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Suva

Anche: Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, SUVA

In breve

La Suva è l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni con sede a Lucerna. Assicura obbligatoriamente i lavoratori di determinati settori, come edilizia, industria o trasporti, contro gli infortuni professionali, gli infortuni nel tempo libero e le malattie professionali secondo la LAINF. Chi è assicurato così può sospendere la copertura infortuni nell’assicurazione di base e risparmiare sul premio.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: transenna di un cantiere, accanto un giubbotto catarifrangente piegato su un banco da lavoro

L’essenziale in breve

  1. La Suva è un istituto autonomo di diritto pubblico con sede a Lucerna, sottoposto all’alta vigilanza del Consiglio federale (art. 61 LAINF).
  2. Per i lavoratori dell’edilizia, dell’industria, dei trasporti, del settore forestale e di altri settori la Suva è competente per legge; gli altri sono assicurati da assicuratori privati (art. 66 e 68 LAINF).
  3. Il premio per gli infortuni professionali lo paga il datore di lavoro, quello per gli infortuni non professionali è dedotto dal salario (art. 91 LAINF).
  4. Sei assicurato contro gli infortuni nel tempo libero se lavori almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro (art. 13 OAINF).
  5. Dal 01.07.2005 la Suva gestisce anche l’assicurazione militare (art. 67 LAINF, art. 81 LAM).

Che cos’è la Suva?

La Suva è l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Per determinati settori gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). Dal punto di vista giuridico è un istituto autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede a Lucerna. Opera secondo il principio della mutualità ed è sottoposta all’alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale (art. 61 LAINF). È diretta dal Consiglio della Suva, con 16 rappresentanti dei lavoratori, 16 dei datori di lavoro e 8 della Confederazione (art. 63 LAINF).

La Suva non è una cassa malati. Non assicura le malattie, ma gli infortuni e le malattie professionali. Per l’assicurazione malattie è comunque importante: chi è assicurato tramite il datore di lavoro secondo la LAINF, che sia presso la Suva o presso un altro assicuratore, non ha bisogno della copertura infortuni dell’assicurazione di base e la può sospendere.

La Suva non è l’unica assicurazione contro gli infortuni. A seconda del settore, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è gestita dalla Suva o da altri assicuratori autorizzati (art. 58 LAINF). Per tutti vale la stessa legge con le stesse prestazioni minime (art. 70 cpv. 1 LAINF). La Suva applica inoltre, con gli ispettorati del lavoro, le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 85 LAINF) e dal 01.07.2005 gestisce l’assicurazione militare come assicurazione sociale a sé con contabilità separata (art. 67 LAINF, art. 81 LAM).

Come funziona

Chi è assicurato presso la Suva

Sono assicurati obbligatoriamente secondo la LAINF tutti i lavoratori occupati in Svizzera, compresi apprendisti, praticanti e lavoratori a domicilio, nonché le persone disoccupate (art. 1a cpv. 1 LAINF). Se sia competente la Suva o un altro assicuratore lo determina il settore del datore di lavoro. Presso la Suva sono assicurati, tra gli altri, i lavoratori delle seguenti aziende (art. 66 cpv. 1 LAINF):

  • aziende industriali;
  • aziende dell’edilizia e delle installazioni, nonché costruzione di condotte;
  • aziende forestali e aziende che estraggono componenti della crosta terrestre;
  • aziende che lavorano a macchina metalli, legno, materie plastiche, pietre o vetro;
  • aziende di comunicazione e di trasporto;
  • approvvigionamento di elettricità, gas e acqua, eliminazione dei rifiuti e depurazione delle acque;
  • aziende che forniscono lavoratori temporanei;
  • amministrazione federale, aziende e istituti della Confederazione.

Tutti gli altri lavoratori, per esempio negli uffici, nel commercio al dettaglio, nella ristorazione o nel settore sanitario, il datore di lavoro li assicura presso un’impresa d’assicurazione privata, una cassa pubblica d’assicurazione contro gli infortuni o una cassa malati iscritta nel registro dell’UFSP (art. 68 LAINF).

