L’essenziale in breve
- Con un permesso L valido almeno tre mesi sei soggetto all’obbligo d’assicurazione in Svizzera.
- Hai tre mesi di tempo dalla notifica al Comune; se ti affili in tempo, l’assicurazione vale retroattivamente dalla notifica.
- I dipendenti con un permesso inferiore a tre mesi devono essere assicurati dall’entrata in Svizzera, salvo che abbiano una protezione equivalente.
- L’assicurazione termina il giorno della partenza notificata, al più tardi il giorno dell’effettiva uscita dalla Svizzera.
- I titolari di un permesso di dimora di breve durata (permesso L) di almeno tre mesi hanno diritto alla riduzione dei premi secondo le regole del Cantone.
Cosa sono i dimoranti temporanei?
I dimoranti temporanei sono cittadini stranieri che vivono in Svizzera con un permesso limitato nel tempo, di regola con il permesso L. Il permesso è di durata limitata e spesso legato a un determinato posto di lavoro. Esempi tipici sono il lavoro stagionale, gli impieghi su progetto o le assunzioni a tempo determinato. Ci sono inoltre persone provenienti da Stati dell’UE e dell’AELS che lavorano in Svizzera al massimo tre mesi e che per farlo non hanno bisogno di un permesso, ma vengono solo notificate (procedura di notifica).
Per l’assicurazione malattie non conta il nome del permesso, ma la durata di validità e il fatto che tu lavori in Svizzera. Chi resta più a lungo rientra, come tutti gli abitanti, nell’assicurazione di base secondo la LAMal. Anche chi lavora solo per breve tempo deve assicurarsi, ma può dimostrare di avere una protezione estera equivalente.
I dimoranti temporanei vanno distinti dai dimoranti con permesso B, che restano più a lungo, dalle frontaliere e dai frontalieri, che vivono all’estero, e dagli studenti stranieri, per i quali valgono regole di esenzione proprie.
Come funziona
| Situazione | Obbligo d’assicurazione | Inizio |
|---|---|---|
| Permesso L valido almeno tre mesi | sì | notifica al Comune, con affiliazione entro tre mesi |
| Permesso L inferiore a tre mesi, dipendente | sì, salvo protezione equivalente | entrata in Svizzera |
| UE/AELS, procedura di notifica fino a tre mesi | sì, salvo protezione equivalente | inizio dell’attività lavorativa |
Il termine più importante è il termine di affiliazione di tre mesi. Se lo rispetti, l’assicurazione vale retroattivamente dal giorno della notifica al Comune. Anche i premi li devi da quel giorno. Se lasci scadere il termine, l’assicurazione inizia solo con l’affiliazione. Le cure nel frattempo le paghi tu. In caso di ritardo ingiustificato la cassa riscuote inoltre un supplemento di premio dal 30 al 50 % del premio, per una durata pari al doppio del ritardo, al massimo cinque anni. Chi non si assicura affatto viene affiliato d’ufficio a una cassa dall’autorità.
Come titolare di un permesso L sei assicurata o assicurato normalmente: stesse prestazioni, libera scelta della cassa, franchigia e modelli assicurativi come tutti gli altri. Il premio dipende dal tuo luogo di domicilio in Svizzera. L’assicurazione termina il giorno della partenza notificata, al più tardi il giorno dell’effettiva uscita dalla Svizzera.
Per i lavoratori provenienti da Germania, Austria, Francia e Italia che rientrano almeno una volta alla settimana nel loro Paese di residenza sono possibili eccezioni. Funzionano come il diritto di opzione dei frontalieri. Sulle altre esenzioni decide su domanda l’autorità del Cantone.
Base legale
L’art. 1 cpv. 2 OAMal elenca chi è soggetto all’obbligo d’assicurazione senza avere domicilio in Svizzera ai sensi del Codice civile: lett. a i cittadini stranieri con un permesso di dimora di breve durata o un permesso di dimora di almeno tre mesi, lett. b i dipendenti con un permesso di dimora di breve durata inferiore a tre mesi senza protezione equivalente, lett. f le persone con un permesso secondo l’Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS da tre mesi e lett. g le persone in procedura di notifica fino a tre mesi senza protezione equivalente.
L’art. 7 OAMal disciplina inizio e fine: termine di tre mesi dalla notifica (cpv. 1), assicurazione dall’entrata in Svizzera per permessi inferiori a tre mesi (cpv. 2), dall’inizio dell’attività lavorativa nella procedura di notifica (cpv. 2bis), fine con la partenza notificata o con l’uscita dal Paese (cpv. 3 e 3bis). L’art. 8 OAMal fissa il supplemento di premio in caso di affiliazione tardiva. L’art. 106 OAMal dà diritto alla riduzione dei premi alle persone con un permesso di almeno tre mesi, se adempiono le condizioni del Cantone.
