L’essenziale in breve
- In Svizzera non esiste un sistema di prezzi di riferimento: il Parlamento lo ha respinto nel pacchetto 1b di misure di contenimento dei costi.
- Paghi invece il 40 % anziché il 10 % di aliquota percentuale se un medicamento costa almeno il 10 % in più della media del terzo più conveniente con lo stesso principio attivo.
- Al momento dell’ammissione nell’elenco delle specialità, i generici devono costare dal 20 % al 70 % in meno dell’originale.
- Le farmacie possono sostituire un originale prescritto con un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo, salvo che la medica esiga espressamente l’originale.
Che cos’è un sistema di prezzi di riferimento?
Un sistema di prezzi di riferimento è una regola per i medicamenti il cui brevetto è scaduto e di cui esistono più preparati con lo stesso principio attivo. L’autorità fissa per ogni principio attivo un prezzo massimo, il prezzo di riferimento. La cassa malati rimborsa al massimo questo importo. Se scegli un preparato più caro, paghi la differenza di tasca tua. In Germania lo stesso principio si chiama sistema degli importi fissi.
Per la Svizzera è importante: un sistema del genere qui non vale. Il Consiglio federale lo ha proposto il 21.08.2019 con il messaggio sul primo pacchetto di misure di contenimento dei costi. Il Parlamento ha suddiviso il progetto e ha respinto il sistema di prezzi di riferimento nel pacchetto 1b. Le altre misure del pacchetto 1b le Camere le hanno adottate il 30.09.2022 e valgono dal 01.01.2024.
Quando oggi si parla di prezzi di riferimento, si tratta quindi per lo più della proposta del 2019 o del confronto con l’estero. Ciò che vale effettivamente in Svizzera è un altro strumento con uno scopo simile: l’aliquota percentuale differenziata. Non agisce sul rimborso, ma sulla tua partecipazione ai costi.
Come funziona
La proposta del 2019
Secondo la scheda informativa dell’UFSP, un prezzo di riferimento avrebbe dovuto valere non appena almeno tre medicamenti con lo stesso principio attivo figurano nell’elenco delle specialità. Sarebbero stati interessati preparati originali, medicamenti in co-marketing, generici e biosimilari. L’UFSP avrebbe calcolato il prezzo di riferimento partendo dal prezzo praticato all’estero con una deduzione che dipende dal volume di mercato del principio attivo. Il Consiglio federale ha motivato la proposta con il fatto che in Svizzera i generici costano più del doppio che nei nove Paesi europei di riferimento dell’UFSP. Uno studio commissionato dall’UFSP stimava i possibili risparmi tra CHF 310 e 480 milioni.
Cosa vale oggi
Dalla versione del 01.01.2024 l’art. 38a OPre disciplina l’aliquota percentuale differenziata. Per ogni principio attivo si determina il prezzo di fabbrica per la consegna medio del terzo più conveniente di tutti i preparati figuranti nell’elenco delle specialità, ogni volta al 1° dicembre o quando il primo generico è ammesso nell’elenco. Se il prezzo del tuo medicamento supera questa media di almeno il 10 %, la tua aliquota percentuale ammonta al 40 % anziché al 10 % dei costi che superano la franchigia. Questo vale allo stesso modo per gli originali e per i generici troppo cari.
La cassa continua quindi a pagare ogni preparato figurante nell’elenco, ma per i preparati cari tu sostieni una parte maggiore. Un sistema di prezzi di riferimento avrebbe invece fissato un importo massimo fisso e lasciato a te l’intera differenza.
Due altre regole fanno scendere i prezzi. Al momento dell’ammissione nell’elenco delle specialità, i generici devono costare, a seconda del volume di mercato dell’originale, dal 20 % al 70 % in meno di quest’ultimo (art. 65c OAMal). Inoltre le farmacie possono sostituire un originale prescritto con un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo, se la medica non esige espressamente l’originale (art. 52a LAMal).
Base legale
Un sistema di prezzi di riferimento avrebbe richiesto una modifica della LAMal. Questa modifica non è in vigore, perché il Parlamento l’ha respinta nell’oggetto 19.046.
Il diritto vigente comprende le seguenti disposizioni:
- Art. 38a cpv. 1 OPre: aliquota percentuale del 40 % per i medicamenti il cui prezzo di fabbrica per la consegna supera di almeno il 10 % la media del terzo più conveniente con la stessa composizione di principi attivi. Secondo il cpv. 7 ciò non vale se la medica o il medico prescrive l’originale per comprovati motivi medici o se la farmacia rifiuta la sostituzione per motivi medici. Secondo il cpv. 8 devono informarti se esiste un generico e la tua aliquota percentuale supera il 10 %.
- Art. 104a cpv. 2 OAMal: la parte dell’aliquota percentuale che supera il 10 % legale è computata solo per metà nell’importo massimo annuo dell’aliquota percentuale.
- Art. 65c OAMal: differenza minima dal 20 % al 70 % tra generico e originale al momento dell’ammissione nell’elenco delle specialità.
- Art. 52a LAMal: diritto di sostituzione delle farmacie.
