L’essenziale in breve
- L’assicurazione di base paga i medicamenti solo se sono prescritti dal medico (art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal).
- Inoltre il medicamento deve figurare nell’elenco delle specialità dell’UFSP (art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal).
- Senza ricetta sono le categorie di dispensazione D (dopo consulenza specialistica in farmacia o drogheria) ed E (in libera vendita), disciplinate agli art. 43 e 44 OM.
- I medicamenti senza ricetta pagati di tasca propria non contano per franchigia e aliquota percentuale.
- Alcune assicurazioni complementari partecipano ai medicamenti non a carico dell’assicurazione di base; le condizioni sono nel contratto.
Che cos’è l’automedicazione?
Automedicazione significa che scegli, compri e usi un medicamento senza prescrizione medica. Esempi tipici sono le pastiglie contro il mal di gola, un antidolorifico contro il mal di testa, uno spray nasale in caso di raffreddore o una pomata per piccole irritazioni della pelle. Trovi questi prodotti in farmacia, in drogheria e in parte nel commercio al dettaglio.
Quali medicamenti puoi comprare senza ricetta non lo decide la cassa malati, ma Swissmedic. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici assegna ogni medicamento omologato a una categoria di dispensazione. Per l’automedicazione sono rilevanti due categorie: la categoria D, con dispensazione dopo consulenza specialistica in farmacia o drogheria, e la categoria E, in libera vendita senza consulenza.
Per l’assicurazione malattie la domanda è un’altra: chi paga? L’assicurazione di base assume i medicamenti solo se sono soddisfatte due condizioni. Il medicamento deve essere prescritto dal medico (o in determinati casi da una chiropratica) e deve figurare nell’elenco delle specialità dell’UFSP. Nell’automedicazione manca la prescrizione, quindi paghi tu.
Le assicurazioni complementari possono intervenire. Le assicurazioni complementari per cure ambulatoriali possono comprendere un contributo ai medicamenti che non figurano nell’elenco delle specialità. Se vi rientrano anche gli acquisti senza ricetta lo disciplina il singolo contratto.
Come funziona
Le categorie di dispensazione determinano dove e come ottieni un medicamento:
| Categoria | Dispensazione | Serve la ricetta? | Paga l’assicurazione di base? |
|---|---|---|---|
| A | una sola volta su prescrizione medica | sì | se figura nell’elenco delle specialità |
| B | su prescrizione medica; in farmacia in determinati casi anche senza | sì, con eccezioni | se prescritto e nell’elenco delle specialità |
| D | dopo consulenza specialistica in farmacia o drogheria | no | solo se comunque prescritto e nell’elenco delle specialità |
| E | in libera vendita | no | solo se comunque prescritto e nell’elenco delle specialità |
Ne consegue: anche un medicamento senza obbligo di ricetta può essere a carico dell’assicurazione di base, se una medica te lo prescrive e figura nell’elenco delle specialità. In tal caso passa, come ogni altra prestazione, dalla tua franchigia e dall’aliquota percentuale. Se compri lo stesso preparato senza ricetta, lo paghi tu e l’importo non conta per la franchigia.
La farmacia può dispensare singoli medicamenti soggetti a prescrizione della categoria B senza ricetta medica, per esempio per malattie frequenti con principi attivi noti o per proseguire una terapia di lunga durata. Deve però darti una consulenza personale e documentare la dispensazione. Secondo l’art. 25 cpv. 2 lett. b LAMal l’assicurazione di base paga i medicamenti prescritti dal medico; senza prescrizione, anche in questo caso di regola paghi tu.
Base legale
L’art. 25 cpv. 2 lett. b della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) annovera tra le prestazioni dell’assicurazione di base i medicamenti prescritti dal medico o, a determinate condizioni, dai chiropratici. L’art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal obbliga l’UFSP a tenere un elenco delle specialità farmaceutiche con i relativi prezzi, l’elenco delle specialità. Solo i medicamenti di questo elenco sono a carico dell’assicurazione di base nel settore ambulatoriale.
La dispensazione è disciplinata dal diritto degli agenti terapeutici. L’art. 23 della legge sugli agenti terapeutici (LATer) suddivide i medicamenti in categorie soggette e non soggette a prescrizione, l’art. 24 LATer disciplina la dispensazione dei medicamenti soggetti a prescrizione, l’art. 25 LATer quella dei medicamenti non soggetti a prescrizione, tra l’altro da parte dei droghieri con diploma federale. I criteri si trovano nell’ordinanza sui medicamenti (OM): l’art. 43 OM per la categoria D, l’art. 44 OM per la categoria E, l’art. 45 OM per la dispensazione di medicamenti della categoria B senza ricetta medica da parte dei farmacisti.
Esempio: raffreddore con e senza ricetta
Luca, 28 anni, ha la franchigia di CHF 2'500 e nell’anno in corso non ha ancora avuto costi. Ha un raffreddore. Gli importi sono ipotizzati, le regole sono quelle di legge.
| Via | Costi (ipotesi) | Paga l’assicurazione di base? | Luca paga |
|---|---|---|---|
| Pastiglie e spray nasale in drogheria | CHF 25 | no, nessuna prescrizione | CHF 25, non conta per la franchigia |
| Consulenza e acquisto in farmacia | CHF 25 | no, nessuna prescrizione | CHF 25, non conta per la franchigia |
| Visita medica con ricetta per gli stessi prodotti | CHF 120 di consultazione più CHF 25 | sì, se figurano nell’elenco delle specialità | CHF 145, conta per la franchigia |
La situazione è diversa se una persona ha bisogno regolarmente di un medicamento che figura nell’elenco delle specialità o se la franchigia nell’anno è già raggiunta. In tal caso l’assicurazione di base assume i prodotti prescritti, salvo il 10 % di aliquota percentuale.
