L’essenziale in breve
- Sono assicurate tra l’altro tutte le persone in servizio militare, di protezione civile e civile, al reclutamento nonché i militari di professione e a contratto temporaneo (art. 1a LAM).
- L’AM risponde di ogni danno alla salute che si manifesta durante il servizio, a meno che provi che è sicuramente anteriore al servizio e che non è stato aggravato durante il servizio (art. 5 LAM).
- Per i servizi di oltre 60 giorni consecutivi l’obbligo d’assicurazione presso la cassa malati è sospeso (art. 3 cpv. 4 LAMal).
- Sei esente dal premio dall’inizio del servizio solo se annunci il servizio alla cassa almeno otto settimane prima (art. 10a cpv. 2 OAMal).
- In caso d’incapacità al lavoro totale l’AM paga un’indennità giornaliera dell’80 % del guadagno assicurato (art. 28 cpv. 2 LAM).
Che cos’è l’assicurazione militare?
L’assicurazione militare (AM) è un’assicurazione sociale autonoma della Confederazione. Copre le persone che prestano servizio per lo Stato contro le conseguenze sanitarie ed economiche di malattia e infortunio. La base legale è la legge federale sull’assicurazione militare (LAM). Contrariamente a quanto fa pensare il nome, non vale solo per soldatesse e soldati.
Secondo la LAM è assicurato tra l’altro:
- chi presta servizio militare o di protezione civile obbligatorio o volontario,
- chi presta servizio civile,
- chi, su convocazione, partecipa al reclutamento o a visite sanitarie dell’esercito o della protezione civile,
- chi partecipa a una giornata informativa secondo la legge militare,
- chi è al servizio della Confederazione come militare di professione, militare a contratto temporaneo, controllore delle armi, capo o custode di una piazza di tiro, infermiere militare o istruttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione,
- chi partecipa ad azioni di mantenimento della pace o, come membro del Corpo svizzero di aiuto umanitario, ad azioni della Confederazione,
- chi svolge esercizi di tiro fuori del servizio o attività militari volontarie.
Durante il servizio l’assicurazione militare sostituisce l’assicurazione malattie e l’assicurazione contro gli infortuni: risponde di tutti i danni alla salute fisica, mentale o psichica e delle loro conseguenze economiche dirette. A condizioni particolari copre anche danni ai denti e danni materiali. L’assicurazione comprende il tragitto di andata e ritorno dal servizio, se è percorso in un tempo adeguato.
Oggi l’AM non è più gestita da un ufficio federale proprio. La LAM consente al Consiglio federale di affidarne la gestione all’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva); l’ex Ufficio federale dell’assicurazione militare è stato sciolto a seguito di questo trasferimento.
Come funziona
Durante il servizio. Se durante il servizio ti ammali o subisci un infortunio, lo annunci al medico di truppa o del corso, in caso di necessità a un superiore. L’AM assume la cura medica. In linea di principio puoi scegliere liberamente medico, dentista, chiropratico, farmacia e stabilimento di cura. In caso di trattamento stazionario hai diritto al reparto comune di un ospedale con cui l’AM ha un contratto, di regola quello adatto più vicino. Se senza autorizzazione scegli un altro ospedale o un altro reparto, sopporti i costi supplementari, salvo in caso d’urgenza.
Regola della prova a favore degli assicurati. Se un danno alla salute si manifesta durante il servizio, in linea di principio l’AM ne risponde. È liberata solo se prova che il danno è sicuramente anteriore al servizio o che sicuramente non può essere stato causato durante il servizio e che sicuramente non è stato aggravato durante il servizio. Se può provare solo il primo punto, risponde dell’aggravamento.
Dopo il servizio. Se un danno è constatato solo dopo il servizio, l’AM ne risponde solo se con verosimiglianza preponderante è stato causato o aggravato durante il servizio, oppure se si tratta di postumi o ricadute di un danno assicurato. Per questo l’annuncio durante il servizio è così importante.
Prestazioni in denaro. Se a causa del danno sei incapace al lavoro, l’AM paga un’indennità giornaliera. In caso d’incapacità al lavoro totale ammonta all’80 % del guadagno assicurato, in caso d’incapacità parziale è ridotta in proporzione. Se le indennità giornaliere dell’AM concorrono con indennità giornaliere secondo la LAMal, quelle dell’AM hanno la precedenza. La LAM prevede inoltre provvedimenti d’integrazione, rendite d’invalidità, per menomazione dell’integrità e per superstiti nonché una riparazione morale.
E la cassa malati? Qui ci sono due casi:
- Servizi fino a 60 giorni: l’assicurazione di base continua normalmente, paghi il premio. Per i danni subiti durante il servizio è comunque competente l’AM. Se l’obbligo di prestazione dell’AM è dubbio, la cassa malati può fornire prestazioni anticipate e farsi poi rimborsare dall’AM.