Esempio: otto mesi a Berna
Ana ha 30 anni (nata nel 1996) e viene dal Portogallo. Ha un impiego a tempo determinato a Berna e riceve un permesso L per il periodo dal 1° marzo al 31 ottobre 2026. Il 2 marzo 2026 si notifica al Comune.
| Passo | Data |
|---|---|
| Notifica al Comune | 02.03.2026 |
| Ultimo giorno per l’affiliazione tempestiva | 02.06.2026 |
| Inizio dell’assicurazione con affiliazione tempestiva | 02.03.2026 |
| Fine dell’assicurazione | partenza notificata, al più tardi uscita dal Paese |
I premi mensili nel Comune di Berna (regione 1) per le persone nate nel 1996, con copertura infortuni, ammontano nel 2026 a (premi 2026, fonte UFSP):
| Franchigia | più conveniente | mediana | più cara |
|---|---|---|---|
| CHF 300 | CHF 545.90 | CHF 609.30 | CHF 758.90 |
| CHF 2'500 | CHF 417.50 | CHF 482.70 | CHF 630.90 |
Cosa significa per te
- Verifica la validità del permesso. Almeno tre mesi significa obbligo con termine, meno di tre mesi significa obbligo dall’entrata in Svizzera, salvo che tu abbia una protezione equivalente.
- Confronta presto. Il termine di tre mesi è stretto. Confronta nel calcolatore dei premi i premi per il tuo Comune e affiliati in tempo. I contatti delle casse sono nelle schede alla pagina Casse malati.
- Scegli la franchigia adatta. Per un soggiorno breve con poche visite mediche, una franchigia più alta abbassa il premio. Tieni però conto della possibile quota a tuo carico.
- Verifica la riduzione dei premi. Con un salario basso puoi presentare una domanda al Cantone. Trovi informazioni alla pagina Riduzione dei premi.
- Notifica la partenza. Prima di partire annuncia la tua partenza al Comune e manda la conferma alla cassa. Maggiori dettagli alla voce domicilio e nella voce sulla partenza.
Errori frequenti
- Contare sull’assicurazione del Paese d’origine. Con un permesso L di almeno tre mesi vale l’obbligo svizzero, anche se sei assicurato a casa tua.
- Calcolare il termine dall’entrata invece che dalla notifica. Determinante è la notifica al Comune, per i permessi brevi l’entrata in Svizzera.
- Affiliarsi dopo il termine e aspettarsi la retroattività. In caso di affiliazione tardiva l’assicurazione inizia solo con l’affiliazione.
- Dimenticare di notificare la partenza. Senza partenza notificata la cassa continua a chiedere i premi finché l’uscita dal Paese non è provata.
Altri termini su estero e frontalieri li trovi nel glossario.
Domande frequenti
I dimoranti temporanei devono avere una cassa malati svizzera?
Sì, se il permesso L è valido almeno tre mesi. Con permessi più brevi l’obbligo vale per i dipendenti dall’entrata in Svizzera, salvo che abbiano una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Da quando vale l’assicurazione per i dimoranti temporanei?
Se ti assicuri entro tre mesi dalla notifica al Comune, l’assicurazione inizia il giorno della notifica. Se ti assicuri più tardi, inizia solo con l’affiliazione e, in caso di ritardo ingiustificato, si aggiunge un supplemento di premio.
I dimoranti temporanei possono farsi esentare dalla cassa malati?
In determinati casi sì, per esempio con un’assicurazione equivalente durante una formazione o un perfezionamento oppure in base a una convenzione di sicurezza sociale. Per le persone provenienti da Germania, Austria, Francia e Italia che rientrano almeno una volta alla settimana nel loro Paese di residenza esiste un diritto di opzione. La domanda va presentata all’autorità del Cantone.
Quando termina la cassa malati per i dimoranti temporanei?
Il giorno della partenza notificata al Comune, in ogni caso il giorno dell’effettiva uscita dalla Svizzera. Chi lavora senza permesso con la procedura di notifica è assicurato fino alla fine dell’attività in Svizzera, al più tardi fino all’uscita dal Paese.
Termini correlati
- Termine di affiliazioneIl termine di affiliazione è il periodo entro cui devi assicurarti presso una cassa malati dopo l’arrivo in Svizzera o dopo la nascita di un figlio. È di tre mesi. Se ti affili in tempo, l’assicurazione di base vale retroattivamente dal giorno dell’acquisizione del domicilio o della nascita.
- Esenzione dall’obbligo d’assicurazioneEsenzione dall’obbligo d’assicurazione significa: nonostante domicilio o lavoro in Svizzera non devi assicurarti presso una cassa malati svizzera. È possibile solo nei casi elencati dall’art. 2 OAMal, per esempio per gli studenti con un’assicurazione estera equivalente, per al massimo 3 anni più 3 anni di proroga. Sulla domanda decide il Cantone.
- Studenti stranieriGli studenti stranieri in Svizzera sono di principio soggetti all’obbligo d’assicurazione malattie, ma possono farsene esentare se hanno una copertura equivalente. Gli studenti dell’UE, dell’AELS e del Regno Unito senza lavoro restano nel sistema del loro Paese con la tessera europea d’assicurazione malattia. Gli studenti di altri Stati chiedono l’esenzione al Cantone, per al massimo tre più tre anni.
- DomicilioIl domicilio è il luogo in cui dimori con l’intenzione di stabilirti durevolmente. Nell’assicurazione malattie decide due cose: se in Svizzera sei soggetto all’obbligo d’assicurazione e quale premio paghi. Con un domicilio in Svizzera devi stipulare l’assicurazione di base entro tre mesi.
Fonti
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 1Art. 1 cpv. 2 lett. a, b, f, g OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 7Art. 7 cpv. 1–3bis OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 8Art. 8 OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 106Art. 106 OAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: lavoratori a breve termine in Svizzerabag.admin.ch
- UFSP: premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
