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Glossario · Estero e frontalieriArt. 2 cpv. 4 e 7 OAMal

Studenti stranieri

Anche: studenti dall’estero, studentesse e studenti stranieri

In breve

Gli studenti stranieri in Svizzera sono di principio soggetti all’obbligo d’assicurazione malattie, ma possono farsene esentare se hanno una copertura equivalente. Gli studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito senza lavoro restano nel sistema del loro Paese con la tessera europea d’assicurazione malattia. Gli studenti di altri Stati chiedono l’esenzione al Cantone, per al massimo tre più tre anni.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: una pila di libri e uno zaino su una panchina davanti a una scuola universitaria

L’essenziale in breve

  1. Gli studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito che non esercitano un’attività lucrativa in Svizzera restano nel sistema del loro Paese e usano la tessera europea d’assicurazione malattia.
  2. Chi lavora in Svizzera accanto allo studio deve assicurarsi qui (principio del luogo di lavoro).
  3. Gli studenti di altri Stati possono farsi esentare con un’assicurazione privata equivalente, per al massimo tre anni, prorogabili di altri tre.
  4. Un’esenzione o la rinuncia all’esenzione non può essere revocata senza un motivo particolare.
  5. Chi si assicura in Svizzera ha gli stessi diritti di tutti gli altri, anche alla riduzione dei premi.

Cosa si intende per studenti stranieri?

Gli studenti stranieri sono persone senza cittadinanza svizzera che vengono in Svizzera per uno studio, una formazione continua o un praticantato. Per l’assicurazione di base secondo la LAMal sono un caso particolare: chi abita in Svizzera o ha un permesso di dimora di almeno tre mesi è in realtà soggetto all’obbligo d’assicurazione. Per gli studenti esistono però due vie per non dover entrare in una cassa svizzera.

Gli studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito restano nel sistema del loro Paese secondo le regole di coordinamento dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, finché non lavorano in Svizzera. Per le cure in Svizzera mostrano la tessera europea d’assicurazione malattia (TEAM).

Gli studenti di altri Stati devono di principio assicurarsi in Svizzera. Possono chiedere al Cantone un’esenzione se la loro assicurazione privata è equivalente per le cure in Svizzera.

Le stesse regole valgono per allieve e allievi, praticanti e stagisti, nonché per i familiari che li accompagnano. Chi arriva in Svizzera con un permesso che autorizza un’attività lucrativa rientra nelle regole per i titolari di un permesso di dimora di breve durata o per i titolari di un permesso di dimora.

Come funziona

Studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito

Resti presso la tua assicurazione malattie nel tuo Paese e porti con te la TEAM. Con la tessera puoi farti curare in Svizzera. Alle domande sul conteggio risponde l’Istituzione comune LAMal in qualità di organismo di collegamento. Se in Svizzera inizi un lavoro, per esempio un lavoretto accanto allo studio, vale il principio del luogo di lavoro: allora devi assicurarti in Svizzera. Se hai un’assicurazione privata equivalente, puoi chiedere un’esenzione al Cantone.

Studenti di altri Stati

  1. Verifica l’assicurazione. La tua assicurazione privata deve coprire, per le cure in Svizzera, almeno le prestazioni dell’assicurazione di base.
  2. Presenta la domanda. Inoltri la domanda all’autorità competente del tuo Cantone di dimora, con una conferma scritta dell’assicurazione. Il termine per l’affiliazione è di tre mesi dalla notifica al Comune.
  3. Rispetta la durata. L’esenzione vale al massimo tre anni e su richiesta può essere prorogata di al massimo altri tre anni. Dopo devi assicurarti in Svizzera.
  4. Non revocabile. Un’esenzione o la rinuncia all’esenzione non si può annullare senza un motivo particolare.

Se ti assicuri in Svizzera

Allora valgono per te le stesse regole di tutti gli altri: libera scelta della cassa, stesso premio per tutti gli assicurati del tuo gruppo d’età nella tua regione, franchigia, modelli e diritto alla riduzione dei premi secondo le regole del tuo Cantone. Dai 19 anni paghi il premio per i giovani adulti fino a 25 anni.

Base legale

L’art. 1 cpv. 2 lett. a e f OAMal assoggetta all’obbligo d’assicurazione i cittadini stranieri con un permesso di dimora di breve durata o un permesso di dimora valido almeno tre mesi. L’art. 7 cpv. 1 OAMal dà loro tre mesi dalla notifica al Comune per affiliarsi. L’art. 2 cpv. 4 OAMal consente l’esenzione su richiesta per le persone in formazione o perfezionamento, se per tutta la durata dell’esenzione beneficiano di una copertura equivalente: al massimo tre anni, prorogabili di al massimo tre anni, non revocabile senza un motivo particolare. L’art. 2 cpv. 7 OAMal disciplina l’esenzione per le persone con un permesso di dimora senza attività lucrativa secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS.

