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Fisioterapia

Anche: fisio

In breve

La fisioterapia è il trattamento dei disturbi dell’apparato locomotore, del sistema nervoso e degli organi interni con il movimento, tecniche manuali e misure fisiche. L’assicurazione di base la paga previa prescrizione medica, al massimo nove sedute per prescrizione; dopo 36 sedute la continuazione richiede un esame da parte del medico di fiducia.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una palla da ginnastica e un elastico di resistenza su un tappetino da terapia

L’essenziale in breve

  1. L’assicurazione di base paga la fisioterapia solo previa prescrizione medica e presso fisioterapisti autorizzati (art. 5 cpv. 1 OPre).
  2. Per ogni prescrizione assume al massimo nove sedute; la prima deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione (art. 5 cpv. 2 OPre).
  3. Per ulteriori sedute serve una nuova prescrizione; dopo 36 sedute la cassa decide sulla continuazione in base al rapporto del medico (art. 5 cpv. 3 e 4 OPre).
  4. La terapia medica di allenamento su macchine si conclude al massimo tre mesi dopo l’introduzione (art. 5 cpv. 1ter OPre).
  5. Franchigia e aliquota percentuale del 10 % si applicano come per tutte le prestazioni dell’assicurazione di base.

Che cos’è la fisioterapia?

La fisioterapia tratta le limitazioni del movimento e delle funzioni del corpo. Nell’assicurazione di base è descritta con precisione: serve al trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o degli organi interni e dei vasi, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia. Tipici sono i trattamenti dopo un’operazione, in caso di disturbi alla schiena e alle articolazioni, di malattie del sistema nervoso o di problemi respiratori.

L’OPre elenca in modo esaustivo quali misure assume l’assicurazione di base:

  • Esame e valutazione da parte della fisioterapista.
  • Misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: chinesiterapia attiva e passiva, terapia manuale, fisioterapia respiratoria, terapia medica di allenamento, fisioterapia linfologica, chinesiterapia in acqua, fisioterapia cardio-circolatoria e del pavimento pelvico come pure altri metodi citati.
  • Misure fisiche: terapia del caldo e del freddo, elettroterapia, terapia della luce, ultrasuoni, idroterapia, massaggio muscolare e del tessuto connettivo.
  • Prevenzione delle cadute per persone a partire dai 65 anni con un rischio di caduta moderato o alto, secondo programmi stabiliti.

La fisioterapia va distinta dall’ergoterapia, che allena le capacità della vita quotidiana, e dall’osteopatia, che non fa parte delle prestazioni elencate nell’art. 5 OPre. Anche un massaggio al di fuori di una fisioterapia prescritta non è una prestazione obbligatoria.

Come funziona

Prescrizione medica. La medica rilascia una prescrizione. Vale per al massimo nove sedute. Il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione. Se inizia più tardi, fatti rilasciare una nuova prescrizione.

Ulteriori serie. Per sedute supplementari serve una nuova prescrizione. Sono così possibili, per esempio, quattro serie da nove sedute.

Dopo 36 sedute. Se la terapia deve continuare, la medica curante ne informa il medico di fiducia della cassa e propone la continuazione. Il medico di fiducia propone se, in quale misura e per quanto tempo la cassa continua a pagare.

Terapia medica di allenamento. Inizia con un’introduzione all’allenamento su macchine dopo un trattamento individuale e si conclude al massimo tre mesi dopo l’introduzione.

Autorizzazione. Possono fatturare le fisioterapiste e le organizzazioni autorizzate secondo l’OAMal.

Costi per te. Paghi la franchigia e il 10 % di aliquota percentuale, fino a CHF 700 all’anno per gli adulti. La fisioterapia non ha una partecipazione ai costi propria.

