L’essenziale in breve
- L’osteopatia non è una prestazione obbligatoria dell’assicurazione di base, nemmeno con prescrizione medica.
- Con la legge sulle professioni sanitarie l’osteopatia è una professione sanitaria disciplinata a livello federale; è richiesto un Master of Science SUP in osteopatia (art. 12 LPSan).
- Chi esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale ha bisogno di un’autorizzazione del Cantone (art. 11 LPSan).
- Le assicurazioni complementari rimborsano l’osteopatia secondo le proprie condizioni, in parte solo presso terapisti di un elenco riconosciuto.
- La chiropratica invece è una prestazione dell’assicurazione di base (art. 35 cpv. 2 lett. c LAMal).
Che cos’è l’osteopatia?
L’osteopatia è un metodo manuale: l’osteopata esamina e tratta con le mani, senza apparecchi né medicamenti. Lavora su muscoli, articolazioni, tessuto connettivo e organi e intende sciogliere le limitazioni del movimento. Motivi tipici sono disturbi alla schiena e alla nuca, contratture o disturbi dopo un sovraccarico. Se e quanto bene il metodo funzioni per un determinato disturbo è valutato in modo diverso dagli specialisti; questa pagina spiega solo come l’osteopatia è trattata nell’assicurazione malattie svizzera.
In Svizzera l’osteopatia è una professione sanitaria riconosciuta. La legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) annovera le osteopate e gli osteopati tra le professioni sanitarie, insieme a infermieri, fisioterapisti ed ergoterapisti, levatrici, dietiste e optometristi. Chi esercita la professione sotto la propria responsabilità professionale ha bisogno di un’autorizzazione del Cantone e di un Master of Science SUP in osteopatia o di un titolo equivalente.
Importante è la distinzione rispetto all’assicurazione malattie: una professione riconosciuta non è automaticamente un fornitore di prestazioni dell’assicurazione di base. Quali professioni possono fatturare tramite l’assicurazione di base è stabilito in modo esaustivo nella legge sull’assicurazione malattie (LAMal). L’osteopatia non vi figura. Per questo nell’assicurazione malattie fa parte delle prestazioni che può pagare solo un’assicurazione complementare secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Spesso vi figura sotto medicina complementare o medicina alternativa.
L’osteopatia non va confusa con due prestazioni che l’assicurazione di base paga: la chiropratica eseguita da chiropratiche autorizzate e la fisioterapia su prescrizione medica. Anche alcune fisioterapiste hanno una formazione supplementare in tecniche osteopatiche. Se fatturano tramite l’assicurazione di base, questo vale solo per la fisioterapia prescritta dal medico secondo tariffa.
Come funziona
Nell’assicurazione di base
L’assicurazione di base non paga l’osteopatia. Questo vale indipendentemente da cassa, modello e franchigia, e anche se la tua medica raccomanda il trattamento. Una fattura di un’osteopata non puoi inoltrarla all’assicurazione di base; non viene nemmeno computata sulla tua franchigia.
Nell’assicurazione complementare
Molte assicurazioni complementari per cure ambulatoriali contengono un modulo per la medicina complementare o alternativa. Se l’osteopatia vi è compresa lo decide ogni cassa. Questi punti li verifichi nelle condizioni generali e particolari d’assicurazione:
- Terapisti riconosciuti: le casse possono limitare il rimborso alle terapiste che figurano sul loro elenco o che sono iscritte in un registro come ASCA o EMR. Chiedi prima della prima seduta se la tua terapista è riconosciuta.
- Quota e importo massimo: l’assicurazione assume una percentuale della fattura fino a un importo massimo per seduta o per anno.
- Numero di sedute: alcuni prodotti limitano le sedute per anno.
- Prescrizione: alcuni prodotti richiedono una prescrizione medica.
L’assicurazione complementare è un contratto di diritto privato. Prima della conclusione del contratto la cassa può farti domande sulla tua salute e rifiutarti o porre riserve. Per questo conviene stipulare un’assicurazione del genere finché sei sano e prima che sia previsto un trattamento.
