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Partenza per l’estero

Anche: emigrazione, trasferimento all’estero

In breve

Con la partenza per l’estero la tua assicurazione di base termina di principio con la partenza dalla Svizzera, senza termine di disdetta. Comunichi la partenza alla cassa con l’attestato di partenza del Comune. Eccezioni valgono per pensionati, frontalieri e lavoratori distaccati nell’UE, nell’AELS e nel Regno Unito. Le assicurazioni complementari continuano secondo il contratto.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: scatoloni da trasloco impilati accanto a una porta di casa chiusa

L’essenziale in breve

  1. L’assicurazione di base termina quando non sei più soggetto all’obbligo d’assicurazione, di principio il giorno della partenza.
  2. Per la partenza non valgono termini di disdetta; la cassa ha bisogno di una prova, di solito l’attestato di partenza del Comune.
  3. Chi riceve una rendita svizzera, è distaccato o lavora come frontaliere resta in determinate circostanze assicurato in Svizzera.
  4. Le assicurazioni complementari secondo la LCA non terminano automaticamente; valgono le regole di disdetta del contratto.
  5. In caso di ritorno devi assicurarti di nuovo entro tre mesi.

Che cos’è la partenza per l’estero per la cassa malati?

L’assicurazione di base svizzera è legata al domicilio. Chi abita in Svizzera deve assicurarsi entro tre mesi. Al contrario, l’obbligo si estingue quando rinunci al domicilio e ti trasferisci all’estero. Con la partenza di regola esci dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e da quel momento la cassa non può più chiedere premi.

La partenza non è un normale cambio di cassa. Per il cambio valgono termini: la disdetta per la fine dell’anno entro il 30 novembre o per la fine di giugno con un termine di tre mesi. In caso di partenza, invece, l’assicurazione termina per legge, perché ne viene meno il presupposto. Non devi quindi disdire, ma comunicare e documentare la partenza.

Diverso è il caso di alcuni gruppi che, nonostante il domicilio all’estero, restano assicurati in Svizzera: persone con una rendita svizzera nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito, lavoratori distaccati, frontaliere e frontalieri e beneficiari di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera che abitano in uno di questi Stati. I dettagli sui pensionati figurano alla voce pensionati all’estero. Per le Svizzere e gli Svizzeri domiciliati all’estero esiste una voce a sé: Svizzeri all’estero.

Come funziona

  1. Notificare la partenza al Comune. Notifichi la partenza al controllo abitanti e ricevi un attestato di partenza con la data di partenza.
  2. Comunicarlo per iscritto alla cassa. Invia alla tua cassa malati una comunicazione con la data di partenza, il nuovo indirizzo all’estero e l’attestato di partenza. Meglio per lettera raccomandata.
  3. Fine dell’assicurazione. L’assicurazione di base termina con la partenza. La cassa ti conferma la data di fine. Se hai pagato in anticipo premi per il periodo successivo, ne chiedi la restituzione. Come viene conteggiato un mese iniziato lo chiedi alla cassa.
  4. Regolare separatamente le assicurazioni complementari. Continuano secondo il contratto. Alcune casse prevedono un diritto di disdetta in caso di partenza, altre una prosecuzione. Lo dicono le CGA.
  5. Nuova assicurazione all’estero. Dal giorno dopo la partenza non sei più coperto dalla LAMal. Chiarisci l’assicurazione nel nuovo Paese di domicilio prima della partenza.

Per i cittadini stranieri con un permesso di dimora di breve durata, un permesso di dimora o un permesso di domicilio vale una data concreta: l’assicurazione termina il giorno della partenza notificato al Comune, in ogni caso il giorno dell’effettiva uscita dal Paese.

Base legale

L’art. 3 cpv. 1 LAMal obbliga ogni persona domiciliata in Svizzera ad assicurarsi entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio. L’art. 5 cpv. 3 LAMal stabilisce che l’assicurazione termina quando l’assicurato non è più soggetto all’obbligo d’assicurazione. L’art. 7 cpv. 3 LAMal prevede che un rapporto d’assicurazione termini al momento del trasferimento del domicilio se per questo motivo devi lasciare l’assicuratore. L’art. 1 cpv. 1 OAMal lega l’obbligo d’assicurazione al domicilio secondo gli art. 23–26 del Codice civile (CC).

Per i cittadini stranieri con un permesso, l’art. 7 cpv. 3 OAMal stabilisce che l’assicurazione termina il giorno della partenza notificato, in ogni caso il giorno dell’effettiva uscita dal Paese. Le eccezioni per le persone domiciliate nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito figurano nell’art. 1 cpv. 2 lett. d–e OAMal. L’UFSP riassume: in caso di trasferimento del domicilio all’estero l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie termina di principio al momento della partenza. Gli assicuratori possono offrire alle persone che si trasferiscono fuori dall’UE, dall’AELS e dal Regno Unito una prosecuzione della copertura come contratto di diritto privato secondo la LCA.