Esempio: prezzo di riferimento e aliquota percentuale del 40 % a confronto
L’UFSP ha spiegato la proposta del 2019 nella scheda informativa con tre preparati dello stesso principio attivo: CHF 75, CHF 63 e CHF 55, con un prezzo di riferimento di CHF 55. La tabella mostra quanto pagherebbe di tasca propria Lukas, 45 anni, per una confezione, se ha già esaurito la franchigia per l’anno. Le cifre sono i prezzi d’esempio dell’UFSP, non prezzi attuali dell’elenco.
| Preparato | Prezzo | con prezzo di riferimento CHF 55 (proposta 2019) | diritto attuale, se vale il 40 % | diritto attuale, se vale il 10 % |
|---|---|---|---|---|
| Medicamento 1 | CHF 75 | CHF 20 di sovrapprezzo + CHF 5.50 di aliquota percentuale | CHF 30.00 | CHF 7.50 |
| Medicamento 2 | CHF 63 | CHF 8 di sovrapprezzo + CHF 5.50 di aliquota percentuale | CHF 25.20 | CHF 6.30 |
| Medicamento 3 | CHF 55 | CHF 5.50 di aliquota percentuale | non applicabile | CHF 5.50 |
Il calcolo mostra: per te, in entrambi i sistemi, conta soprattutto scegliere il preparato conveniente quando è ugualmente adatto dal punto di vista medico.
Cosa significa per te?
A ogni nuova ricetta chiedi in farmacia se esiste un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo. Se la tua medica esige l’originale per motivi medici, deve annotarlo sulla ricetta; in questo caso vale la normale aliquota percentuale del 10 %.
Per i medicamenti assunti a lungo termine conviene dare un’occhiata al conteggio delle prestazioni della tua cassa. Lì vedi se per un medicamento è stato conteggiato il 40 %. Costi elevati per i medicamenti sono anche un argomento per una franchigia bassa; se conviene te lo mostra il calcolatore dei premi con i premi di tutte le casse. Le regole sull’aliquota percentuale sono uguali per tutte le casse; la panoramica sotto Casse malati ti aiuta a scegliere in base a premio, servizio e indicatori. Di più sui prezzi lo trovi sotto prezzi dei medicamenti.
Errori frequenti
- Credere che la Svizzera abbia un sistema di prezzi di riferimento. La proposta è stata respinta. Vale l’aliquota percentuale differenziata.
- Supporre che i preparati cari non vengano più pagati. La cassa continua a pagare tutti i preparati figuranti nell’elenco delle specialità, solo la tua quota è più alta.
- Accettare semplicemente l’aliquota percentuale più alta. Se esiste un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo, chiedilo, oppure fai annotare sulla ricetta i motivi medici per l’originale.
- Calcolare con l’importo massimo annuo come se tutto fosse uguale. La parte oltre il 10 % conta solo per metà nell’importo massimo di CHF 700. Con preparati cari la tua aliquota percentuale annua può quindi superare CHF 700.
Come prepariamo esempi e fonti lo spieghiamo sotto Come calcoliamo.
Domande frequenti
In Svizzera esiste un sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti?
No. Il Consiglio federale lo ha proposto nel 2019, il Parlamento lo ha respinto. Le altre misure del pacchetto 1b valgono dal 01.01.2024.
Qual è la differenza rispetto all’aliquota percentuale differenziata?
Con il sistema di prezzi di riferimento pagheresti di tasca propria l’intera differenza rispetto al prezzo massimo. Con l’attuale aliquota percentuale differenziata la cassa paga anche i preparati cari, ma tu sostieni il 40 % anziché il 10 % dei costi che superano la franchigia.
Devo pagare il 40 % se la mia medica esige l’originale?
No, non se prescrive l’originale per comprovati motivi medici. Lo stesso vale se la farmacia rifiuta la sostituzione per motivi medici. In questo caso resta il 10 % di aliquota percentuale.
Come vengo a sapere se per il mio medicamento vale il 40 %?
Medica e farmacia devono informarti se esiste un generico e l’aliquota percentuale per il tuo preparato supera il 10 %. Puoi anche chiedere direttamente in farmacia un preparato più conveniente con lo stesso principio attivo.
Termini correlati
- GenericiI generici sono imitazioni di un medicamento originale con lo stesso principio attivo, che arrivano sul mercato dopo la scadenza del brevetto. Nell’assicurazione di base costano meno e ti proteggono dall’aliquota percentuale differenziata: se il tuo medicamento è nettamente più caro delle alternative convenienti, paghi il 40 % di aliquota percentuale invece del 10 %.
- Prezzi dei medicamentiI prezzi dei medicamenti nell’assicurazione di base sono prezzi massimi che l’UFSP stabilisce nell’elenco delle specialità. Il prezzo al pubblico consta di prezzo di fabbrica per la consegna, parte propria alla distribuzione e imposta sul valore aggiunto. Per un medicamento soggetto a prescrizione con prezzo di fabbrica sotto CHF 4'721 si aggiungono il 6 % e CHF 16 per confezione di parte propria alla distribuzione. Ogni tre anni l’UFSP riesamina ogni prezzo.
- Elenco delle specialitàL’elenco delle specialità (ES) è l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica con tutti i medicamenti che l’assicurazione di base paga, con i relativi prezzi massimi. Un medicamento vi figura solo se è omologato da Swissmedic ed è efficace, appropriato ed economico. Ciò che non figura nell’ES, di principio l’assicurazione di base non lo paga.
- Contenimento dei costiContenimento dei costi è il termine generico per le misure di Confederazione, Cantoni e partner tariffali che devono frenare la crescita dei costi nell’assicurazione di base. Dal 2018 il Consiglio federale attua a tal fine un programma a pacchetti: i pacchetti 1a e 1b valgono dal 2023 e dal 2024, il pacchetto 2 il Parlamento l’ha approvato il 21.03.2025. L’obiettivo è sgravare chi paga i premi e le imposte.
Fonti
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 38aArt. 38a OPrefedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 65cArt. 65c OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 52aArt. 52a LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104aArt. 104a cpv. 2 OAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1bbag.admin.ch
- UFSP: Scheda informativa Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti (21.08.2019)bag.admin.ch
- Parlamento: oggetto 19.046, Modifica della LAMal (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)parlament.ch
