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Cura balneare

Anche: Cura termale, Cura di convalescenza, Soggiorno di cura

In breve

Una cura è un soggiorno di più giorni a scopo di trattamento o di convalescenza, per esempio in uno stabilimento termale. L’assicurazione di base paga solo un contributo alle cure balneari prescritte dal medico: CHF 10 al giorno per al massimo 21 giorni per anno civile. Le cure di convalescenza non le paga; per queste serve un’assicurazione complementare che copra espressamente le cure.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustration: vasca termale con vapore che sale e un asciugamano piegato sul bordo

L’essenziale in breve

  1. Per le cure balneari prescritte dal medico l’assicurazione di base paga CHF 10 al giorno, al massimo per 21 giorni per anno civile (art. 25 OPre).
  2. La cura balneare deve svolgersi in uno stabilimento di cura balneare autorizzato, che utilizza una fonte termale locale ed è sotto sorveglianza medica (art. 57–58 OAMal).
  3. Le cure di convalescenza senza trattamento non rientrano nell’assicurazione di base.
  4. La riabilitazione medica non è una cura: è una prestazione a sé dell’assicurazione di base (art. 25 cpv. 2 lett. d LAMal).

Che cos’è una cura?

Una cura è un soggiorno di più giorni o settimane che deve migliorare la salute, alleviare i disturbi o favorire la convalescenza. Nel linguaggio corrente il termine indica cose molto diverse: la cura balneare alle terme, il soggiorno di riposo dopo un periodo impegnativo o la cura dopo una malattia. Per l’assicurazione malattie la distinzione è decisiva, perché solo una piccola parte è assicurata.

L’assicurazione di base conosce solo la cura balneare. È una cura prescritta dal medico in uno stabilimento di cura balneare che utilizza una fonte termale naturale. A questa cura l’assicurazione di base paga un contributo giornaliero fisso, non l’intero costo.

La cura di convalescenza, cioè un soggiorno senza trattamento medico a scopo di riposo, non rientra nell’assicurazione di base. Alcune assicurazioni complementari vi partecipano.

Da distinguere chiaramente è la riabilitazione. È un trattamento medico, per esempio dopo una degenza ospedaliera, un’operazione o un infortunio, e l’assicurazione di base la paga come prestazione a sé. Chi nel linguaggio corrente parla di «cura dopo l’ospedale» intende spesso una riabilitazione.

Come funziona

Per il contributo dell’assicurazione di base a una cura balneare devono essere adempiute tre condizioni:

  1. Prescrizione medica. Un medico deve prescrivere la cura balneare, perché è indicata per il trattamento di una malattia.
  2. Stabilimento autorizzato. Lo stabilimento deve essere sotto sorveglianza medica, utilizzare una fonte termale locale, disporre di personale specializzato e delle attrezzature necessarie ed essere autorizzato dal Cantone. È considerata fonte termale una sorgente la cui acqua, per proprietà chimiche o fisiche, ha un effetto terapeutico scientificamente riconosciuto; questo viene controllato ogni tre anni.
  3. Durata massima. La cassa paga il contributo per al massimo 21 giorni per anno civile.

Il contributo è di CHF 10 al giorno. Non copre alloggio, vitto e tassa di soggiorno. I trattamenti medici e le terapie durante la cura, per esempio la fisioterapia su prescrizione medica, possono passare dall’assicurazione di base come prestazioni a sé. Poiché il contributo giornaliero è una prestazione dell’assicurazione di base, vi si applica di principio la tua partecipazione ai costi con franchigia e aliquota percentuale.

Le assicurazioni complementari disciplinano le cure in modo molto diverso: come contributo giornaliero, come percentuale dei costi o con un importo massimo annuo, spesso solo con prescrizione medica e preventiva garanzia di assunzione dei costi. Alcune coprono cure balneari e di convalescenza, altre solo una delle due. Le condizioni si trovano nella tua polizza e nelle condizioni contrattuali.

Base legale

L’art. 25 cpv. 2 lett. c LAMal indica come prestazione dell’assicurazione di base un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico. L’importo lo fissa l’art. 25 OPre: un contributo giornaliero di CHF 10 durante al massimo 21 giorni per anno civile. L’art. 57 OAMal stabilisce quali stabilimenti di cura balneare sono autorizzati, l’art. 58 OAMal definisce la fonte termale e richiede un’analisi di controllo ogni tre anni.