Esempio: partenza a fine agosto

Laura ha 30 anni, abita nella città di Berna e il 31 agosto 2026 si trasferisce in Canada per lavorarci. Ha l’assicurazione di base con franchigia di CHF 300 e un’assicurazione complementare per prestazioni ambulatoriali.

PassoDataCosa succede
Notifica di partenza al Comune24.08.2026attestato di partenza con partenza al 31.08.2026
Comunicazione alla cassa25.08.2026lettera con attestato di partenza, per raccomandata
Fine dell’assicurazione di base31.08.2026partenza, nessun termine di disdetta
Assicurazione complementaresecondo le CGAdisdetta secondo le condizioni contrattuali

Per l’anno di nascita 1996 nel Comune di Berna (regione 1) l’assicurazione di base costa nel 2026, con infortunio e franchigia di CHF 300, tra CHF 545.90 e CHF 758.90 al mese, la mediana è di CHF 609.30 (premi 2026, fonte UFSP).

Cosa significa per te

  1. Verifica se rientri in un’eccezione. Chi riceve una rendita svizzera o viene distaccato resta in determinate circostanze soggetto all’obbligo d’assicurazione. In tal caso la partenza non è un motivo per lasciare la cassa.
  2. Comunica la partenza per iscritto. Come base per la lettera serve lo strumento lettera di disdetta. Lo strumento calcola con le scadenze di disdetta ordinarie; sostituisci quindi la scadenza con la tua data di partenza, indica come motivo la partenza per l’estero e allega l’attestato di partenza.
  3. Chiarisci le assicurazioni complementari. Leggi le CGA e decidi se disdirle o mantenerle. Indicazioni su disdetta e termini alla pagina Cambiare cassa malati.
  4. Pianifica un ritorno. Se torni, devi assicurarti di nuovo entro tre mesi. Nell’assicurazione di base ogni cassa deve ammetterti senza riserva. Il confronto lo fai allora nel calcolatore dei premi, le schede le trovi alla pagina Casse malati.
  5. Viaggi prima della partenza. Finché abiti in Svizzera, per le urgenze all’estero vale la copertura all’estero dell’assicurazione di base.

Errori frequenti

  • Contare su un termine di disdetta. Chi si trasferisce non deve aspettare fino a fine anno. L’assicurazione termina con la partenza.
  • Non inviare alcuna prova. Senza attestato di partenza la cassa non chiude l’assicurazione e continua a chiedere premi.
  • Dimenticare le assicurazioni complementari. Non terminano automaticamente e altrimenti continuano con il loro premio.
  • Disdire come pensionato che si trasferisce nell’UE. Chi ha solo una rendita svizzera resta per lo più assicurato in Svizzera.
  • Comunicare troppo tardi il ritorno. Chi manca il termine di tre mesi rischia un supplemento di premio.

Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel Glossario.

Domande frequenti

Quando termina la cassa malati in caso di partenza per l’estero?

L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie termina di principio al momento della partenza dalla Svizzera. Per i cittadini stranieri con un permesso è il giorno della partenza notificato al Comune, al più tardi il giorno dell’effettiva uscita dal Paese.

Devo rispettare un termine di disdetta in caso di partenza?

No. Per l’assicurazione di base in caso di partenza non valgono termini di disdetta, perché l’obbligo d’assicurazione si estingue. Invii alla cassa una comunicazione con la data di partenza e l’attestato di partenza del Comune.

Cosa succede con le mie assicurazioni complementari?

Le assicurazioni complementari sono contratti privati secondo la LCA. Non terminano automaticamente con la partenza. Se puoi disdirle per la partenza o se continuano all’estero lo dicono le condizioni generali d’assicurazione della tua cassa.

Posso restare nella cassa malati svizzera anche se mi trasferisco?

Nell’assicurazione di base solo se appartieni a un gruppo d’eccezione, per esempio come pensionata o pensionato con una rendita svizzera nell’UE o come persona distaccata. Altrimenti alcuni assicuratori offrono una prosecuzione facoltativa dell’assicurazione secondo la LCA. È un contratto privato nel quale la cassa può porre domande sulla salute.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 5Art. 5 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 cpv. 1 LAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sulla vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal), art. 5Art. 5 LVAMalfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1 e 7Art. 1, 7 cpv. 3 OAMalfedlex.admin.ch
  6. UFSP: Assicurazione malattie, obbligo d’assicurazione (partenza per l’estero)bag.admin.ch
  7. UFSP: Premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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