L’essenziale in breve
- Dal 01.08.2017 l’agopuntura medica è disciplinata nell’OPre come prestazione dell’assicurazione di base, se il medico è titolare dell’attestato ASA (art. 4b lett. a OPre).
- Per l’agopuntura medica si applicano franchigia e aliquota percentuale come per qualsiasi altra cura.
- L’agopuntura eseguita da terapiste non medici non è una prestazione dell’assicurazione di base.
- Le assicurazioni complementari per la medicina complementare pagano secondo le loro condizioni, spesso solo per terapisti riconosciuti da un registro come ASCA o RME.
- Dal 17.05.2009 l’art. 118a della Costituzione federale obbliga Confederazione e Cantoni a considerare la medicina complementare.
Che cos’è l’agopuntura?
L’agopuntura è un metodo di cura della medicina tradizionale cinese (MTC). Si inseriscono aghi sottili nella pelle in punti determinati. In Svizzera l’agopuntura è offerta da due gruppi professionali: dai medici con una relativa formazione complementare e dalle terapiste e dai terapisti non medici, per esempio terapisti MTC.
Per l’assicurazione malattie è proprio questa distinzione a essere decisiva. L’agopuntura fa parte della medicina complementare. L’assicurazione di base ne assume solo le prestazioni mediche, e solo se il medico è titolare di un determinato attestato di perfezionamento. Tutto il resto è di competenza delle assicurazioni complementari.
La regolamentazione attuale ha un antefatto politico: il 17.05.2009 popolo e Cantoni hanno accettato l’articolo costituzionale sulla medicina complementare. Da allora Confederazione e Cantoni devono considerare la medicina complementare nell’ambito delle loro competenze. Dal 01.08.2017 l’agopuntura medica è disciplinata espressamente come prestazione obbligatoria nell’ordinanza sulle prestazioni, insieme a medicina antroposofica, farmacoterapia MTC, omeopatia classica e fitoterapia.
Come funziona
Agopuntura medica (assicurazione di base):
- Il medico dispone di una formazione complementare secondo il programma «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’Istituto svizzero per la formazione medica (ISFM).
- La cura è fatturata come qualsiasi prestazione medica secondo la tariffa medica ambulatoriale.
- I costi vengono computati sulla franchigia; oltre paghi il 10 % di aliquota percentuale fino all’importo massimo annuo.
- Come ogni prestazione dell’assicurazione di base, la cura deve essere efficace, appropriata ed economica.
Agopuntura non medica (assicurazione complementare):
- Se ti cura una terapista MTC senza autorizzazione medica, l’assicurazione di base non paga nulla.
- Se hai un’assicurazione complementare per la medicina complementare, questa paga secondo le sue condizioni. Usuali sono una percentuale dei costi o un importo per seduta, limitati da un tetto annuo.
- Molte casse esigono che la terapista sia riconosciuta per il metodo applicato da un registro come ASCA o RME. Quali registri e metodi una cassa accetti lo stabilisce la cassa stessa.
L’assicurazione complementare è un contratto di diritto privato secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA). A differenza dell’assicurazione di base, una cassa non è obbligata ad accettarti. Può porre domande sullo stato di salute e formulare riserve.
Base legale
L’art. 4b lett. a OPre stabilisce che l’assicurazione di base assume i costi dell’agopuntura se il medico è titolare di un attestato di perfezionamento rilasciato conformemente al programma di formazione complementare «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)» dell’ISFM del 01.07.2015, riveduto il 23.06.2017. La sezione «Prestazioni mediche della medicina complementare» è in vigore dal 01.08.2017.
Come tutte le prestazioni dell’assicurazione di base, secondo l’art. 32 LAMal l’agopuntura deve essere efficace, appropriata ed economica. Per la partecipazione ai costi vale l’art. 64 LAMal: franchigia e 10 % di aliquota percentuale.
La base costituzionale è l’art. 118a Cost.: nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare. L’articolo è stato accettato nella votazione popolare del 17.05.2009.
Per l’agopuntura non medica non esiste alcun obbligo legale di prestazione. Determinanti sono le condizioni generali e particolari d’assicurazione della tua assicurazione complementare secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Secondo l’art. 3 LCA, prima della conclusione del contratto la cassa deve informarti tra l’altro sui rischi assicurati e sull’estensione della copertura assicurativa.
Esempio: otto sedute dal medico o dalla terapista
Lukas, 42 anni, ha una franchigia di CHF 300 e nell’anno in corso non ha ancora avuto altri costi. Prevede otto sedute di agopuntura. Per il calcolo ipotizziamo CHF 120 per seduta, in totale CHF 960; è un valore di calcolo, non una tariffa.
| Medico con attestato di perfezionamento ASA | Terapista MTC senza autorizzazione medica | |
|---|---|---|
| Chi paga? | assicurazione di base | solo l’assicurazione complementare, se presente e se la terapista è riconosciuta |
| Fattura | CHF 960 | CHF 960 |
| Franchigia | CHF 300 | – |
| Aliquota percentuale 10 % su CHF 660 | CHF 66 | – |
| Lukas paga dall’assicurazione di base | CHF 366 | CHF 960, dedotta la prestazione dell’assicurazione complementare |
Cosa significa per te
- Cercare un medico ASA: se vuoi far fatturare l’agopuntura all’assicurazione di base, scegli un medico con l’attestato di perfezionamento ASA.
