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Distacco

Anche: lavoratori distaccati

In breve

In caso di distacco il tuo datore di lavoro svizzero ti invia temporaneamente all’estero. Di regola resti allora nell’assicurazione di base svizzera: nell’UE e nell’AELS fino a 24 mesi con il certificato A1, negli Stati senza convenzione due anni, su richiesta fino a sei anni. Inversamente, chi è distaccato in Svizzera può essere escluso dall’obbligo d’assicurazione.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustration: una valigia accanto a una borsa per il portatile davanti a un gate d’aeroporto vuoto

L’essenziale in breve

  1. Chi è distaccato dalla Svizzera e prima vi era soggetto all’obbligo d’assicurazione resta nell’assicurazione di base svizzera.
  2. Verso l’UE, l’AELS e il Regno Unito un distacco dura al massimo 24 mesi, con un accordo speciale fino a sei anni.
  3. Negli Stati senza convenzione di sicurezza sociale l’obbligo d’assicurazione prosegue per due anni, su richiesta fino a sei anni in totale.
  4. Il certificato di distacco A1 lo rilascia la cassa di compensazione AVS competente.
  5. Il coniuge e i figli che ti accompagnano restano assicurati, salvo che all’estero esercitino un’attività lucrativa soggetta all’obbligo d’assicurazione.

Che cos’è il distacco?

Si parla di distacco quando un datore di lavoro invia temporaneamente una persona dipendente in un altro Paese, affinché vi lavori per lui. Il rapporto di lavoro con il datore di lavoro nel Paese d’origine continua. Per l’assicurazione malattie il distacco è importante perché costituisce un’eccezione al principio di base: normalmente sei assicurato dove abiti o lavori. In caso di distacco resti invece nel sistema del tuo Paese d’origine.

Dal punto di vista della Svizzera esistono due direzioni. Le persone distaccate dalla Svizzera restano a determinate condizioni nell’assicurazione di base svizzera secondo la LAMal, anche se vivono all’estero. Le persone distaccate in Svizzera restano di regola nel sistema del loro Paese d’origine e in Svizzera non devono assicurarsi, oppure ne sono esentate su richiesta.

Le regole applicabili dipendono dal Paese di destinazione. Con l’UE vale l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, con l’Islanda, la Norvegia e il Liechtenstein la Convenzione AELS e con il Regno Unito una convenzione propria. Con altri Stati la Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Per tutti gli altri Stati vale solo il diritto svizzero.

Il distacco va distinto dalla situazione dei frontalieri: questi abitano all’estero e lavorano regolarmente in Svizzera, senza essere distaccati.

Come funziona

Distacco dalla Svizzera

Resti nell’assicurazione di base svizzera se sono soddisfatte due condizioni: immediatamente prima del distacco eri soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera, e il tuo datore di lavoro ha domicilio o sede in Svizzera. La durata dipende dal Paese di destinazione:

Paese di destinazioneDurata della continuazione dell’assicurazioneDocumento
UE, AELS, Regno Unitoal massimo 24 mesi, con accordo speciale fino a sei annicertificato A1 della cassa di compensazione AVS
Stato con convenzione di sicurezza socialedurata del distacco secondo la convenzionecertificato di distacco secondo la convenzione
India e Giapponeintera durata del distacco, doppia assicurazione esclusacertificato di distacco secondo la convenzione
Stato senza convenzionedue anni, su richiesta fino a sei anni in totalerichiesta all’assicuratore-malattie

Negli Stati contraenti al di fuori dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito può comunque verificarsi una doppia assicurazione, se il Paese di destinazione prevede un proprio obbligo d’assicurazione malattie. In tal caso puoi chiedere all’autorità cantonale competente l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione svizzero. Presupposto: l’assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e per i trattamenti in Svizzera disponi di una copertura equivalente.

Distacco in Svizzera

Chi è distaccato in Svizzera da uno Stato dell’UE o dell’AELS ed è soggetto al diritto dello Stato d’origine non è soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera. Per i trattamenti in Svizzera serve di solito la tessera europea d’assicurazione malattia (TEAM) o un attestato equivalente. Chi è distaccato da un altro Stato contraente ed è esentato dall’obbligo contributivo AVS/AI può farsi esentare su richiesta dall’obbligo d’assicurazione. Il datore di lavoro deve allora impegnarsi a garantire che siano assicurate almeno le prestazioni secondo la LAMal.

Base legale

L’art. 3 cpv. 3 lett. b LAMal permette al Consiglio federale di estendere l’obbligo d’assicurazione a persone senza domicilio in Svizzera che all’estero sono occupate da un datore di lavoro con sede in Svizzera. Lo ha fatto con l’art. 4 OAMal: i lavoratori distaccati e i familiari che li accompagnano restano soggetti all’obbligo d’assicurazione se immediatamente prima erano soggetti all’obbligo d’assicurazione in Svizzera e lavorano per un datore di lavoro con sede in Svizzera (cpv. 1). Per i familiari l’obbligo cade se all’estero esercitano un’attività lucrativa soggetta all’obbligo d’assicurazione (cpv. 2). La continuazione dura due anni, su richiesta fino a sei anni in totale (cpv. 3). Se si applica una convenzione di sicurezza sociale, la durata è retta da questa convenzione (cpv. 4).