Cosa è assicurato

  • Infortuni professionali: infortuni sul lavoro, durante le pause e nell’area dell’azienda (art. 7 LAINF), vedi infortunio professionale.
  • Infortuni non professionali: tutti gli altri infortuni, per esempio durante lo sport o in casa (art. 8 LAINF), vedi infortunio non professionale. È assicurato solo chi lavora almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro; sotto questa soglia gli infortuni sul tragitto per recarsi al lavoro sono considerati infortuni professionali (art. 13 OAINF).
  • Malattie professionali: malattie causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori (art. 9 LAINF).

Quali prestazioni ci sono

La Suva assume la cura appropriata dei postumi dell’infortunio, ambulatoriale e stazionaria nel reparto comune di un ospedale (art. 10 LAINF). Se non puoi lavorare, ricevi dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio un’indennità giornaliera dell’80 % del guadagno assicurato (art. 16 e 17 LAINF), al massimo su un guadagno di CHF 148'200 all’anno (art. 22 cpv. 1 OAINF). In caso di postumi permanenti si aggiungono rendita d’invalidità e indennità per menomazione dell’integrità (art. 18 e 24 LAINF).

Il premio per gli infortuni professionali e le malattie professionali lo assume il datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali ti è dedotto dal salario, salvo che il datore di lavoro lo assuma volontariamente (art. 91 LAINF).

Base legale

  • Art. 58 e 61–67 LAINF: l’assicurazione contro gli infortuni è gestita dalla Suva o da altri assicuratori autorizzati; statuto giuridico, organi (Consiglio della Suva, direzione, ufficio di revisione) e gestione dell’assicurazione militare.
  • Art. 66 LAINF: elenco esaustivo delle aziende i cui lavoratori sono assicurati presso la Suva; il Consiglio federale designa più precisamente le aziende assoggettate.
  • Art. 68 LAINF: per tutti gli altri sono competenti assicuratori privati, casse pubbliche d’assicurazione contro gli infortuni e casse malati iscritti nel registro dell’UFSP.
  • Art. 1a, 7, 8 e 9 LAINF, art. 13 OAINF: persone assicurate, infortuni professionali, infortuni non professionali con la soglia delle otto ore e malattie professionali.
  • Art. 10, 16–17 LAINF, art. 22 OAINF: cura medica e indennità giornaliera con importo massimo del guadagno assicurato.
  • Art. 91 LAINF: ripartizione dei premi tra datore di lavoro e lavoratori.
  • Art. 8 LAMal: la copertura infortuni dell’assicurazione di base è sospesa su richiesta se sei completamente assicurato secondo la LAINF. Riprende non appena la copertura LAINF cessa del tutto o in parte.

Esempio: tre persone, tre situazioni

La tabella mostra come settore e grado d’occupazione determinano la copertura infortuni. I premi si riferiscono all’offerta più conveniente con franchigia di CHF 300 per adulti nella città di Berna (premi 2026, Comune di Berna, regione 1; fonte UFSP): con infortuni CHF 545.90, senza infortuni CHF 507.70 al mese.

PersonaLavoroAssicuratore LAINFInfortuni nel tempo liberoInfortuni nell’assicurazione di base
Reto, 35 annicarpentiere, 100 %Suva (lavorazione del legno, art. 66 cpv. 1 lett. e LAINF)assicuratisospendibili
Sabine, 42 annifiduciaria, 60 %assicuratore LAINF privato (art. 68 LAINF)assicuratisospendibili
Ivo, 23 annistudente, 6 ore alla settimana in un caffèassicuratore LAINF privatonon assicurati, solo lavoro e tragittola copertura va mantenuta

Se Reto guadagna CHF 80'600 all’anno e resta assente dal lavoro dopo un infortunio professionale, la Suva gli paga dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio l’80 % di CHF 80'600 ÷ 365, cioè CHF 176.66 per giorno civile. La tabella dell’allegato 2 OAINF può scostarsi di pochi centesimi.

