L’essenziale in breve
- Nell’assicurazione di base la cassa paga solo terapisti autorizzati secondo gli art. 47–50d OAMal, per esempio per fisioterapia, ergoterapia, logopedia o psicoterapia psicologica.
- Queste terapie richiedono una prescrizione medica; per la fisioterapia una prescrizione copre al massimo 9 sedute (art. 5 cpv. 2 OPre).
- Agopuntura, omeopatia, fitoterapia, medicina antroposofica e farmacoterapia della MTC l’assicurazione di base le paga solo se le fornisce una medica con certificato di capacità (art. 4b OPre).
- La naturopatia non medica, il massaggio o lo shiatsu li paga al massimo un’assicurazione complementare, e solo presso terapisti riconosciuti dalla tua cassa.
Che cos’è un terapista riconosciuto?
I terapisti riconosciuti sono professionisti i cui trattamenti vengono assunti da una cassa malati. In Svizzera il termine ha due significati, e la distinzione decide chi paga.
Nell’assicurazione di base (LAMal) «riconosciuto» equivale ad «autorizzato». La legge stabilisce in modo esaustivo quali professioni possono lavorare su prescrizione medica a carico dell’assicurazione di base e quali requisiti devono soddisfare: autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, esperienza pratica di più anni e requisiti di qualità. Questa autorizzazione vale allo stesso modo presso tutte le casse.
Nell’assicurazione complementare (LCA) ogni cassa stabilisce da sé quali terapiste e metodi riconosce. Ciò riguarda soprattutto la medicina complementare presso terapisti non medici, per esempio naturopatia, shiatsu, kinesiologia o il massaggio classico. Qui la stessa terapista può essere riconosciuta da una cassa e non da un’altra.
Come funziona
Assicurazione di base: l’ordinanza sull’assicurazione malattie elenca le professioni che possono fornire prestazioni su prescrizione medica:
| Professione | Autorizzazione |
|---|---|
| Fisioterapia | Art. 47 OAMal |
| Ergoterapia | Art. 48 OAMal |
| Logopedia | Art. 50 OAMal |
| Consulenza nutrizionale | Art. 50a OAMal |
| Neuropsicologia | Art. 50b OAMal |
| Psicoterapia psicologica | Art. 50c OAMal |
| Podologia | Art. 50d OAMal |
Quali prestazioni queste professioni possono fatturare esattamente lo stabilisce l’ordinanza sulle prestazioni (OPre). Per la fisioterapia la cassa assume per ogni prescrizione medica al massimo 9 sedute; la prima deve aver luogo entro 5 settimane. Per ulteriori sedute serve una nuova prescrizione, dopo 36 sedute anche un rapporto al medico di fiducia. Come per ogni prestazione dell’assicurazione di base paghi franchigia e aliquota percentuale.
La medicina complementare è coperta dall’assicurazione di base solo se la fornisce una medica o un medico con un perfezionamento riconosciuto. Ciò vale per cinque discipline: agopuntura, medicina antroposofica, farmacoterapia della medicina tradizionale cinese, omeopatia classica e fitoterapia.
Assicurazione complementare: per le terapie non mediche ti serve un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali con medicina complementare. La cassa tiene un elenco delle terapiste e dei metodi riconosciuti. Alcune casse si basano su registri privati come ASCA o EMR, altre tengono elenchi propri. Quanto paga l’assicurazione complementare, per esempio una percentuale per seduta o un importo massimo annuo, figura nelle condizioni contrattuali.
Base legale
L’art. 25 cpv. 2 lett. a n. 3 LAMal indica come prestazione dell’assicurazione di base gli esami e le cure dispensati da persone che forniscono prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico. I requisiti d’autorizzazione per queste professioni sono disciplinati dagli art. 47–50d OAMal. Le prestazioni e le quantità ammesse figurano nell’OPre, per la fisioterapia all’art. 5 OPre. La medicina complementare medica è disciplinata dall’art. 4b OPre, con le cinque discipline e il certificato di capacità richiesto per ciascuna.
Per le assicurazioni complementari non esiste un elenco legale di terapisti riconosciuti. Sottostanno alla legge sul contratto d’assicurazione (LCA); fanno stato le condizioni generali e particolari d’assicurazione della tua cassa.
Esempio: fisioterapia e massaggio nello stesso anno
Sara, 29 anni, ha una franchigia di CHF 300 e l’ha già esaurita nell’anno in corso. La sua medica le prescrive 9 sedute di fisioterapia. Inoltre vorrebbe dei massaggi presso una terapista senza autorizzazione secondo l’OAMal. I costi sono importi ipotetici, l’aliquota percentuale del 10 % è il valore previsto dalla legge.
| Prestazione | Costi ipotetici | Chi paga | Quota di Sara |
|---|---|---|---|
| 9 sedute di fisioterapia, fisioterapista autorizzata, su prescrizione medica | CHF 900 | Assicurazione di base | CHF 90 (10 % di aliquota percentuale) |
| 5 massaggi presso una terapista senza autorizzazione OAMal, senza assicurazione complementare | CHF 600 | nessuno | CHF 600 |
| 5 massaggi presso una terapista riconosciuta dalla cassa, con un’assicurazione complementare adatta | CHF 600 | Assicurazione complementare secondo contratto | Resto secondo contratto |
Cosa significa per te
- Verifica il riconoscimento prima della prima seduta. Chiedi alla terapista la sua autorizzazione (assicurazione di base) o consulta l’elenco dei terapisti della tua cassa (assicurazione complementare).