- Servizi di oltre 60 giorni consecutivi: l’obbligo d’assicurazione presso la cassa malati è sospeso, per esempio durante la scuola reclute, un lungo servizio civile o il servizio in ferma continuata. La sospensione inizia il giorno in cui sei sottoposto all’AM. Se annunci il servizio alla tua cassa almeno otto settimane prima dell’inizio, sei esente dal premio dall’inizio del servizio. Se lo annunci più tardi, la cassa non riscuote più premi a partire dalla prossima scadenza possibile per lei, al più tardi otto settimane dopo l’annuncio. I premi pagati in eccesso li computa o li rimborsa.
Durante l’assoggettamento all’AM è sospesa anche un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF tramite il tuo datore di lavoro.
Base legale
La legge federale sull’assicurazione militare (LAM) disciplina la cerchia degli assicurati, la responsabilità e le prestazioni:
- Art. 1a LAM: persone assicurate, tra cui servizio militare, di protezione civile e civile, reclutamento e servizio della Confederazione come militare di professione o a contratto temporaneo.
- Art. 3 LAM: l’assicurazione si estende all’intera durata del servizio e comprende il tragitto di andata e ritorno. È sospesa mentre gli assicurati esercitano un’attività lucrativa e sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF (cpv. 2).
- Art. 4–6 LAM: responsabilità per tutti i danni alla salute; regole della prova per i danni constatati durante e dopo il servizio.
- Art. 8, 16 e 17 LAM: tipi di prestazioni, cura medica, libera scelta del medico e dello stabilimento di cura, reparto comune in caso di trattamento stazionario.
- Art. 28 LAM: indennità giornaliera dell’80 % del guadagno assicurato in caso d’incapacità al lavoro totale.
- Art. 75 LAM: le indennità giornaliere dell’AM hanno la precedenza sulle indennità giornaliere secondo la LAMal.
- Art. 81 LAM: il Consiglio federale può affidare la gestione dell’AM alla Suva.
- Art. 83 LAM: obbligo di annunciare i danni alla salute all’entrata, durante il servizio e al licenziamento.
L’interfaccia con la cassa malati è disciplinata dalla LAMal. L’art. 3 cpv. 4 LAMal sospende l’obbligo d’assicurazione per le persone sottoposte alla LAM per più di 60 giorni consecutivi. L’art. 10a OAMal disciplina l’inizio il giorno dell’assoggettamento, l’esenzione dal premio con annuncio almeno otto settimane prima, il rimborso dei premi pagati in eccesso e la comunicazione della cassa all’ufficio cantonale competente per la riduzione dei premi. L’art. 2 cpv. 1 lett. a OAMal esclude dall’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal i militari di professione attivi e pensionati sottoposti all’AM; secondo l’art. 2 LAM, dal pensionamento possono stipulare un’assicurazione di base facoltativa presso l’AM. L’art. 112 cpv. 1 OAMal consente alla cassa malati prestazioni anticipate se l’obbligo di prestazione dell’AM è dubbio. L’art. 3 cpv. 4 LAINF sospende l’assicurazione contro gli infortuni finché sei sottoposto all’AM.
Esempio: esente dal premio durante la scuola reclute
Noah ha 20 anni (nato nel 2006), abita nella città di Zurigo (regione di premio 1) e ha la franchigia di CHF 300 con copertura infortuni. Presta un servizio dal 01.02.2026 al 31.05.2026, quindi più di 60 giorni consecutivi. I premi provengono dai dati UFSP 2026 (opendata.swiss), le regole dall’art. 3 cpv. 4 LAMal e dall’art. 10a OAMal.
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Mediana del premio mensile 2026, 128 offerte, franchigia CHF 300, con infortunio | CHF 446.10 |
| Forbice delle offerte | da CHF 371.20 a CHF 591.00 |
| Durata del servizio | 4 mesi interi (da febbraio a maggio) |
| Esenzione dal premio alla mediana, annuncio al più tardi entro il 07.12.2025 | CHF 1'784.40 |
Se nel 2026 Noah ha già esaurito una parte della franchigia, questa resta computata: la sospensione interrompe solo l’obbligo d’assicurazione, non l’anno civile. Dopo la fine del servizio è di nuovo assicurato presso la sua cassa senza ulteriori formalità.
Cosa significa per te
- Verifica la durata del tuo servizio. Solo i servizi di oltre 60 giorni consecutivi comportano la sospensione. I corsi di ripetizione più brevi non cambiano nulla per la cassa malati.
- Annuncia presto. L’annuncio alla cassa dovrebbe arrivare almeno otto settimane prima dell’inizio del servizio. L’ufficio competente ti informa sulla procedura; l’annuncio stesso lo devi fare tu alla tua cassa.
- Annuncia i cambiamenti. Se il tuo servizio è abbreviato o prolungato, lo comunichi alla tua cassa.
- Annuncia i disturbi durante il servizio. L’AM risponde in modo particolarmente chiaro dei danni annunciati durante il servizio. Dopo il servizio devi rendere verosimile il nesso.