Base legale

L’art. 25 cpv. 2 lett. a LAMal annovera tra le prestazioni obbligatorie i trattamenti eseguiti da persone che forniscono prestazioni previa prescrizione o su mandato di un medico. L’art. 5 OPre concretizza questo principio per la fisioterapia: il cpv. 1 indica le misure ed esige la prescrizione medica e un’autorizzazione secondo l’art. 47 o 52 OAMal. Il cpv. 1ter limita la terapia medica di allenamento a tre mesi dopo l’introduzione. Il cpv. 2 limita una prescrizione a nove sedute con inizio entro cinque settimane, il cpv. 3 esige una nuova prescrizione per ulteriori sedute, e il cpv. 4 disciplina la procedura presso il medico di fiducia dopo 36 sedute. La partecipazione ai costi deriva dall’art. 64 LAMal e dall’art. 103 OAMal.

Esempio: fisioterapia dopo un’operazione

Marta, 52 anni, dopo un’operazione ha bisogno di fisioterapia regolare. La sua medica rilascia una dopo l’altra tre prescrizioni da nove sedute ciascuna. Marta ha una franchigia di CHF 300, che nell’anno non ha ancora esaurito. I costi per seduta dipendono dalla tariffa; qui si ipotizza un totale di CHF 2'700 per 27 sedute.

Sedute e partecipazione ai costi secondo OPre e LAMal
PrescrizioneSeduteCondizione
1da 1 a 9inizio entro cinque settimane dalla prescrizione
2da 10 a 18nuova prescrizione medica
3da 19 a 27nuova prescrizione medica
dalla seduta 37–rapporto al medico di fiducia e accordo della cassa

Quale franchigia si adatta a terapie regolari lo vedi nel calcolatore dei premi, che mostra i premi di tutti i livelli di franchigia.

Cosa significa per te?

  1. Prescrizione prima del primo appuntamento. Senza prescrizione medica l’assicurazione di base non paga. Fai attenzione alle cinque settimane fino alla prima seduta.
  2. Contare le sedute. Dopo nove sedute ti serve una nuova prescrizione. Pianifica per tempo l’appuntamento dal medico.
  3. Verificare l’autorizzazione. Chiedi allo studio se fattura tramite l’assicurazione di base.
  4. Adeguare la franchigia. Se è prevedibile una terapia più lunga, una franchigia più bassa può essere più conveniente. I termini per la comunicazione si trovano sotto Termini.
  5. Verificare le prestazioni supplementari. Le prestazioni senza prescrizione o al di fuori dell’OPre le copre eventualmente un’assicurazione complementare. Le schede sotto Casse malati mostrano le offerte delle casse.

Dopo una degenza ospedaliera può entrare in considerazione, invece della fisioterapia ambulatoriale, anche una riabilitazione.

Errori frequenti

  • Andare in fisioterapia senza prescrizione. L’assicurazione di base allora non paga.
  • Dimenticare la nuova prescrizione. Le sedute oltre la nona non sono coperte senza una nuova prescrizione.
  • Confondere il massaggio di benessere con la fisioterapia. Solo le misure dell’OPre prescritte dal medico sono prestazioni obbligatorie.
  • Sottovalutare la franchigia. Con una franchigia alta spesso paghi tu un’intera serie di terapie.

Domande frequenti

La cassa malati paga la fisioterapia senza invio del medico?

L’assicurazione di base no. Paga solo trattamenti su prescrizione medica. Se vai in fisioterapia senza prescrizione, paghi tu o un’assicurazione complementare, se lo prevede.

Quante sedute di fisioterapia paga la cassa malati?

Al massimo nove per prescrizione medica. Per ulteriori sedute la medica rilascia una nuova prescrizione. Dopo 36 sedute il medico di fiducia della cassa esamina se e per quanto tempo la terapia continua a essere pagata.

La fisioterapia rientra nella franchigia?

Sì. La fisioterapia è una normale prestazione dell’assicurazione di base. Le fatture vengono computate sulla franchigia, poi paghi il 10 % di aliquota percentuale fino all’importo massimo annuo.

L’assicurazione di base paga il massaggio in fisioterapia?

Il massaggio muscolare e del tessuto connettivo fa parte delle misure fisiche elencate dall’OPre, se rientra in una fisioterapia prescritta dal medico. Un massaggio di benessere o rilassante non lo paga l’assicurazione di base.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza del DFI sulle prestazioni (OPre), art. 5Art. 5 OPrefedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. a LAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 47Art. 47 OAMalfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 LAMalfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
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