- Fatti prescrivere dal medico le terapie dell’assicurazione di base. Senza prescrizione la cassa non paga fisioterapia, ergoterapia o psicoterapia psicologica.
- Confronta le assicurazioni complementari in base al tuo fabbisogno. Se usi regolarmente la medicina complementare, conviene guardare copertura e limiti annui nel confronto delle assicurazioni complementari.
- Separa assicurazione di base e complementare nella scelta. Poiché l’assicurazione di base paga ovunque gli stessi terapisti, lì confronti solo il premio nel calcolatore dei premi. L’assicurazione complementare puoi averla presso un’altra cassa; le informazioni sugli assicuratori figurano sotto Casse malati.
Per la psicoterapia conviene guardare con attenzione: le psicoterapeute psicologhe fatturano tramite l’assicurazione di base se una medica prescrive la terapia.
Errori frequenti
- Presumere che un riconoscimento valga presso tutte le casse. Nell’assicurazione complementare conta solo l’elenco della tua cassa.
- Iniziare senza prescrizione medica. Anche la fisioterapia autorizzata non viene pagata senza prescrizione.
- Non considerare il limite di 9 sedute. Dopo 9 sedute serve una nuova prescrizione, altrimenti le sedute successive restano a tuo carico.
- Non verificare di nuovo la terapista dopo il cambio di cassa. Se cambi l’assicurazione complementare, la tua terapista potrebbe mancare presso la nuova cassa.
Come confrontiamo le prestazioni lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
Quali terapisti paga l’assicurazione di base?
L’assicurazione di base paga fisioterapisti, ergoterapiste, logopedisti, dietiste, neuropsicologi, psicoterapeute psicologhe e podologi autorizzati, se una medica prescrive la terapia. L’autorizzazione è disciplinata dagli art. 47–50d OAMal.
Come scopro se la mia terapista è riconosciuta?
Chiedi alla tua cassa malati o consulta il suo elenco dei terapisti prima che inizi il trattamento. Per l’assicurazione complementare conta solo il riconoscimento della tua cassa, non quello di un’altra.
La cassa malati paga un massaggio?
Il massaggio medico come parte di una fisioterapia prescritta dal medico può essere pagato dall’assicurazione di base. Un massaggio presso una terapista non medica lo paga al massimo un’assicurazione complementare, se la terapista è riconosciuta dalla tua cassa.
Che cosa significano ASCA ed EMR?
ASCA ed EMR sono registri privati per terapiste e terapisti della medicina complementare. Alcune casse vi basano il loro riconoscimento per le assicurazioni complementari, ma fa sempre stato l’elenco della tua cassa.
Termini correlati
- ASCAL’ASCA è la Fondazione svizzera per le medicine complementari. Verifica la formazione di terapiste e terapisti non medici e tiene un registro con circa 18'000 persone e oltre 150 metodi. Molte casse malati esigono il riconoscimento ASCA affinché un’assicurazione complementare contribuisca a pagare trattamenti come il massaggio o lo shiatsu. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
- RMEIl RME (Registro di Medicina Empirica, in tedesco EMR) è un elenco privato di terapiste e terapisti della medicina alternativa e complementare. Dal 1999 verifica formazione e perfezionamento e assegna un marchio di qualità. Molte assicurazioni complementari pagano le terapie non mediche solo se la terapista è riconosciuta, per esempio nel RME. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
- Medicina complementareLa medicina complementare comprende metodi di cura accanto alla medicina accademica, per esempio agopuntura, omeopatia o fitoterapia. Dal 2017 l’assicurazione di base paga cinque metodi, ma solo se a curarti è una dottoressa con titolo di perfezionamento e una formazione complementare riconosciuta. I trattamenti presso terapisti non medici, per esempio naturopati od osteopati, li copre solo un’assicurazione complementare.
- FisioterapiaLa fisioterapia è il trattamento dei disturbi dell’apparato locomotore, del sistema nervoso e degli organi interni con il movimento, tecniche manuali e misure fisiche. L’assicurazione di base la paga previa prescrizione medica, al massimo nove sedute per prescrizione; dopo 36 sedute la continuazione richiede un esame da parte del medico di fiducia.
- PsicoterapiaLa psicoterapia è la cura di malattie psichiche e psicosomatiche, soprattutto tramite il colloquio. L’assicurazione di base la paga presso medici con formazione in psicoterapia e, dal 01.07.2022, presso psicoterapeuti psicologi su prescrizione medica: 15 sedute per prescrizione, dopo 30 sedute serve un rapporto al medico di fiducia.
- MassaggioL’assicurazione di base paga un massaggio solo come parte della fisioterapia: su prescrizione medica, presso una fisioterapista autorizzata e per al massimo nove sedute per prescrizione. I massaggi presso massaggiatori medicali o per rilassarsi non li paga. Per questi ti serve un’assicurazione complementare le cui condizioni riconoscano la terapista.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. a LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 47–50dArt. 47–50d OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 4bArt. 4b OPrefedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 5Art. 5 OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)fedlex.admin.ch
