L’essenziale in breve
- Nell’assicurazione di base il vecchio rapporto d’assicurazione termina solo quando la nuova cassa comunica la copertura assicurativa senza interruzione; due assicurazioni di base contemporaneamente non esistono (art. 7 cpv. 5 LAMal).
- Nella LCA la doppia assicurazione si chiama cumulo di assicurazioni: devi comunicarlo senza indugio a tutti gli assicuratori (art. 46b cpv. 1 LCA).
- Se alla conclusione del contratto successivo non ne sapevi nulla, puoi recedere da quel contratto entro quattro settimane dalla scoperta (art. 46b cpv. 2 LCA).
- In caso di sinistro ogni assicuratore risponde solo in proporzione; ognuno ha però diritto a tutto il premio convenuto (art. 46b cpv. 4 e 46c cpv. 1 LCA).
- In caso d’infortunio le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la precedenza sulla cassa malati; la copertura infortuni della cassa malati la puoi sospendere (art. 8 LAMal).
Che cos’è una doppia assicurazione?
Si parla di doppia assicurazione quando lo stesso rischio, per lo stesso periodo, è coperto presso più di un assicuratore. La legge sul contratto d’assicurazione (LCA) la chiama cumulo di assicurazioni. Nella vita di tutti i giorni si parla spesso anche di sovrassicurazione, perché paghi più copertura di quanta ne puoi ricevere in caso di sinistro.
Nell’assicurazione malattie devi distinguere tre ambiti:
- Assicurazione di base. Qui non esiste la doppia assicurazione. Ogni persona domiciliata in Svizzera ha l’assicurazione di base presso una sola cassa. Quando cambi, la vecchia assicurazione termina solo quando la nuova cassa comunica il passaggio senza interruzione.
- Assicurazioni complementari. Qui una doppia assicurazione è possibile e capita, per esempio se hai privatamente un’assicurazione complementare ospedaliera e tramite un contratto collettivo ricevi una copertura simile, oppure se dopo un cambio di cassa non hai disdetto la vecchia assicurazione complementare.
- Infortunio. I lavoratori dipendenti sono assicurati contro gli infortuni tramite il datore di lavoro secondo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). La copertura infortuni della cassa malati sarebbe allora doppia; puoi farla sospendere.
Affine alla doppia assicurazione, ma non uguale, è il sovraindennizzo. Il divieto di sovraindennizzo stabilisce che, con prestazioni di più assicurazioni sociali, in totale non ricevi più del tuo danno.
Come funziona
Nella LCA, in caso di cumulo di assicurazioni, vale una procedura chiara:
- Obbligo di notifica. Se constati che lo stesso rischio è coperto presso due assicuratori e che le somme assicurate insieme superano il valore assicurato, devi comunicarlo senza indugio a tutti gli assicuratori, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
- Diritto di recesso. Se alla conclusione del contratto successivo non sapevi nulla del cumulo, puoi recedere da quel contratto entro quattro settimane dalla scoperta.
- Ripartizione in caso di sinistro. Ogni assicuratore risponde nella proporzione tra la propria somma assicurata e il totale delle somme assicurate. Ricevi quindi il danno al massimo una volta.
- Premio. Ogni assicuratore ha diritto a tutto il premio convenuto. La doppia copertura ti costa quindi il doppio, senza darti di più.
Chi omette intenzionalmente la notifica o conclude un cumulo di assicurazioni per procurarsi un vantaggio illecito rischia che gli assicuratori non siano più vincolati al contratto.
Queste regole riguardano le assicurazioni contro i danni, che risarciscono un danno effettivo, per esempio le spese di cura. Le assicurazioni di somma fissa pagano un importo convenuto indipendentemente dal danno, per esempio un’indennità giornaliera ospedaliera fissa. Se un contratto è un’assicurazione contro i danni o di somma fissa, l’assicuratore deve dirtelo prima della conclusione.