Per i distacchi in Svizzera l’art. 2 cpv. 1 lett. c OAMal stabilisce che non sono soggette all’obbligo d’assicurazione le persone che, per la loro attività lucrativa, sottostanno al diritto di un altro Stato in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, della Convenzione AELS o di una convenzione di sicurezza sociale. L’art. 2 cpv. 5 OAMal permette l’esenzione su richiesta per i lavoratori distaccati esentati dall’obbligo contributivo AVS/AI. L’art. 2 cpv. 2 OAMal disciplina l’esenzione in caso di doppio onere. La durata massima di 24 mesi per i distacchi nell’UE deriva dalle regole di coordinamento dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone; l’UFSP le riassume nella sua pagina sui lavoratori distaccati.

Esempio: tre distacchi da Zurigo

Tre dipendenti di un’impresa con sede a Zurigo sono distaccati dal 1° gennaio 2026. Fino a quel momento tutti e tre erano assicurati di base in Svizzera.

PersonaPaese di destinazione e durataAssicurazione di base svizzera
Jonas, 38 anniGermania, 18 mesiprosegue fino al 30.06.2027, certificato A1
Mira, 44 anniGiappone, 3 anniprosegue per tutta la durata del distacco
Elias, 52 anniStato senza convenzione, 4 annidue anni fino al 31.12.2027, poi solo su richiesta fino al più tardi al 31.12.2031

Il premio continua a decorrere durante il distacco. Per confronto: una persona adulta nata nel 1988 nel Comune di Zurigo (regione 1) paga nel 2026 per l’assicurazione di base con infortunio e franchigia di CHF 300 tra CHF 517.70 e CHF 724.00 al mese; la mediana è di CHF 580.00 (premi 2026, fonte UFSP). Il premio della tua cassa lo vedi nel calcolatore dei premi.

Cosa significa per te

Prima della partenza chiarisci questi punti con il datore di lavoro e con la cassa malati:

  1. Certificato di distacco. Per l’UE, l’AELS e il Regno Unito ti serve il certificato A1 della cassa di compensazione AVS. Senza di esso si applica il diritto del Paese in cui lavori.
  2. Durata e proroga. Annota la data di fine. Per gli Stati senza convenzione presenta per tempo la richiesta di proroga all’assicuratore-malattie.
  3. Evitare la doppia assicurazione. Se il Paese di destinazione richiede una propria assicurazione, verifica l’esenzione in Svizzera presso l’autorità cantonale.
  4. Assicurazioni complementari. Proseguono secondo il contratto. Se coprono prestazioni all’estero è indicato nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA).
  5. Famiglia. Annuncia alla cassa i familiari che ti accompagnano e chiarisci se qualcuno di loro lavora all’estero.

I recapiti e le offerte delle casse li trovi sotto Casse malati. Se la tua cassa assiste anche assicurati domiciliati all’estero lo chiedi direttamente a lei.

Errori frequenti

  • Disdire la cassa alla partenza. Chi è distaccato resta per lo più soggetto all’obbligo d’assicurazione. Una disdetta per trasferimento all’estero è allora sbagliata.
  • Partire senza certificato A1. Senza certificato il Paese in cui lavori può imporre il proprio obbligo d’assicurazione.
  • Trascurare il limite dei due anni. Negli Stati senza convenzione l’obbligo d’assicurazione termina dopo due anni se non viene presentata alcuna richiesta.
  • Confondere distacco e frontalierato. I frontalieri abitano all’estero e lavorano in Svizzera. Per loro valgono altre regole e altri termini.

Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel glossario.

Domande frequenti

In caso di distacco resto nella cassa malati svizzera?

Sì, se immediatamente prima del distacco eri soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera e lavori per un datore di lavoro con sede in Svizzera. Per quanto tempo dipende dal Paese di destinazione: fino a 24 mesi nell’UE e nell’AELS, da due a sei anni negli Stati senza convenzione.

Che cos’è il certificato A1?

Il certificato A1 conferma che durante il distacco in uno Stato dell’UE o dell’AELS o nel Regno Unito per te continua ad applicarsi il diritto svizzero delle assicurazioni sociali. Lo rilascia la cassa di compensazione AVS competente; in passato si chiamava modulo E101.

Posso essere assicurato due volte?

Negli Stati senza una convenzione adeguata sì. Se lì sei assicurato obbligatoriamente contro le malattie, puoi chiedere all’autorità cantonale l’esenzione dall’obbligo d’assicurazione svizzero, se altrimenti ne risulterebbe un doppio onere e se per i trattamenti in Svizzera disponi di una copertura equivalente.

In caso di distacco i miei figli restano assicurati?

Il coniuge e i figli che ti accompagnano, fino ai 18 anni o fino ai 25 anni se in formazione, restano soggetti all’obbligo d’assicurazione in Svizzera. L’obbligo cade se all’estero iniziano essi stessi un’attività lucrativa soggetta all’obbligo d’assicurazione malattie.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 4Art. 4 OAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 e 5 OAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
  4. Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (ALC), allegato IIfedlex.admin.ch
  5. UFSP, Assicurazione malattie: Lavoratori distaccati dalla Svizzera all’esterobag.admin.ch
  6. UFSP, premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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