Fattura
L’osteopata ti invia direttamente la fattura. La paghi e la inoltri alla tua assicurazione complementare, se ne hai una. Fai attenzione che la fattura contenga il nome e, se richiesto, il numero di registro della terapista.
Base legale
Per l’assicurazione di base è determinante l’art. 35 cpv. 2 LAMal. Elenca in modo esaustivo i fornitori di prestazioni; le osteopate e gli osteopati non ne fanno parte. Le chiropratiche e i chiropratici invece sì (lett. c). Secondo l’art. 34 cpv. 1 LAMal nell’assicurazione di base gli assicuratori non possono assumere costi diversi da quelli per le prestazioni previste dalla legge. Anche le prestazioni di medicina complementare che l’assicurazione di base paga sono disciplinate in modo esaustivo: l’art. 4b OPre cita agopuntura, medicina antroposofica, terapia farmacologica della medicina tradizionale cinese, omeopatia classica e fitoterapia, e solo se eseguite da medici con il relativo perfezionamento. L’osteopatia manca in questo elenco.
La professione è disciplinata dalla legge sulle professioni sanitarie: l’art. 2 cpv. 1 lett. g LPSan cita le osteopate e gli osteopati come professione sanitaria, l’art. 11 LPSan richiede un’autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, e l’art. 12 cpv. 2 lett. g LPSan presuppone a tal fine un Master of Science SUP in osteopatia. Secondo l’art. 34 cpv. 3 LPSan il Consiglio federale può dichiarare equivalenti i diplomi intercantonali in osteopatia rilasciati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità al più tardi fino al 2023.
Per l’assicurazione complementare vale la legge sul contratto d’assicurazione (LCA). L’art. 4 LCA ti obbliga a rispondere in modo veritiero alle domande sulla salute alla conclusione del contratto. Quali prestazioni sono assicurate lo stabilisce il contratto.
Esempio: cinque sedute di osteopatia
Nina ha 41 anni e per delle contratture alla nuca fa cinque sedute da un’osteopata. Confronta quanto paga di tasca propria con e senza assicurazione complementare. Prezzo della seduta e condizioni dell’assicurazione complementare sono ipotesi per l’esempio di calcolo e non condizioni di una determinata cassa.
| Ipotesi | Senza assicurazione complementare | Con assicurazione complementare (75 %, al massimo CHF 500 all’anno) |
|---|---|---|
| 5 sedute da CHF 140 | CHF 700 | CHF 700 |
| L’assicurazione di base paga | CHF 0 | CHF 0 |
| L’assicurazione complementare paga | CHF 0 | CHF 500 (il 75 % sarebbe CHF 525, limitato a CHF 500) |
| Nina paga | CHF 700 | CHF 200 |
Cosa significa per te?
- Chiarire la copertura. Prima della prima seduta guarda la tua polizza e le condizioni della tua assicurazione complementare: l’osteopatia è inclusa? Quanto per seduta, quanto per anno?
- Verificare la terapista. Chiedi se ha un’autorizzazione cantonale e se è riconosciuta dalla tua cassa o nel registro richiesto.
- Conoscere le alternative. Se hai bisogno di un trattamento manuale dell’apparato locomotore, l’assicurazione di base paga direttamente la chiropratica e la fisioterapia con prescrizione medica. Entrambe sono computate su franchigia e aliquota percentuale.
- Confrontare le assicurazioni complementari finché sei sano. La cassa può fare domande sulla salute e porre riserve. Un confronto delle assicurazioni complementari lo trovi sotto Confrontare le assicurazioni complementari.
Puoi cambiare l’assicurazione di base indipendentemente dall’assicurazione complementare; la cassa attuale non può obbligarti a disdire anche l’assicurazione complementare se cambi l’assicurazione di base (art. 7 cpv. 7 LAMal). I premi dell’assicurazione di base per il tuo Comune li mostra il calcolatore dei premi, i dati di base di tutte le casse li trovi sotto Casse malati.
Errori frequenti
- Inoltrare le fatture di osteopatia all’assicurazione di base. Vengono respinte e non sono computate sulla franchigia.
- Credere che una prescrizione medica renda l’osteopatia una prestazione della cassa. Nell’assicurazione di base non cambia nulla; solo alcune assicurazioni complementari la richiedono.