- Sfrutta la ripartenza. Dopo un lungo servizio conviene dare un’occhiata a franchigia, modello e copertura infortuni. I premi li confronti nel calcolatore dei premi, le scadenze per un cambio le trovi alla pagina Termini.
Come le singole casse ricevono l’annuncio lo scopri tramite i recapiti nelle schede delle casse malati. Le differenze tra LAINF e cassa malati in caso d’infortunio le spiega la voce sospensione; chi è escluso dall’obbligo d’assicurazione lo trovi alla voce esenzione.
Errori frequenti
- Disdire tu stesso la cassa malati. L’assicurazione di base non viene disdetta, ma sospesa. Dopo il servizio continua automaticamente.
- Annunciare troppo tardi. Chi manca il termine di otto settimane paga in certi casi ancora per settimane o mesi il premio, pur essendo assicurato presso l’assicurazione militare.
- Voler sospendere per servizi brevi. I servizi fino a 60 giorni non comportano la sospensione; il premio continua a decorrere.
- Annunciare i disturbi solo dopo il servizio. Allora il nesso con il servizio deve essere provato con verosimiglianza preponderante.
- Dimenticare il servizio civile. Anche chi presta servizio civile è assicurato presso l’assicurazione militare e può sospendere l’assicurazione di base durante gli impieghi lunghi.
Come calcoliamo gli esempi di premio lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.
Domande frequenti
Durante la scuola reclute devo pagare la cassa malati?
Se il servizio dura più di 60 giorni consecutivi, l’obbligo d’assicurazione presso la cassa malati è sospeso. Se annunci il servizio almeno otto settimane prima, dall’inizio del servizio non paghi alcun premio. Per i servizi più brevi l’assicurazione di base continua normalmente.
Cosa copre l’assicurazione militare?
Copre i danni alla salute durante il servizio e le loro conseguenze economiche: cura medica, spese di viaggio e di salvataggio, mezzi ausiliari, indennità giornaliere, integrazione, rendite e altre prestazioni. In caso d’incapacità al lavoro totale l’indennità giornaliera ammonta all’80 % del guadagno assicurato.
Anche nel servizio civile sono assicurato presso l’assicurazione militare?
Sì. Chi presta servizio civile è assicurato presso l’assicurazione militare secondo l’art. 1a cpv. 1 lett. n LAM. Per la sospensione dell’assicurazione di base valgono le stesse regole del servizio militare.
Cosa succede se mi ammalo dopo il servizio?
Se una dottoressa constata un danno alla salute solo dopo il servizio, l’AM ne risponde solo se con verosimiglianza preponderante è stato causato o aggravato durante il servizio. Annuncia quindi i disturbi già durante il servizio al medico di truppa.
Termini correlati
- LAINFLa LAINF è la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni. Obbliga i datori di lavoro ad assicurare tutti i lavoratori occupati in Svizzera contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, da 8 ore settimanali anche contro gli infortuni non professionali. L’assicurazione LAINF paga le spese di cura senza franchigia e dal terzo giorno un’indennità giornaliera dell’80 % del salario.
- Esenzione dall’obbligo d’assicurazioneEsenzione dall’obbligo d’assicurazione significa: nonostante domicilio o lavoro in Svizzera non devi assicurarti presso una cassa malati svizzera. È possibile solo nei casi elencati dall’art. 2 OAMal, per esempio per gli studenti con un’assicurazione estera equivalente, per al massimo 3 anni più 3 anni di proroga. Sulla domanda decide il Cantone.
- Assicurazione contro gli infortuniIn caso di infortunio in Svizzera paga o l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF o la cassa malati. I dipendenti con almeno 8 ore settimanali sono assicurati secondo la LAINF tramite il datore di lavoro: senza franchigia, con indennità giornaliera. Tutti gli altri, per esempio bambini, studenti e pensionati, sono protetti dalla copertura infortuni dell’assicurazione di base, con franchigia e aliquota percentuale.
- Obbligo d’assicurazioneL’obbligo d’assicurazione significa: chi vive in Svizzera deve stipulare un’assicurazione di base secondo la LAMal. Hai 3 mesi di tempo dal trasferimento o dalla nascita, poi la copertura vale retroattivamente. Chi si affilia più tardi è assicurato solo dall’affiliazione e, a seconda del ritardo, paga un supplemento di premio dal 30 al 50 %.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), art. 1aArt. 1a LAMfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), art. 4–6Art. 4–6 LAMfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), art. 16–17 e 28Art. 16–17, 28 LAMfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), art. 81Art. 81 LAMfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 3Art. 3 cpv. 4 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 10aArt. 10a OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 cpv. 1 lett. a OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 3Art. 3 cpv. 4 LAINFfedlex.admin.ch
- Priminfo (UFSP): Domande frequenti, sospensione durante il servizio militarepriminfo.admin.ch
- UFSP: Premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
