L’essenziale in breve
- Una garanzia di assunzione dei costi ti serve solo dove legge, ordinanza o contratto d’assicurazione la richiedono; la maggior parte dei trattamenti l’assicurazione di base li paga senza impegno preventivo.
- I medicamenti fuori dall’impiego omologato l’assicurazione di base li paga solo previa garanzia speciale e consultazione del medico di fiducia; la cassa decide entro due settimane dalla domanda completa (art. 71d OAMal).
- La fisioterapia è pagata per prescrizione medica per al massimo nove sedute; dopo 36 sedute il medico di fiducia esamina il proseguimento (art. 5 OPre).
- La psicoterapia oltre le 40 sedute richiede un rapporto al medico di fiducia; la cassa decide entro 15 giorni lavorativi (art. 3b OPre).
- Se la cassa rifiuta, puoi chiedere una decisione formale scritta e fare opposizione entro 30 giorni (art. 49 e 52 LPGA).
Che cos’è una garanzia di assunzione dei costi?
Una garanzia di assunzione dei costi è l’assicurazione della cassa malati che assumerà i costi di un determinato trattamento, di un medicamento o di un mezzo ausiliario prima che la prestazione venga fornita. Nella legge si chiama per lo più «garanzia speciale dell’assicuratore». Dà a te e al fornitore di prestazioni la sicurezza che la fattura non venga respinta in un secondo momento.
Importante è la distinzione: la stragrande maggioranza delle prestazioni dell’assicurazione di base non richiede alcuna garanzia. Visita medica, analisi di laboratorio, medicamento dell’elenco delle specialità o urgenza in ospedale la cassa li paga se le condizioni legali sono adempiute. Una garanzia è obbligatoria solo dove un’ordinanza la richiede espressamente. Si tratta soprattutto di prestazioni costose, pagate solo a determinate condizioni o che vanno oltre un numero usuale di sedute. Il Dipartimento federale dell’interno designa queste prestazioni nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) e nei suoi allegati (art. 33 OAMal).
Nell’assicurazione complementare la garanzia di assunzione dei costi è una questione di contratto. Gli ospedali la chiedono spesso prima di un ricovero nel reparto semiprivato o privato o in un ospedale fuori dal Cantone di domicilio. Le regole si trovano nelle condizioni generali d’assicurazione (CGA) della tua assicurazione complementare.
Da non confondere con la garanzia di assunzione dei costi è il preventivo. Lo allestisce il fornitore di prestazioni, per esempio una dentista, e indica soltanto quanto costerà presumibilmente il trattamento. Se e quanto ne paghi la cassa, lo decide solo con la garanzia.
Come funziona
La procedura
- Domanda: il medico curante, l’ospedale o il terapista inoltra alla cassa una domanda con diagnosi, trattamento previsto e motivazione.
- Esame del medico di fiducia: i dati medici vanno al medico di fiducia della cassa. Esamina se sono adempite le condizioni d’assunzione della prestazione (art. 57 cpv. 4 LAMal). Decide autonomamente e trasmette all’amministrazione della cassa solo le indicazioni necessarie per la decisione (art. 57 cpv. 5 e 7 LAMal).
- Decisione: la cassa decide e comunica a te e al fornitore di prestazioni se, in quale misura e per quale durata assume i costi.
- Fatturazione: la prestazione viene fatturata nei limiti della garanzia. Franchigia e aliquota percentuale si applicano come per ogni prestazione dell’assicurazione di base.
Dove l’assicurazione di base richiede una garanzia
| Prestazione | Regola | Norma |
|---|---|---|
| Medicamento fuori dall’omologazione di Swissmedic, dalla limitazione o non figurante nell’elenco delle specialità | Solo previa garanzia speciale e consultazione del medico di fiducia; decisione entro due settimane dalla domanda completa | Art. 71a–71d OAMal |
| Fisioterapia | Al massimo nove sedute per prescrizione medica; dopo 36 sedute rapporto al medico di fiducia, che valuta il proseguimento | Art. 5 OPre |
| Ergoterapia | Dopo 36 sedute rapporto al medico di fiducia | Art. 6 OPre |
| Psicoterapia medica | Dopo 40 sedute rapporto al medico di fiducia; decisione entro 15 giorni lavorativi | Art. 3b OPre |
| Intervento elettivo stazionario che di principio va eseguito in modo ambulatoriale | Garanzia preventiva se non è soddisfatto nessuno dei criteri stabiliti per un trattamento stazionario | Art. 3c OPre |
| Cure dentarie dovute a determinate malattie gravi sistemiche | Solo previa garanzia speciale | Art. 18 OPre |
A queste si aggiungono singole posizioni dell’elenco dei mezzi e degli apparecchi, per esempio le riparazioni di apparecchi acquistati, e altre prestazioni dell’allegato 1 dell’OPre. Se serve una garanzia di regola lo sa chi ti cura; nel dubbio chiedi alla tua cassa.