- Non verificare il riconoscimento della terapista. Senza riconoscimento, secondo le condizioni, nemmeno l’assicurazione complementare paga.
- Stipulare l’assicurazione complementare solo quando ci sono già disturbi. I disturbi noti possono essere esclusi dal contratto.
- Confondere osteopatia e chiropratica. La chiropratica la paga l’assicurazione di base, l’osteopatia no.
Come costruiamo gli esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
L’assicurazione di base paga l’osteopatia?
No. Le osteopate e gli osteopati non sono fornitori di prestazioni secondo l’art. 35 LAMal, e nell’assicurazione di base le casse non possono pagare prestazioni diverse da quelle previste dalla legge. Nemmeno una prescrizione medica cambia qualcosa.
Quale assicurazione paga l’osteopatia?
Un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali che includa la medicina complementare o alternativa. Quanto paga, per quante sedute e presso quali terapisti è scritto nelle condizioni contrattuali della singola cassa.
Mi serve una prescrizione per l’osteopatia?
Per il trattamento in sé no. Alcune assicurazioni complementari richiedono però una prescrizione medica per il rimborso. Verificalo nelle tue condizioni prima della prima seduta.
Qual è la differenza tra osteopatia e chiropratica?
Entrambe lavorano manualmente sull’apparato locomotore. Le chiropratiche sono però fornitrici di prestazioni dell’assicurazione di base e possono fatturare direttamente tramite la cassa malati. L’osteopatia la paga solo un’assicurazione complementare.
Termini correlati
- Medicina complementareLa medicina complementare comprende metodi di cura accanto alla medicina accademica, per esempio agopuntura, omeopatia o fitoterapia. Dal 2017 l’assicurazione di base paga cinque metodi, ma solo se a curarti è una dottoressa con titolo di perfezionamento e una formazione complementare riconosciuta. I trattamenti presso terapisti non medici, per esempio naturopati od osteopati, li copre solo un’assicurazione complementare.
- ASCAL’ASCA è la Fondazione svizzera per le medicine complementari. Verifica la formazione di terapiste e terapisti non medici e tiene un registro con circa 18'000 persone e oltre 150 metodi. Molte casse malati esigono il riconoscimento ASCA affinché un’assicurazione complementare contribuisca a pagare trattamenti come il massaggio o lo shiatsu. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
- RMEIl RME (Registro di Medicina Empirica, in tedesco EMR) è un elenco privato di terapiste e terapisti della medicina alternativa e complementare. Dal 1999 verifica formazione e perfezionamento e assegna un marchio di qualità. Molte assicurazioni complementari pagano le terapie non mediche solo se la terapista è riconosciuta, per esempio nel RME. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
- Terapisti riconosciutiI terapisti riconosciuti sono terapiste e terapisti le cui prestazioni vengono pagate da una cassa malati. Nell’assicurazione di base sono professionisti autorizzati secondo l’OAMal che lavorano su prescrizione medica, per esempio in fisioterapia con fino a 9 sedute per prescrizione. Per la naturopatia e i massaggi decide la tua assicurazione complementare con il suo elenco proprio.
- FisioterapiaLa fisioterapia è il trattamento dei disturbi dell’apparato locomotore, del sistema nervoso e degli organi interni con il movimento, tecniche manuali e misure fisiche. L’assicurazione di base la paga previa prescrizione medica, al massimo nove sedute per prescrizione; dopo 36 sedute la continuazione richiede un esame da parte del medico di fiducia.
- ChiropraticaLa chiropratica è l’esame e il trattamento manuale dei disturbi dell’apparato locomotore, soprattutto della colonna vertebrale. In Svizzera chiropratiche e chiropratici sono fornitori di prestazioni a sé stanti: l’assicurazione di base paga il loro trattamento nel modello standard senza prescrizione medica. Come per una visita medica paghi la franchigia e il 10 % di aliquota percentuale.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 35Art. 35 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan), art. 2, 11 e 12Art. 12 LPSanfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25 e 34Art. 34 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza del DFI sulle prestazioni (OPre), art. 4bArt. 4b OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 4Art. 4 LCAfedlex.admin.ch
