L’essenziale in breve
- Nell’assicurazione di base solo un nuovo premio dà diritto a disdire al di fuori delle scadenze semestrali (art. 7 cpv. 2 LAMal).
- La cassa deve comunicare un nuovo premio almeno due mesi prima e indicare il diritto di disdetta.
- Disdici con un preavviso di un mese per la fine del mese che precede la validità del nuovo premio.
- Le modifiche del premio dovute a trasloco, passaggio a un altro gruppo d’età o perdita della riduzione dei premi non danno un diritto di disdetta straordinaria.
- Nelle assicurazioni complementari esistono la disdetta per motivi gravi e quella in caso di sinistro; un diritto in caso di aumento del premio c’è solo se previsto dalle condizioni generali d’assicurazione.
Che cos’è una disdetta straordinaria?
Una disdetta straordinaria pone fine a un contratto d’assicurazione al di fuori delle scadenze di disdetta usuali. Nell’assicurazione malattie devi sempre distinguere tra l’assicurazione di base secondo la LAMal e le assicurazioni complementari secondo la LCA, perché le regole sono completamente diverse.
Nell’assicurazione di base ci sono due scadenze ordinarie: il 1° gennaio, con disdetta entro il 30 novembre dopo la comunicazione del premio, e, solo con la franchigia ordinaria e senza modello particolare, il 1° luglio, con disdetta entro il 31 marzo. È considerata straordinaria la disdetta quando la tua cassa modifica il premio durante l’anno. In tal caso puoi cambiare per la fine del mese che precede la validità del nuovo premio. Secondo l’UFSP questi aumenti di premio in corso d’anno sono rari.
Nelle assicurazioni complementari «straordinaria» indica soprattutto la disdetta per motivi gravi e la disdetta in caso di sinistro. Un diritto di disdetta in caso di aumento del premio esiste lì solo se le condizioni generali d’assicurazione (CGA) del tuo prodotto lo prevedono.
Come funziona
Assicurazione di base
La cassa deve comunicarti per scritto ogni modifica del premio almeno due mesi prima della sua entrata in vigore, indicando il tuo diritto di cambiare. Da questa comunicazione puoi disdire con un preavviso di un mese, per la fine del mese che precede il nuovo premio. La disdetta deve pervenire alla cassa entro il termine; il timbro postale non basta.
Secondo l’UFSP non nasce alcun diritto di disdetta straordinaria se il tuo premio cambia perché traslochi all’interno del raggio d’attività della tua cassa, perché passi dal premio per bambini a quello per adulti o perché perdi la riduzione dei premi. In questi casi valgono le scadenze normali.
Un caso particolare è quando devi lasciare la cassa a causa di un trasloco fuori dal suo raggio d’attività o di un cambiamento d’impiego: allora l’assicurazione termina da sola con il trasloco o con l’inizio del lavoro presso il nuovo datore di lavoro. Lo stesso vale se una cassa non può più praticare l’assicurazione di base. Non si tratta di una disdetta, ma di una fine prevista dalla legge; devi però assicurarti subito altrove.
Assicurazioni complementari
- Per motivi gravi: in ogni momento, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. È grave un motivo che, secondo le regole della buona fede, ti rende inaccettabile la continuazione del contratto, oppure una modifica imprevedibile della legge.
- In caso di sinistro: dopo un caso di prestazione puoi recedere al più tardi al momento del pagamento. Nell’assicurazione complementare malattie questo diritto spetta solo a te, non alla cassa.
- In caso di aumento del premio: solo se le CGA del tuo prodotto lo prevedono. Leggi la clausola sugli adeguamenti del premio prima di contarci.
Base legale
L’art. 7 cpv. 2 LAMal ti dà, alla comunicazione di un nuovo premio, il diritto di cambiare cassa con un preavviso di un mese per la fine del mese che precede l’entrata in vigore del nuovo premio. La cassa deve comunicare il premio approvato dall’UFSP almeno due mesi prima e indicare il diritto di cambiare. L’art. 7 cpv. 3 LAMal fa terminare l’assicurazione se devi lasciare la cassa a causa di un cambiamento di domicilio o d’impiego, il cpv. 4 se la cassa perde l’autorizzazione. Secondo l’art. 94 cpv. 3 OAMal, in caso di un tale cambio durante l’anno mantieni la tua franchigia opzionale, se la nuova cassa la offre. L’art. 64a cpv. 6 LAMal esclude il cambio in presenza di arretrati.
Per le assicurazioni complementari l’art. 35b LCA disciplina la disdetta per motivi gravi. L’art. 42 cpv. 1 LCA consente il recesso in caso di sinistro parziale al più tardi al momento del pagamento, e l’art. 35a cpv. 4 LCA stabilisce che nell’assicurazione complementare malattie il diritto di disdetta ordinaria e il diritto di disdetta in caso di sinistro spettano solo allo stipulante, cioè alla persona che ha concluso la polizza. Un diritto legale di disdetta in caso di aumento del premio la LCA non lo prevede.
Esempio: aumento del premio al 1° agosto
L’UFSP spiega la regola con il caso seguente: una cassa aumenta il premio dell’assicurazione di base con effetto al 1° agosto. I termini risultano direttamente dall’art. 7 cpv. 2 LAMal.
| Passo | Data |
|---|---|
| Il nuovo premio vale dal | 1° agosto |
| Comunicazione della cassa al più tardi (due mesi prima) | 31 maggio |
| La disdetta deve pervenire entro (preavviso di un mese) | 30 giugno |
| L’assicurazione presso la vecchia cassa termina il | 31 luglio |
| L’assicurazione presso la nuova cassa inizia il | 1° agosto |
Cosa significa per te
Controlla subito, in ogni comunicazione di premio, la data dalla quale vale il nuovo premio. Da questa dipende il tuo termine. Poi procedi così:
- Cerca una nuova cassa. Confronta i premi nel calcolatore dei premi e affiliati alla nuova cassa.
