. 3 cpv. 1 LAMal obbliga ogni persona domiciliata in Svizzera ad assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio. Il cpv. 3 consente al Consiglio federale di estendere l’obbligo a persone senza domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che all’estero lavorano per un datore di lavoro con sede in Svizzera. L’art. 5 LAMal disciplina inizio e fine: l’assicurazione termina quando l’obbligo d’assicurazione decade (cpv. 3); in caso di affiliazione tardiva inizia solo con l’affiliazione, e la cassa riscuote un supplemento di premio (cpv. 2).

L’ordinanza lo concretizza: l’art. 1 OAMal descrive le persone soggette all’obbligo d’assicurazione, comprese quelle domiciliate in uno Stato dell’UE o dell’AELS assoggettate all’assicurazione svizzera secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone. L’art. 4 OAMal disciplina i lavoratori distaccati, l’art. 5 OAMal le persone al servizio pubblico, l’art. 7a OAMal il mantenimento contrattuale. L’art. 8 OAMal fissa il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva: dal 30 al 50 % del premio per un periodo doppio rispetto al ritardo, al massimo cinque anni.

Esempio: rientro a Berna

Heinz ha 65 anni (nato nel 1961) e dopo 20 anni in Asia rientra in Svizzera. Il 1° giugno 2026 si annuncia nella città di Berna. I premi provengono dai dati UFSP 2026, Comune di Berna (regione 1), adulti con copertura infortuni; fonte UFSP.

SituazioneFranchigia CHF 300Franchigia CHF 2'500
Premio mensile più conveniente 2026CHF 545.90CHF 417.50
Premio mensile medio 2026 (mediana)CHF 609.30CHF 482.70
Premio mensile più caro 2026CHF 758.90CHF 630.90

All’interno della forbice dal 30 al 50 % la cassa fissa il supplemento in base alla tua situazione finanziaria; se rischi di trovarti nel bisogno, può essere più basso (art. 8 cpv. 1 OAMal). Se i premi li paga l’assistenza sociale, il supplemento non viene riscosso.

Cosa significa per te

Prima della partenza:

  • Chiarisci se rientri in un’eccezione: distaccato, al servizio della Confederazione o con una rendita svizzera in uno Stato dell’UE o dell’AELS. In tal caso resti nell’assicurazione di base, e la cassa deve saperlo.
  • Organizza l’assicurazione nel nuovo Paese di domicilio prima che termini quella svizzera.
  • Verifica una per una le tue assicurazioni complementari. Chi rientra più tardi deve di nuovo rispondere a domande sulla salute per una nuova assicurazione complementare.

Al rientro:

  • Affiliati a una cassa entro tre mesi dall’arrivo. L’assicurazione di base non devi stipularla per forza presso la tua cassa di prima.
  • Confronta i premi del tuo nuovo Comune nel calcolatore dei premi e le casse nella panoramica casse malati.
  • Chiarisci se hai diritto a una riduzione dei premi.

Errori frequenti

  • Credere che basti il passaporto svizzero. Determinante è il domicilio, non la cittadinanza.
  • Continuare a pagare l’assicurazione di base dopo la partenza. Senza obbligo d’assicurazione non c’è assicurazione di base. Una continuazione è possibile solo come contratto facoltativo secondo la LCA.
  • Aspettare troppo al rientro. Dopo tre mesi decade l’effetto retroattivo e c’è il rischio di un supplemento di premio.
  • Disdire le assicurazioni complementari senza pensare al futuro. Nuove assicurazioni complementari dopo il rientro non sono garantite.

Come elaboriamo i dati sui premi lo spieghiamo alla voce come calcoliamo.

Domande frequenti

Come Svizzero all’estero posso restare nell’assicurazione di base svizzera?

Di regola no. L’assicurazione di base è legata al domicilio in Svizzera. Ci sono eccezioni per i lavoratori distaccati, per il personale della Confederazione all’estero e per le persone assoggettate all’assicurazione svizzera secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, per esempio con una rendita svizzera in uno Stato dell’UE.

Cosa succede alla mia cassa malati se emigro?

L’assicurazione di base termina quando non sei più soggetto all’obbligo d’assicurazione. Comunica la partenza alla cassa con la conferma di partenza del Comune. Le assicurazioni complementari continuano secondo il contratto o terminano secondo le condizioni della cassa; questo devi chiarirlo separatamente.

Esiste un’assicurazione malattie per gli Svizzeri all’estero?

Le casse possono offrire agli ex assicurati un mantenimento facoltativo della copertura assicurativa su base contrattuale (art. 7a OAMal). Questi contratti sottostanno alla LCA, quindi non sono un’assicurazione di base, e la cassa stabilisce condizioni e premio.

Al rientro in Svizzera devo assicurarmi subito?

Devi assicurarti entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio. Se lo fai in tempo, l’assicurazione vale retroattivamente dall’arrivo. In caso di affiliazione tardiva inizia solo con l’affiliazione, e la cassa riscuote un supplemento di premio.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 5Art. 5 LAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1–8Art. 1–8 OAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 36Art. 36 OAMalfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 61Art. 61 cpv. 4 LAMalfedlex.admin.ch
  6. Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC)fedlex.admin.ch
  7. UFSP: premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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