La riabilitazione medica è disciplinata all’art. 25 cpv. 2 lett. d LAMal come prestazione a sé. Le cure di convalescenza non sono previste dalla LAMal. Per le assicurazioni complementari vale la legge sul contratto d’assicurazione; determinanti sono le condizioni contrattuali della tua cassa. La partecipazione ai costi nell’assicurazione di base la disciplina l’art. 64 LAMal.

Esempio: cura balneare di 28 giorni

Heidi, 67 anni, ha disturbi articolari ricorrenti. Il suo medico di famiglia le prescrive una cura balneare. Heidi resta 28 giorni in uno stabilimento di cura balneare autorizzato. I costi della cura di CHF 120 al giorno sono ipotetici, il contributo giornaliero di CHF 10 e i 21 giorni provengono dall’art. 25 OPre.

VoceImporto
Costi della cura 28 giorni × CHF 120CHF 3'360
Contributo assicurazione di base: 21 giorni × CHF 10CHF 210
Giorni dal 22 al 28nessun contributo
Costi restanti prima dell’assicurazione complementareCHF 3'150

Cosa significa per te

  1. Chiarisci se si tratta di una cura o di una riabilitazione. Dopo un’operazione o una degenza ospedaliera è spesso indicata una riabilitazione, che l’assicurazione di base paga come trattamento.
  2. Fatti prescrivere la cura balneare dal medico e verifica che lo stabilimento sia autorizzato.
  3. Chiedi una garanzia di assunzione dei costi prima dell’inizio della cura, se vuoi prestazioni da un’assicurazione complementare.
  4. Confronta le prestazioni per le cure, se per te sono importanti. Nelle assicurazioni complementari contributi e condizioni variano molto. Il confronto delle assicurazioni complementari mostra le differenze.

Il contributo dell’assicurazione di base alle cure è uguale presso tutte le casse. Per l’assicurazione di base conta quindi soprattutto il premio, che confronti nel calcolatore dei premi. Informazioni sugli assicuratori si trovano in Casse malati. Un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali comprende a seconda del prodotto anche prestazioni per le cure.

Errori frequenti

  • Credere che l’assicurazione di base paghi l’intera cura. Paga solo CHF 10 al giorno, al massimo 21 giorni all’anno.
  • Prenotare senza prescrizione medica. Allora non c’è alcun contributo.
  • Confondere cura e riabilitazione. Una riabilitazione dopo un’ospedalizzazione è un trattamento con regole proprie.
  • Dimenticare la garanzia di assunzione dei costi. Alcune assicurazioni complementari pagano solo con impegno preventivo.

Come presentiamo le prestazioni lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

La cassa malati paga una cura?

L’assicurazione di base paga solo un contributo alle cure balneari prescritte dal medico: CHF 10 al giorno per al massimo 21 giorni all’anno. Le cure di convalescenza non le paga. Alcune assicurazioni complementari prestano di più; le condizioni si trovano nel contratto.

Qual è la differenza tra cura e riabilitazione?

Una riabilitazione è un trattamento medico, per esempio dopo un’operazione, e l’assicurazione di base la paga come un trattamento. Una cura serve soprattutto ad alleviare i disturbi o alla convalescenza; l’assicurazione di base partecipa solo alle cure balneari con un piccolo contributo giornaliero.

Per una cura mi serve una prescrizione medica?

Per il contributo dell’assicurazione di base a una cura balneare sì. Anche le assicurazioni complementari chiedono per lo più una prescrizione medica e spesso una garanzia di assunzione dei costi prima dell’inizio della cura.

Dove posso fare una cura balneare?

In uno stabilimento di cura balneare autorizzato secondo l’OAMal: sotto sorveglianza medica, con una fonte termale locale, personale specializzato e autorizzazione cantonale. Chiedi prima alla tua cassa se lo stabilimento scelto è riconosciuto.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 25Art. 25 OPrefedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. c e d LAMalfedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 57Art. 57 OAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 58Art. 58 OAMalfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 LAMalfedlex.admin.ch
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