Base legale
Per le assicurazioni complementari la legge sul contratto d’assicurazione (LCA) disciplina il cumulo di assicurazioni agli art. 46b e 46c. Secondo l’art. 46b cpv. 1 LCA vi è cumulo di assicurazioni quando lo stesso interesse è assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un’impresa d’assicurazione, in modo che le somme assicurate insieme superino il valore d’assicurazione; lo stipulante deve comunicarlo senza indugio a tutti gli assicuratori. L’art. 46b cpv. 2 LCA dà un diritto di recesso di quattro settimane dalla scoperta, il cpv. 3 disciplina le conseguenze di una notifica omessa intenzionalmente e, secondo il cpv. 4, ogni assicuratore ha diritto a tutto il premio. L’art. 46c cpv. 1 LCA ripartisce il danno in proporzione alle somme assicurate. Secondo l’art. 3 cpv. 1 lett. b LCA l’assicuratore deve indicare prima della conclusione se si tratta di un’assicurazione di somma fissa o contro i danni; l’art. 96 LCA disciplina l’assicurazione di somma fissa.
Nell’assicurazione di base l’art. 7 cpv. 5 LAMal impedisce la doppia assicurazione: il rapporto d’assicurazione presso l’assicuratore precedente termina solo quando il nuovo assicuratore ha comunicato che la persona è assicurata presso di lui senza interruzione. Se il nuovo assicuratore omette questa comunicazione, deve risarcirti il danno, in particolare la differenza di premio.
Per gli infortuni l’art. 8 LAMal permette di sospendere la copertura infortuni se sei interamente assicurato secondo la LAINF. Secondo l’art. 13 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF) i lavoratori a tempo parziale con almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro sono assicurati anche contro gli infortuni non professionali. Se prestazioni della cassa malati concorrono con prestazioni dello stesso genere dell’assicurazione contro gli infortuni, militare o per l’invalidità, queste ultime hanno la precedenza (art. 110 OAMal). L’art. 69 LPGA e l’art. 122 OAMal impediscono un sovraindennizzo.
Esempio: contributo per gli occhiali in due assicurazioni complementari
Laura ha 33 anni. Presso la cassa A ha un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali con un contributo per gli occhiali fino a CHF 200 all’anno. Tramite il contratto collettivo del suo datore di lavoro si aggiunge presso la cassa B una seconda assicurazione complementare per cure ambulatoriali, anch’essa fino a CHF 200. Compra un paio di occhiali per CHF 300. I valori contrattuali sono ipotesi a scopo illustrativo; partiamo dal presupposto che entrambi i contratti siano assicurazioni contro i danni.
| Cassa A | Cassa B | Totale | |
|---|---|---|---|
| Somma assicurata per gli occhiali | CHF 200 | CHF 200 | CHF 400 |
| Quota della somma | 50 % | 50 % | 100 % |
| Danno (prezzo d’acquisto degli occhiali) | CHF 300 | ||
| Pagamento della cassa | CHF 150 | CHF 150 | CHF 300 |
| Laura paga di tasca propria | CHF 0 |
Cosa significa per te?
Le doppie assicurazioni costano denaro senza darti più protezione. Ecco come trovarle:
- Metti tutte le polizze una accanto all’altra. Controlla le assicurazioni complementari private, i contratti collettivi del datore di lavoro e le coperture legate a carte di credito o assicurazioni viaggi. Sovrapposizioni ci sono spesso per ospedale, occhiali, copertura all’estero e infortuni.
- Verifica la copertura infortuni. Se lavori almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, puoi sospendere la copertura infortuni della cassa malati. Se lasci il posto, devi includerla di nuovo.
- Fai ordine dopo il cambio di cassa. Quando cambi assicurazione di base, le assicurazioni complementari presso la vecchia cassa restano in vigore se non le disdici. Una lettera di disdetta la prepari sotto Lettera di disdetta.
- Chiarisci il fabbisogno. Quali coperture complementari ti servono davvero ti aiuta a capirlo la verifica del fabbisogno.
I premi dell’assicurazione di base li confronti nel calcolatore dei premi, le casse le trovi sotto Casse malati. Sui contratti tramite il datore di lavoro trovi di più sotto assicurazione collettiva.