- Considerare la franchigia: con una franchigia alta, di solito paghi da te anche l’agopuntura medica. Quale franchigia si adatti ai costi che prevedi lo vedi nel calcolatore dei premi, con tutte le franchigie a confronto.
- Verificare l’assicurazione complementare: se vuoi farti curare da una terapista non medico, verifica percentuale, limite e registri riconosciuti della tua assicurazione complementare. Le prestazioni delle assicurazioni complementari le confronti sotto Confrontare le assicurazioni complementari; se un’assicurazione per la medicina complementare ti convenga lo chiarisce la verifica del fabbisogno.
- Farsi confermare il riconoscimento: fatti mostrare dalla terapista per quali metodi è riconosciuta e presso quale registro. Determinante è l’elenco dei terapisti riconosciuti della tua cassa.
- Confrontare le casse: quali casse offrono quali assicurazioni complementari figura nelle schede sotto Casse malati.
Errori frequenti
- Ritenere ogni agopuntura una prestazione obbligatoria. L’assicurazione di base paga solo l’agopuntura medica con attestato di perfezionamento ASA.
- Dimenticare la franchigia. Anche l’agopuntura medica viene computata sulla franchigia. Con una franchigia di CHF 2'500 paghi spesso da te interamente le serie di cure più piccole.
- Scegliere una terapista senza il riconoscimento adatto. Se non è riconosciuta dalla tua cassa o per il metodo, non paga neppure l’assicurazione complementare.
- Trascurare il tetto annuo. Le assicurazioni complementari limitano spesso le loro prestazioni per anno. Calcola quante sedute hai previsto.
Come rendiamo confrontabili le prestazioni delle assicurazioni complementari lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
La cassa malati paga l’agopuntura?
L’assicurazione di base paga l’agopuntura se ti cura un medico con l’attestato di perfezionamento ASA. Se ti cura una terapista non medico, paga solo un’assicurazione complementare per la medicina complementare, a condizione che tu ne abbia una e che la terapista sia riconosciuta.
Come scopro se il mio medico ha l’attestato di perfezionamento?
Chiedi nello studio dell’attestato di perfezionamento «Agopuntura e farmacoterapia cinese – MTC (ASA)». Senza questo attestato l’agopuntura non è una prestazione obbligatoria dell’assicurazione di base.
Per l’agopuntura medica devo pagare la franchigia?
Sì. L’agopuntura medica è una normale prestazione dell’assicurazione di base. I costi vengono computati sulla franchigia; oltre paghi il 10 % di aliquota percentuale fino all’importo massimo annuo.
Cosa significano ASCA o RME?
Sono registri privati che riconoscono terapiste e terapisti della medicina complementare in base alla formazione e alla formazione continua. Molte assicurazioni complementari fondano le loro prestazioni su un tale riconoscimento. Quali registri accetta la tua cassa figura nelle sue condizioni.
Termini correlati
- Medicina complementareLa medicina complementare comprende metodi di cura accanto alla medicina accademica, per esempio agopuntura, omeopatia o fitoterapia. Dal 2017 l’assicurazione di base paga cinque metodi, ma solo se a curarti è una dottoressa con titolo di perfezionamento e una formazione complementare riconosciuta. I trattamenti presso terapisti non medici, per esempio naturopati od osteopati, li copre solo un’assicurazione complementare.
- Terapisti riconosciutiI terapisti riconosciuti sono terapiste e terapisti le cui prestazioni vengono pagate da una cassa malati. Nell’assicurazione di base sono professionisti autorizzati secondo l’OAMal che lavorano su prescrizione medica, per esempio in fisioterapia con fino a 9 sedute per prescrizione. Per la naturopatia e i massaggi decide la tua assicurazione complementare con il suo elenco proprio.
- ASCAL’ASCA è la Fondazione svizzera per le medicine complementari. Verifica la formazione di terapiste e terapisti non medici e tiene un registro con circa 18'000 persone e oltre 150 metodi. Molte casse malati esigono il riconoscimento ASCA affinché un’assicurazione complementare contribuisca a pagare trattamenti come il massaggio o lo shiatsu. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
- RMEIl RME (Registro di Medicina Empirica, in tedesco EMR) è un elenco privato di terapiste e terapisti della medicina alternativa e complementare. Dal 1999 verifica formazione e perfezionamento e assegna un marchio di qualità. Molte assicurazioni complementari pagano le terapie non mediche solo se la terapista è riconosciuta, per esempio nel RME. L’assicurazione di base non paga queste terapie.
Fonti
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 4b Prestazioni mediche della medicina complementareArt. 4b lett. a OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 32 Condizioni (EAE)Art. 32 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64 Partecipazione ai costiArt. 64 LAMalfedlex.admin.ch
- Costituzione federale (Cost.), art. 118a Medicina complementareArt. 118a Cost.fedlex.admin.ch
- Legge sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 3 Obbligo d’informazione dell’assicuratoreArt. 3 LCAfedlex.admin.ch