Base legale
- Art. 57 LAMal: compiti e posizione dei medici di fiducia. Consigliano la cassa, esaminano le condizioni d’assunzione delle prestazioni, decidono autonomamente e trasmettono solo le indicazioni necessarie.
- Art. 33 OAMal: il DFI designa le prestazioni assunte solo a determinate condizioni; lo fa nell’OPre e nei suoi allegati.
- Art. 71a–71d OAMal: rimunerazione dei medicamenti nel singolo caso, garanzia speciale previa consultazione del medico di fiducia, decisione entro due settimane, obbligo di motivazione in caso di rifiuto (art. 71d cpv. 6 OAMal).
- Art. 3b, 3c, 5, 6 e 18 OPre: procedura per psicoterapia, interventi elettivi stazionari, fisioterapia, ergoterapia e cure dentarie in caso di malattie sistemiche.
- Art. 49 e 52 LPGA: per prestazioni di ragguardevole entità o se non sei d’accordo, la cassa deve emanare una decisione formale scritta; contro di essa puoi fare opposizione entro 30 giorni. La procedura d’opposizione è gratuita.
- LCA e CGA: nell’assicurazione complementare è il contratto a stabilire quando serve una garanzia.
Esempio: fisioterapia dopo un’operazione
Daniel ha 52 anni e dopo un’operazione al ginocchio fa fisioterapia. L’assicurazione di base paga per prescrizione medica al massimo nove sedute; il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione (art. 5 cpv. 2 OPre).
| Passo | Sedute | Cosa serve |
|---|---|---|
| 1ª prescrizione | 1–9 | Prescrizione medica, prima seduta entro cinque settimane |
| 2ª prescrizione | 10–18 | Nuova prescrizione medica |
| 3ª prescrizione | 19–27 | Nuova prescrizione medica |
| 4ª prescrizione | 28–36 | Nuova prescrizione medica |
| Proseguimento | dalla 37ª | Rapporto del medico al medico di fiducia con proposta motivata; il medico di fiducia propone estensione e durata, la cassa decide |
In modo simile funziona per i medicamenti fuori dall’omologazione: la dottoressa presenta una domanda, il medico di fiducia valuta il beneficio terapeutico e la cassa deve decidere entro due settimane dalla domanda completa (art. 71d cpv. 3 OAMal).
Cosa significa per te
- Chiedere per tempo. In caso di trattamenti pianificati, riabilitazione o medicamenti costosi chiedi se serve una garanzia e chi la richiede.
- Far inoltrare la documentazione completa. I termini della cassa spesso decorrono solo da una domanda completa. Rapporti mancanti ritardano la decisione.
- Farsi dare conferma scritta. Una garanzia vale per una determinata prestazione, durata o numero di sedute. Conservala e verifica che il trattamento resti nei limiti approvati.
- In caso di rifiuto chiedere una decisione formale. Solo contro una decisione formale puoi fare opposizione. Il termine è di 30 giorni.
- Confrontare le casse, ma nel modo giusto. Nell’assicurazione di base le regole sono uguali per tutte le casse. Differenze ci sono nel servizio, nei tempi di trattamento e nelle assicurazioni complementari. Informazioni sulle casse le trovi in Casse malati, i premi nel calcolatore dei premi.
- Chiedere aiuto. In caso di controversia l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie media gratuitamente.
Errori frequenti
- Iniziare il trattamento prima che arrivi la garanzia. Dove è prescritta, la cassa può rifiutare i costi senza impegno preventivo.
- Confondere garanzia e preventivo. Un preventivo indica il prezzo, una garanzia l’impegno della cassa. Per le cure dentarie l’assicurazione di base paga comunque solo in pochi casi.