Errori frequenti
- Disdire la vecchia assicurazione complementare troppo presto o per niente. Disdici solo quando la nuova cassa ti ha ammesso, ma poi in tempo, così che non resti una doppia copertura.
- Credere che pagare due volte significhi ricevere due volte. Nelle assicurazioni contro i danni ricevi il danno al massimo una volta.
- Omettere la notifica agli assicuratori. La LCA esige che tu comunichi senza indugio un cumulo di assicurazioni.
- Continuare a pagare la copertura infortuni. Se sei interamente assicurato tramite il datore di lavoro secondo la LAINF, senza sospensione paghi un premio per una copertura che non entra quasi mai in gioco.
Come costruiamo gli esempi lo spieghiamo sotto Come calcoliamo.
Domande frequenti
Posso avere per sbaglio due assicurazioni di base?
No. Quando cambi, la vecchia assicurazione di base termina solo quando la nuova cassa comunica alla vecchia che sei assicurato presso di lei senza interruzione. Se ti sei affiliato a una nuova cassa ma non hai disdetto in tempo la vecchia, resti assicurato presso la vecchia finché un cambio è possibile nei termini. Una seconda assicurazione di base non nasce.
Cosa faccio se ho un’assicurazione complementare doppia?
Comunicalo a entrambi gli assicuratori per scritto o per e-mail. Se alla conclusione del contratto successivo non ne sapevi nulla, puoi recedere da quel contratto entro quattro settimane dalla scoperta. Altrimenti valgono i termini di disdetta ordinari del contratto.
Se sono assicurato due volte, pagano entrambe le assicurazioni?
Nelle assicurazioni contro i danni, per esempio per le spese di cura, il danno ti viene risarcito al massimo una volta; gli assicuratori se lo ripartiscono. Nelle assicurazioni di somma fissa, che versano un importo fisso, può essere diverso. Determinante è come il contratto descrive la prestazione.
Sono assicurato due volte se il mio datore di lavoro mi assicura contro gli infortuni?
In parte. Se lavori almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, sei assicurato contro gli infortuni secondo la LAINF. La copertura infortuni della cassa malati la puoi allora sospendere e risparmi sul premio.
Termini correlati
- Assicurazione complementareUn’assicurazione complementare è un’assicurazione malattie facoltativa che paga prestazioni oltre l’assicurazione di base, per esempio il reparto semiprivato in ospedale, la medicina complementare, gli occhiali o le cure dentarie. È retta dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA): l’assicuratore può porre domande sulla salute, formulare riserve e respingere le proposte. Prestazioni e premi sono nelle condizioni contrattuali e variano da prodotto a prodotto.
- Assicurazione collettivaUn’assicurazione collettiva è un contratto che un datore di lavoro o un’associazione stipula per un intero gruppo, tipicamente un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia per il personale. Assicurati sono i collaboratori, la controparte contrattuale è il datore di lavoro. Nell’assicurazione di base non esistono contratti collettivi né sconti collettivi; lì valgono per tutti gli assicurati di una cassa le stesse regole sui premi.
- SovraindennizzoSi ha un sovraindennizzo quando le prestazioni di più assicurazioni sociali superano insieme il guadagno che perdi a causa di malattia o infortunio, più le spese supplementari. La legge lo vieta: gli assicuratori riducono le loro prestazioni dell’importo eccedente. Le rendite dell’AVS e dell’AI non sono mai ridotte.
- Copertura infortuniLa copertura infortuni è la parte della tua assicurazione di base che paga i costi di cura dopo un infortunio. Se lavori almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro, sei assicurato contro gli infortuni tramite lui secondo la LAINF. In tal caso puoi sospendere la copertura infortuni presso la cassa malati e risparmiare fino al 7 % del premio.
Fonti
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 46b e 46cArt. 46b–46c LCAfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 5 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 8Art. 8 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 69Art. 69 LPGAfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 13Art. 13 OAINFfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 110 e 122Art. 110 e 122 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 3 e 96Art. 3 e 96 LCAfedlex.admin.ch