L’art. 65 cpv. 1bis LAMal esige che i Cantoni riducano di almeno il 50 % i premi dei giovani adulti in formazione con redditi bassi e medi. L’art. 106 OAMal precisa che anche le persone soggette all’obbligo d’assicurazione con un permesso di almeno tre mesi hanno diritto alla riduzione, se adempiono le condizioni del Cantone.

Esempio: due studenti a Zurigo

Due studenti iniziano nel settembre 2026 un master a Zurigo. Entrambi hanno 23 anni (nati nel 2003).

Lucía dalla SpagnaKenji dal Giappone
Lavoro in Svizzeranessunonessuno
Obbligo d’assicurazione in Svizzerano, resta nel sistema spagnolosì, salvo esenzione
Provatessera europea d’assicurazione malattiadomanda al Cantone con conferma dell’assicurazione privata
Esenzione al massimonon necessariatre anni, prorogabili di tre anni

Se Kenji decide di non chiedere l’esenzione, nel Comune di Zurigo (regione 1) nel 2026 paga come giovane adulto con copertura infortuni i seguenti premi mensili (premi 2026, fonte UFSP):

Franchigiapiù convenientemedianapiù cara
CHF 300CHF 371.20CHF 446.10CHF 591.00
CHF 2'500CHF 242.90CHF 318.80CHF 466.90

Cosa significa per te

  1. Chiarisci provenienza e lavoro. Se vieni dall’UE, dall’AELS o dal Regno Unito e non lavori, ti serve soprattutto una TEAM valida. Altrimenti vale l’obbligo d’assicurazione.
  2. Rispetta il termine. Hai tre mesi dalla notifica al Comune per assicurarti o chiedere l’esenzione.
  3. Verifica l’equivalenza. Un’assicurazione viaggi o per studenti con importi massimi bassi di solito non basta. Chiedi all’assicuratore una conferma delle prestazioni coperte in Svizzera.
  4. Confronta i premi. Se ti assicuri in Svizzera, confronta nel calcolatore dei premi tutte le casse per il tuo Comune. Le schede delle casse le trovi alla voce casse malati.
  5. Chiedi la riduzione dei premi. Con un reddito modesto puoi chiedere al Cantone una riduzione dei premi.

Errori frequenti

  • Non cambiare nulla con un lavoretto. Chi lavora in Svizzera deve assicurarsi qui, anche con la TEAM.
  • Presentare un’assicurazione insufficiente. Il Cantone verifica l’equivalenza. Se manca, non c’è esenzione.
  • Voler revocare l’esenzione. Senza un motivo particolare non è possibile. Rifletti sulla decisione fin dall’inizio.
  • Mancare il termine. Un’affiliazione tardiva può comportare un supplemento di premio.

Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel glossario.

Domande frequenti

Gli studenti stranieri devono stipulare un’assicurazione presso una cassa malati svizzera?

Non per forza. Gli studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito che non lavorano in Svizzera restano nel sistema del loro Paese. Gli studenti di altri Stati devono assicurarsi, a meno che il Cantone li esenti grazie a un’assicurazione privata equivalente.

La tessera europea d’assicurazione malattia basta per studiare in Svizzera?

Sì, se provieni da uno Stato dell’UE o dell’AELS o dal Regno Unito, sei assicurato lì e in Svizzera non eserciti un’attività lucrativa. Con la tessera puoi farti curare in Svizzera.

Cosa succede se lavoro accanto allo studio?

Allora vale il principio del luogo di lavoro: devi assicurarti in Svizzera, anche come studentessa o studente dell’UE. Chi ha un’assicurazione privata equivalente può chiedere un’esenzione al Cantone.

Quanto dura un’esenzione per studenti?

Il Cantone può esentarti per al massimo tre anni. Su richiesta proroga l’esenzione di al massimo altri tre anni. Dopo devi assicurarti in Svizzera.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 2Art. 2 cpv. 4 e 7 OAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1 e 7Art. 1 cpv. 2, art. 7 cpv. 1 OAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 65Art. 65 cpv. 1bis LAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 106Art. 106 OAMalfedlex.admin.ch
  5. UFSP: Assicurazione malattie, studenti stranieri in Svizzerabag.admin.ch
  6. UFSP: premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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