L’essenziale in breve
- Tutti i lavoratori occupati in Svizzera sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni professionali (art. 1a LAINF).
- I premi per gli infortuni professionali e le malattie professionali sono a carico del datore di lavoro (art. 91 cpv. 1 LAINF).
- Chi lavora meno di 8 ore settimanali presso un datore di lavoro è assicurato solo contro gli infortuni professionali; gli infortuni sul tragitto casa-lavoro sono allora considerati infortuni professionali (art. 13 OAINF).
- Dal terzo giorno dopo l’infortunio c’è un’indennità giornaliera dell’80 % del guadagno assicurato, calcolata al massimo su CHF 148'200 all’anno (art. 16–17 LAINF, art. 22 OAINF).
Che cos’è un infortunio professionale?
Un infortunio professionale è un infortunio che capita a una persona dipendente sul lavoro. Secondo l’art. 7 LAINF ne fa parte ogni infortunio durante lavori che essa esegue per ordine del datore di lavoro o nel suo interesse, e ogni infortunio durante le pause nonché prima e dopo il lavoro, se si trova legittimamente sul luogo di lavoro o nella zona di pericolo connessa con la sua attività professionale.
Che cosa sia un infortunio lo definisce l’art. 4 LPGA: l’influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario. Inoltre l’assicurazione contro gli infortuni copre determinate lesioni corporali come fratture, lussazioni, lacerazioni del menisco, dei muscoli e dei tendini, anche senza un fattore esterno straordinario, purché non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia (art. 6 cpv. 2 LAINF).
Il contrario è l’infortunio non professionale (INP) nel tempo libero, durante lo sport o in casa. Entrambi fanno parte dell’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria secondo la LAINF. Una malattia causata dal lavoro non è un infortunio, ma come malattia professionale può essere parificata a un infortunio professionale.
Come funziona
Ogni datore di lavoro deve assicurare i suoi dipendenti contro gli infortuni professionali, presso la Suva o presso un altro assicuratore contro gli infortuni autorizzato. Quali aziende appartengono alla Suva lo stabilisce l’art. 66 LAINF, per esempio le aziende industriali, edili e forestali. Il premio per gli infortuni professionali lo paga unicamente il datore di lavoro. Il premio per gli infortuni non professionali può dedurlo dal salario.
Dopo un infortunio professionale la procedura è questa:
- Annuncio: annunci l’infortunio senza indugio al tuo datore di lavoro o all’assicuratore. Il datore di lavoro lo annuncia al suo assicuratore contro gli infortuni.
- Cura medica: l’assicurazione contro gli infortuni paga la cura appropriata: ambulatoriale, in ospedale nel reparto comune, medicamenti, terapie e mezzi ausiliari. Medico e ospedale li scegli liberamente.
- Indennità giornaliera: dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio, in caso d’incapacità al lavoro totale ricevi l’80 % del guadagno assicurato, in caso d’incapacità parziale proporzionalmente meno. Per il periodo d’attesa il datore di lavoro paga almeno quattro quinti del salario (art. 324b cpv. 3 CO).
- Conseguenze a lungo termine: se rimane un’invalidità di almeno il 10 %, l’assicurazione contro gli infortuni paga una rendita d’invalidità.
In caso d’infortunio professionale l’assicurazione di base della cassa malati è sussidiaria. Interviene solo se nessuna assicurazione contro gli infortuni paga e deve anticipare le prestazioni se non è chiaro se si tratti di un infortunio o di una malattia (art. 70 LPGA).
Base legale
L’art. 1a LAINF assoggetta all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni tutti i lavoratori occupati in Svizzera. L’art. 7 LAINF definisce l’infortunio professionale, l’art. 8 LAINF l’infortunio non professionale. Per i lavoratori a tempo parziale l’art. 13 OAINF fissa la soglia di 8 ore settimanali presso un datore di lavoro: al di sotto esiste solo un’assicurazione contro gli infortuni professionali, e gli infortuni sul tragitto casa-lavoro sono considerati infortuni professionali. Le prestazioni figurano agli art. 10 (cura medica), 16 e 17 (indennità giornaliera) e 18 LAINF (rendita d’invalidità), l’importo massimo del guadagno assicurato di CHF 148'200 all’art. 22 cpv. 1 OAINF. L’obbligo di pagare i premi è disciplinato dall’art. 91 LAINF.
Per la cassa malati vale l’art. 1a cpv. 2 lett. b LAMal: copre gli infortuni solo se nessuna assicurazione contro gli infortuni ne assume i costi. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LPGA, per la cura medica l’assicurazione contro gli infortuni ha la precedenza sull’assicurazione malattie. Chi è assicurato pienamente secondo la LAINF può sospendere la copertura infortuni della cassa malati (art. 8 LAMal); il premio diminuisce della quota per gli infortuni, al massimo del 7 % (art. 91a cpv. 4 OAMal).
Esempio: caduta in officina
Nora, 34 anni, lavora a tempo pieno come falegname con un salario annuo di CHF 78'000. Cade in officina e si rompe il polso. È totalmente incapace al lavoro per quattro settimane.
| Voce | Chi paga | Importo |
|---|---|---|
| Pronto soccorso, operazione, fisioterapia | assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro | l’intera fattura, nessuna franchigia |
| Salario per il giorno dell’infortunio e i due giorni successivi | datore di lavoro | almeno l’80 % del salario |
| Indennità giornaliera dal terzo giorno dopo l’infortunio | assicurazione contro gli infortuni | CHF 78'000 × 80 % ÷ 365 = CHF 170.96 al giorno |
| Cassa malati | nessuna prestazione | copertura infortuni sospesa |
Cosa significa per te
- Verificare la copertura infortuni: se lavori almeno 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro, puoi sospendere la copertura infortuni della cassa malati. Se ne vale la pena lo mostra la pagina Sospendere la copertura infortuni.