- Considerare la garanzia un lasciapassare. Vale nella misura approvata. Più sedute, un altro ospedale o un altro reparto richiedono un nuovo esame.
- Dimenticare l’assicurazione complementare. Per degenze ospedaliere in reparto semiprivato o privato gli ospedali chiedono spesso una garanzia dell’assicurazione complementare. Chiariscilo prima del ricovero, e lo stesso vale per riabilitazione e cura balneare.
- Accettare un rifiuto orale. Se non sei d’accordo, chiedi una decisione formale scritta per poter fare opposizione.
Più dettagli sulla procedura in ospedale li spiega la pagina ospedalizzazione.
Domande frequenti
Chi presenta la domanda di garanzia di assunzione dei costi?
Di regola il medico curante, l’ospedale o il terapista, perché devono fornire i dati medici. Puoi però chiedere in qualsiasi momento alla tua cassa se la domanda è arrivata e a che punto è.
Quanto tempo ci vuole per una garanzia di assunzione dei costi?
Dipende dalla prestazione. Per i medicamenti fuori dall’omologazione la cassa deve decidere entro due settimane dalla domanda completa, per il proseguimento di una psicoterapia entro 15 giorni lavorativi. Per le altre prestazioni la legge non fissa un termine.
Per una degenza ospedaliera mi serve una garanzia di assunzione dei costi?
Per una degenza nel reparto comune di un ospedale figurante nell’elenco, l’assicurazione di base di principio non prescrive una garanzia preventiva. Per il reparto semiprivato o privato gli ospedali chiedono spesso una garanzia dell’assicurazione complementare. Per determinati interventi che di principio vanno eseguiti in modo ambulatoriale, un intervento stazionario richiede a seconda delle circostanze una garanzia speciale.
Cosa faccio se la cassa rifiuta la garanzia di assunzione dei costi?
Chiedi una decisione formale scritta e motivata. Contro di essa puoi fare opposizione entro 30 giorni. L’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie ti consiglia gratuitamente.
Termini correlati
- Medico di fiduciaIl medico di fiducia consiglia la cassa malati sulle questioni mediche e verifica se deve pagare una prestazione dell’assicurazione di base. È indipendente nel suo giudizio e trasmette alla cassa solo le indicazioni di cui ha bisogno per la sua decisione. Nella psicoterapia verifica per esempio la prosecuzione dopo 40 sedute.
- OspedalizzazioneUn’ospedalizzazione è una degenza ospedaliera stazionaria: resti in ospedale almeno 24 ore o durante la notte. L’assicurazione di base paga la degenza nel reparto comune di un ospedale figurante nell’elenco, insieme al Cantone di domicilio, che ne sostiene almeno il 55 %. Tu paghi franchigia, aliquota percentuale e CHF 15 al giorno di contributo ai costi di degenza ospedaliera.
- PreventivoUn preventivo è la stima scritta di un medico, di una dentista o di un terapista su quanto costerà un trattamento pianificato. Non è un impegno della cassa malati. Con il preventivo chiedi alla cassa una garanzia di assunzione dei costi, per esempio per cure dentarie che l’assicurazione di base assume solo previa garanzia preventiva.
- RiabilitazioneLa riabilitazione comprende i provvedimenti eseguiti o prescritti da un medico che dopo una malattia, un’operazione o un infortunio ti aiutano a recuperare forza, mobilità e autonomia. L’assicurazione di base paga la riabilitazione ambulatoriale e stazionaria, quella stazionaria in una clinica figurante nell’elenco degli ospedali. Tu paghi franchigia, aliquota percentuale e in ospedale CHF 15 al giorno.
- Cura balneareUna cura è un soggiorno di più giorni a scopo di trattamento o di convalescenza, per esempio in uno stabilimento termale. L’assicurazione di base paga solo un contributo alle cure balneari prescritte dal medico: CHF 10 al giorno per al massimo 21 giorni per anno civile. Le cure di convalescenza non le paga; per queste serve un’assicurazione complementare che copra espressamente le cure.
Fonti
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 71a–71dArt. 71a–71d OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 3b, 3c, 5 e 18Art. 3b, 3c, 5 e 18 OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 57Art. 57 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 49 e 52Art. 49 e 52 LPGAfedlex.admin.ch
- UFSP, Elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp)bag.admin.ch
- Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattieom-kv.ch