- Scrivi la disdetta. Con la lettera di disdetta crei lo scritto con l’indirizzo giusto; una panoramica la offre anche la lettera modello di disdetta.
- Assicurati la prova della ricezione. Spedisci la disdetta in modo da poterne provare la ricezione, e in tempo prima della scadenza del termine.
- Salda gli arretrati. Paga tutti gli importi diffidati prima della scadenza del termine.
- Verifica le assicurazioni complementari. Le tue assicurazioni complementari continuano indipendentemente; la cassa non può disdirle a causa del tuo cambio.
Quali termini valgono in generale lo mostrano i termini e la voce termine di disdetta. L’intera procedura la spiega cambiare cassa.
Errori frequenti
- Considerare determinante il timbro postale. La disdetta deve essere pervenuta alla cassa entro il termine.
- Pretendere un diritto speciale dopo un trasloco. Un premio più alto a causa di un trasloco, del passaggio a un altro gruppo d’età o della perdita della riduzione dei premi non dà un diritto di disdetta straordinaria.
- Disdire subito anche l’assicurazione complementare. Per questa valgono le CGA e la LCA. Chi la disdice deve di regola rispondere a domande sulla salute per una nuova assicurazione complementare.
- Disdire con fatture scoperte. Gli arretrati diffidati rendono inefficace la disdetta.
- Scegliere troppo tardi la nuova cassa. La vecchia assicurazione termina solo quando la nuova cassa ha confermato la copertura senza interruzione.
Domande frequenti
Posso disdire in via straordinaria l’assicurazione di base per un cattivo servizio?
No. Nell’assicurazione di base non esiste un diritto di disdetta per motivi gravi. Cambi per il 1° gennaio oppure, con la franchigia ordinaria e senza modello particolare, per il 1° luglio.
Dopo un trasloco ho un diritto di disdetta straordinaria?
Non a causa del nuovo premio. Secondo l’UFSP la modifica del premio dovuta al cambiamento del luogo di domicilio non dà un diritto di disdetta straordinaria. Se però ti trasferisci fuori dal raggio d’attività della tua cassa, l’assicurazione termina con il trasloco e devi assicurarti presso un’altra cassa.
La disdetta in caso di aumento del premio vale anche per l’assicurazione complementare?
Non automaticamente. Se puoi disdire un’assicurazione complementare in caso di aumento del premio lo stabiliscono le condizioni generali d’assicurazione del prodotto. La LCA non prevede un diritto generale in tal senso.
Devo spedire la disdetta per lettera raccomandata?
La legge non lo esige. Determinante è però la ricezione da parte della cassa, che in caso di controversia devi poter provare. Per questo l’UFSP raccomanda una lettera raccomandata.
Termini correlati
- Termine di disdettaIl termine di disdetta è il tempo che deve trascorrere tra la ricezione della tua disdetta da parte della cassa malati e la fine dell’assicurazione. Nell’assicurazione di base, dopo la comunicazione del premio, è di un mese: la tua disdetta deve quindi arrivare alla cassa entro il 30 novembre. Altrimenti valgono tre mesi per la fine di giugno o di dicembre.
- Aumento dei premiUn aumento dei premi è la crescita del premio della tua cassa malati per il nuovo anno. Nell’assicurazione di base l’UFSP approva ogni premio in anticipo e la cassa deve comunicartelo almeno 2 mesi prima. Puoi quindi cambiare cassa con un mese di preavviso. Nel 2026 il premio medio è aumentato del 4,4 % a CHF 393.30 al mese.
- Cambio di cassa malatiIl cambio di cassa malati è il passaggio della tua assicurazione di base a un’altra cassa malati. Dopo la comunicazione del nuovo premio puoi cambiare per il 1° gennaio; la tua disdetta deve pervenire alla vecchia cassa entro il 30 novembre. La nuova cassa deve affiliarti senza domande sulla salute, le prestazioni restano le stesse.
- Modello di lettera di disdettaUn modello di lettera di disdetta è una lettera già formulata con cui disdici presso la cassa malati la tua assicurazione di base o un’assicurazione complementare. Contiene tutti i dati necessari: nome, numero d’assicurato, assicurazione, scadenza e firma. Per un cambio al 1° gennaio, la disdetta dell’assicurazione di base deve giungere alla cassa entro il 30 novembre.
- Disdetta in caso di sinistroLa disdetta in caso di sinistro ti permette di sciogliere un’assicurazione complementare dopo un caso di prestazione al di fuori delle scadenze normali, al più tardi al pagamento della prestazione. La copertura termina 14 giorni dopo la tua comunicazione. Nell’assicurazione complementare malattie questo diritto ce l’ha solo lo stipulante, non la cassa.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 cpv. 2 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35bArt. 35b LCAfedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 35aArt. 35a cpv. 4 LCAfedlex.admin.ch
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 42Art. 42 LCAfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64aArt. 64a cpv. 6 LAMalfedlex.admin.ch
- UFSP, Priminfo: domande frequentipriminfo.admin.ch