Cosa significa per te
Per disturbi brevi e lievi l’automedicazione è di solito la via più semplice e conveniente. Fatti consigliare in farmacia o in drogheria, soprattutto se prendi altri medicamenti, sei incinta o i disturbi durano a lungo.
Se un prodotto ti serve regolarmente, conviene chiedere una ricetta e un generico più conveniente. Se il preparato figura nell’elenco delle specialità, l’assicurazione di base paga non appena la tua franchigia è raggiunta.
I tuoi costi per i medicamenti sono anche un indizio per la scelta della franchigia: chi spende molto per medicamenti a carico dell’assicurazione di base si trova spesso meglio con una franchigia più bassa. Confronta i premi per entrambe le franchigie nel calcolatore dei premi. Se la tua cassa offre un’assicurazione complementare per i medicamenti non a carico dell’assicurazione di base lo vedi nella sua documentazione; le schede le trovi alla voce casse malati.
Errori frequenti
- Mandare gli scontrini alla cassa. Gli acquisti senza ricetta l’assicurazione di base non li paga e non li computa sulla franchigia. Un’assicurazione complementare può decidere diversamente; leggi il suo contratto.
- Credere che senza ricetta significhi mai a carico dell’assicurazione. Anche i medicamenti senza obbligo di ricetta possono passare dall’assicurazione di base, se sono prescritti e figurano nell’elenco delle specialità.
- Curare i disturbi da sé troppo a lungo. La consulenza in farmacia o drogheria non sostituisce un accertamento in caso di disturbi persistenti o forti.
- Trascurare le interazioni. Anche i prodotti in libera vendita possono interagire con altri medicamenti. Durante la consulenza di’ che cos’altro prendi.
Domande frequenti
La cassa malati paga i medicamenti senza ricetta?
L’assicurazione di base no, se li compri senza ricetta. Se una medica ti prescrive un medicamento senza obbligo di ricetta e questo figura nell’elenco delle specialità, l’assicurazione di base lo paga dopo la deduzione di franchigia e aliquota percentuale.
Gli acquisti in farmacia senza ricetta contano per la franchigia?
No. Per la franchigia contano solo i costi delle prestazioni che l’assicurazione di base assume. Ciò che compri da te senza ricetta lo paghi interamente di tasca tua.
Qual è la differenza tra farmacia e drogheria?
In drogheria ricevi medicamenti delle categorie D ed E. La farmacia dispensa inoltre medicamenti soggetti a prescrizione e in determinati casi può dispensarne alcuni anche senza ricetta medica, ma deve documentarlo.
Conviene andare dal medico solo per ottenere una ricetta?
Raramente. La consultazione costa di solito più del medicamento e con una franchigia alta paghi entrambi di tasca tua. È diverso per i medicamenti che ti servono a lungo o regolarmente, o se la franchigia è comunque già raggiunta.
Termini correlati
- MedicamentiL’assicurazione di base paga i medicamenti se una medica li prescrive e se figurano nell’elenco delle specialità dell’UFSP, al massimo al prezzo lì stabilito. Tu sostieni franchigia e 10 % di aliquota percentuale, per i preparati originali costosi con alternative più convenienti il 40 %. I medicamenti non elencati li paghi tu o tramite un’assicurazione complementare.
- Elenco delle specialitàL’elenco delle specialità (ES) è l’elenco dell’Ufficio federale della sanità pubblica con tutti i medicamenti che l’assicurazione di base paga, con i relativi prezzi massimi. Un medicamento vi figura solo se è omologato da Swissmedic ed è efficace, appropriato ed economico. Ciò che non figura nell’ES, di principio l’assicurazione di base non lo paga.
- GenericiI generici sono imitazioni di un medicamento originale con lo stesso principio attivo, che arrivano sul mercato dopo la scadenza del brevetto. Nell’assicurazione di base costano meno e ti proteggono dall’aliquota percentuale differenziata: se il tuo medicamento è nettamente più caro delle alternative convenienti, paghi il 40 % di aliquota percentuale invece del 10 %.
- FranchigiaLa franchigia è l’importo che nell’assicurazione di base paghi tu stesso ogni anno civile, prima che la cassa malati partecipi ai costi. Gli adulti hanno una franchigia di almeno CHF 300 e possono scegliere fino a CHF 2'500. Una franchigia più alta abbassa il premio, ma aumenta la tua parte quando ti ammali.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. b LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 52Art. 52 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge sugli agenti terapeutici (LATer), art. 23–25Art. 23–25 LATerfedlex.admin.ch
- Ordinanza sui medicamenti (OM), art. 40–45Art. 40–45 OMfedlex.admin.ch
- UFSP: Elenco delle specialitàspezialitaetenliste.ch