- Annunciare subito l’infortunio: un annuncio tardivo rende più difficile accertare se si tratta di un infortunio.
- Agire in caso di cambio d’impiego o disdetta: se la copertura infortuni secondo la LAINF termina, devi includere di nuovo la copertura infortuni della cassa malati. I premi con e senza infortuni li confronti nel calcolatore dei premi.
- Confrontare le casse: gli indicatori delle casse li trovi alla pagina Casse malati. Maggiori informazioni sull’assicurazione contro gli infortuni alla voce LAINF.
Errori frequenti
- Annunciare l’infortunio sul lavoro alla cassa malati. È competente l’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro; la cassa malati paga solo in via sussidiaria.
- Valutare male il tempo parziale. Con meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro non sei assicurato contro gli infortuni nel tempo libero; allora ti serve la copertura infortuni della cassa malati.
- Dimenticare di revocare la sospensione. Se l’impiego termina, la protezione LAINF decade allo scadere della copertura prolungata.
- Annunciare una malattia come infortunio. Il mal di schiena senza un evento esterno di regola non è un infortunio; allora paga la cassa malati con franchigia e aliquota percentuale.
Domande frequenti
La cassa malati paga in caso d’infortunio professionale?
Di regola no. Per i dipendenti l’assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro paga la cura medica e l’indennità giornaliera. La cassa malati copre gli infortuni solo se nessuna assicurazione contro gli infortuni ne assume i costi (art. 1a cpv. 2 lett. b LAMal).
Il tragitto casa-lavoro è un infortunio professionale?
Per la maggior parte dei dipendenti no; un infortunio sul tragitto casa-lavoro è considerato infortunio non professionale. Chi però lavora meno di 8 ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro non è assicurato contro gli infortuni non professionali, e per lui il tragitto casa-lavoro è considerato infortunio professionale.
In caso d’infortunio professionale devo pagare una franchigia?
No. L’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF non prevede né franchigia né aliquota percentuale come l’assicurazione di base. La cura la paga direttamente.
A chi annuncio un infortunio professionale?
Al tuo datore di lavoro o direttamente all’assicuratore contro gli infortuni, e senza indugio (art. 45 LAINF). Il datore di lavoro trasmette l’annuncio al suo assicuratore contro gli infortuni.
Termini correlati
- LAINFLa LAINF è la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni. Obbliga i datori di lavoro ad assicurare tutti i lavoratori occupati in Svizzera contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, da 8 ore settimanali anche contro gli infortuni non professionali. L’assicurazione LAINF paga le spese di cura senza franchigia e dal terzo giorno un’indennità giornaliera dell’80 % del salario.
- Infortunio non professionaleUn infortunio non professionale (INP) è ogni infortunio che non avviene al lavoro né su ordine del datore di lavoro, per esempio durante lo sport, in casa o in vacanza. I lavoratori che lavorano almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro sono assicurati obbligatoriamente per questi infortuni secondo la LAINF. Il premio lo deduce il datore di lavoro dal salario.
- SuvaLa Suva è l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni con sede a Lucerna. Assicura obbligatoriamente i lavoratori di determinati settori, come edilizia, industria o trasporti, contro gli infortuni professionali, gli infortuni nel tempo libero e le malattie professionali secondo la LAINF. Chi è assicurato così può sospendere la copertura infortuni nell’assicurazione di base e risparmiare sul premio.
- Malattia professionaleUna malattia professionale è una malattia causata esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’ambito della professione. È parificata a un infortunio professionale: l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF paga la cura e un’indennità giornaliera dell’80 % del guadagno, senza franchigia della cassa malati. Le sostanze e le affezioni figurano nell’allegato 1 dell’OAINF.
- Indennità giornalieraL’indennità giornaliera è un importo fisso per ogni giorno che sostituisce il salario perso quando non puoi lavorare a causa di un infortunio o di una malattia. In caso d’infortunio l’assicurazione contro gli infortuni paga dal terzo giorno dopo quello dell’infortunio l’80 % del guadagno assicurato. In caso di malattia non esiste un’indennità giornaliera obbligatoria; serve un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia.
- Assicurazione contro gli infortuniIn caso di infortunio in Svizzera paga o l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la LAINF o la cassa malati. I dipendenti con almeno 8 ore settimanali sono assicurati secondo la LAINF tramite il datore di lavoro: senza franchigia, con indennità giornaliera. Tutti gli altri, per esempio bambini, studenti e pensionati, sono protetti dalla copertura infortuni dell’assicurazione di base, con franchigia e aliquota percentuale.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 7Art. 7 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 1a, 6, 8, 10, 16–18, 45, 66 e 91Art. 1a LAINFfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 13, 22 e allegato 2Art. 13 OAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 4 e 64Art. 4 LPGAfedlex.admin.ch
- Codice delle obbligazioni (CO), art. 324bArt. 324b COfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 1a e 8Art. 8 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 91aArt. 91a OAMalfedlex.admin.ch