Cosa significa per te

  1. Chiarisci chi è il tuo assicuratore contro gli infortuni. Sul conteggio del salario figura una deduzione per gli infortuni non professionali. Quale assicuratore sia competente lo sa l’ufficio del personale.
  2. Sospendi la copertura infortuni, se possibile. Se lavori almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro, chiedi alla cassa malati la sospensione della copertura infortuni. La procedura la spiega Sospendere la copertura infortuni, il premio con e senza infortuni lo mostra il calcolatore dei premi.
  3. Alla fine del lavoro reintegra la copertura. La copertura LAINF termina il 31° giorno dopo la fine del diritto al salario (art. 3 cpv. 2 LAINF). Comunica per tempo alla cassa malati che deve di nuovo coprire gli infortuni.
  4. Notifica subito l’infortunio. Informa il datore di lavoro e la dottoressa curante che si tratta di un infortunio. Così lo studio fattura all’assicuratore contro gli infortuni e non alla cassa malati.
  5. Più impieghi da sommare? La soglia delle otto ore vale per ogni datore di lavoro. Chi ha due piccoli impieghi può non essere assicurato contro gli infortuni nel tempo libero presso nessuno dei due datori di lavoro.

Una panoramica delle casse presso cui puoi stipulare l’assicurazione di base con o senza infortuni la offrono le schede sotto Casse malati.

Errori frequenti

  • Considerare la Suva una cassa malati. La Suva copre infortuni e malattie professionali, non le malattie. Per le malattie resta competente l’assicurazione di base.
  • Credere che solo gli assicurati Suva possano sospendere. La sospensione è possibile per tutti coloro che sono completamente assicurati secondo la LAINF, anche presso un assicuratore privato contro gli infortuni.
  • Assicurare due volte gli infortuni. Chi è assicurato tramite il datore di lavoro e mantiene la copertura infortuni nell’assicurazione di base paga una parte di premio che non gli serve.
  • Restare senza copertura infortuni dopo la disdetta del lavoro. Dopo la fine della copertura LAINF l’infortunio è sì di nuovo coperto per legge dall’assicurazione di base (art. 8 cpv. 2 LAMal), ma la cassa deve saperlo per adeguare correttamente il premio.
  • Far fatturare un infortunio come malattia. Allora paghi franchigia e aliquota percentuale, benché l’assicuratore contro gli infortuni dovrebbe pagare senza partecipazione ai costi.

Come confrontiamo i premi con e senza infortuni lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

Sono assicurato presso la Suva?

Dipende dal settore del tuo datore di lavoro. Se lavori in un’azienda dell’edilizia, dell’industria, dei trasporti, del settore forestale, dell’approvvigionamento energetico o di un altro settore dell’art. 66 LAINF, è competente la Suva. Altrimenti il tuo datore di lavoro ti assicura presso un assicuratore LAINF privato. Il conteggio del salario o l’ufficio del personale ti danno informazioni.

La Suva paga anche per gli infortuni nel tempo libero?

Sì, se lavori presso un datore di lavoro almeno otto ore alla settimana. Allora gli infortuni non professionali sono assicurati e il relativo premio ti è dedotto dal salario. Sotto le otto ore sono assicurati solo gli infortuni professionali e gli infortuni sul tragitto per recarsi al lavoro.

Se sono assicurato presso la Suva devo mantenere la copertura infortuni presso la cassa malati?

No. Se sei completamente assicurato contro gli infortuni secondo la LAINF, la cassa può sospendere su tua richiesta la copertura infortuni e ridurre il premio (art. 8 LAMal). Se la copertura LAINF termina, l’infortunio è di nuovo coperto automaticamente tramite la cassa malati, ma lo devi comunicare alla cassa.

In caso d’infortunio con copertura Suva devo pagare una franchigia?

No. La cura medica secondo la LAINF non prevede franchigia né aliquota percentuale come l’assicurazione di base. La Suva assume i costi della cura appropriata dei postumi dell’infortunio.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 61Art. 61 LAINFfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 66 e 68Art. 66 e 68 LAINFfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 1a, 7–10, 16–17 e 91Art. 1a, 7–10, 16–17, 91 LAINFfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 13 e 22Art. 13 e 22 OAINFfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 8Art. 8 LAMalfedlex.admin.ch
  6. Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), art. 81Art. 81 LAMfedlex.admin.ch
  7. UFSP, premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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