L’essenziale in breve
- In caso di disoccupazione l’assicurazione di base continua invariata; premi, franchigia e prestazioni restano gli stessi.
- L’assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore di lavoro termina allo scadere del 31° giorno dopo la fine del diritto al salario (art. 3 cpv. 2 LAINF).
- Chi percepisce l’indennità di disoccupazione è assicurato contro gli infortuni tramite la Suva; la cassa di disoccupazione trattiene dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio (art. 22a cpv. 4 LADI).
- In caso di malattia l’assicurazione contro la disoccupazione paga l’indennità giornaliera piena fino al 30° giorno, al massimo 44 indennità giornaliere per termine quadro (art. 28 cpv. 1 LADI).
- Se il tuo reddito diminuisce, puoi chiedere al Cantone un nuovo calcolo della riduzione dei premi (art. 65 cpv. 3 LAMal).
Che cos’è l’assicurazione malattie in caso di disoccupazione?
Si intende la domanda di che cosa succede alla tua copertura assicurativa quando perdi il posto di lavoro. Sono toccate tre assicurazioni, che reagiscono in modo diverso:
- Assicurazione di base secondo la LAMal. Dipende dal domicilio, non dal rapporto di lavoro. Continua invariata.
- Assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Dipende dal rapporto di lavoro. La copertura del datore di lavoro termina e, durante la riscossione dell’indennità di disoccupazione, subentra la Suva.
- Indennità giornaliera per malattia. Un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia collettiva del datore di lavoro termina con l’uscita, a meno che tu non passi a un’assicurazione individuale.
Chi conosce questi nessi evita due problemi tipici: una lacuna nella copertura infortuni e premi pagati due volte per il rischio d’infortunio.
Come funziona
Assicurazione di base. La tua cassa, la tua franchigia e il tuo modello restano. Il premio continui a pagarlo tu; la cassa di disoccupazione non lo assume. La riduzione dei premi del Cantone può aiutare se il tuo reddito diminuisce.
Copertura infortuni. Finché lavori almeno otto ore alla settimana presso un datore di lavoro, tramite lui sei assicurato anche contro gli infortuni nel tempo libero (INP). In questo periodo puoi escludere la copertura infortuni nella cassa malati e risparmiare premio. Dopo la fine del diritto al salario l’assicurazione contro gli infortuni non professionali dura ancora fino al 31° giorno. In seguito vale:
- Con indennità di disoccupazione: l’assicurazione contro gli infortuni inizia il giorno in cui soddisfi per la prima volta i presupposti del diritto. L’assicuratore è la Suva. La cassa di disoccupazione trattiene dall’indennità giornaliera al massimo due terzi del premio e paga il resto. Puoi lasciare esclusa la copertura infortuni nella cassa malati.
- Senza indennità di disoccupazione: dopo il 31° giorno non sei più assicurato secondo la LAINF. La cassa malati copre allora di nuovo automaticamente gli infortuni, con franchigia e aliquota percentuale. Devi comunicarglielo, affinché adegui l’inclusione degli infortuni e il premio. Prima della scadenza puoi stipulare presso il datore di lavoro un’assicurazione mediante accordo, che prolunga l’assicurazione contro gli infortuni non professionali fino a sei mesi.
Se più tardi termina il diritto all’indennità di disoccupazione e non inizi un nuovo impiego, l’assicurazione contro la disoccupazione ti informa che devi comunicarlo alla cassa malati. Dopo il 31° giorno non sei più assicurato secondo la LAINF nemmeno lì.
Malattia e sostituto del salario. Se ti ammali durante la disoccupazione, l’assicurazione contro la disoccupazione paga l’indennità giornaliera piena fino al 30° giorno dall’inizio dell’incapacità al lavoro, entro il termine quadro al massimo 44 indennità giornaliere. In seguito serve un’assicurazione d’indennità giornaliera. Se eri assicurato collettivamente tramite il datore di lavoro, verifica il diritto di passaggio all’assicurazione individuale.
Base legale
Art. 3 cpv. 2 LAINF: l’assicurazione contro gli infortuni cessa allo scadere del 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto almeno alla metà del salario; per le persone disoccupate allo scadere del 31° giorno successivo all’ultima riscossione dell’indennità di disoccupazione. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAINF, per i disoccupati inizia non appena sono soddisfatti i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI. L’art. 3 cpv. 3 LAINF obbliga l’assicuratore a offrire un prolungamento mediante accordo fino a sei mesi. L’art. 13 OAINF fissa il limite di otto ore settimanali per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali.
Art. 22a cpv. 4 LADI: la cassa di disoccupazione trattiene dall’indennità al massimo due terzi del premio per gli infortuni non professionali e lo versa alla Suva insieme al suo terzo. L’art. 28 cpv. 1 LADI disciplina l’indennità giornaliera in caso di malattia.
L’art. 8 LAMal consente di sospendere la copertura infortuni finché sei assicurato a titolo completo secondo la LAINF; secondo il cpv. 2 la cassa malati copre gli infortuni non appena cessa la copertura LAINF. L’art. 10 LAMal obbliga il datore di lavoro e l’assicurazione contro la disoccupazione a informarti sull’obbligo di notifica. Se la tua comunicazione non avviene, la cassa può chiedere il pagamento posticipato della quota di premio per la copertura infortuni, interessi di mora compresi. L’art. 71 LAMal disciplina il passaggio da un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera LAMal, l’art. 65 cpv. 3 LAMal la considerazione dei redditi attuali nella riduzione dei premi.
Esempio: perdita del posto di lavoro a Zurigo
Daniel, 38 anni, abita a Zurigo e ha escluso la copertura infortuni nella cassa malati, perché era assicurato tramite il suo datore di lavoro. Il suo diritto al salario termina il 30.06.2026.
| Periodo | Infortuni coperti da | Cosa deve fare Daniel |
|---|---|---|
| fino al 31.07.2026 | Assicurazione contro gli infortuni non professionali del datore di lavoro precedente (31 giorni) | nulla |
| dall’inizio dell’indennità di disoccupazione | Suva tramite l’assicurazione contro la disoccupazione | nulla, la copertura infortuni presso la cassa resta esclusa |
| se non percepisce alcuna indennità | Cassa malati, con franchigia e aliquota percentuale | informare la cassa, includere la copertura infortuni |
Cosa significa per te
- Chiarire la copertura infortuni. Se percepisci l’indennità di disoccupazione, sei assicurato tramite la Suva. Senza indennità includi la copertura infortuni presso la cassa malati. Come funzionano inclusione ed esclusione lo spiega la pagina Sospendere la copertura infortuni.
- Verificare i premi. Il premio resta, anche senza reddito. Un cambio di cassa, di franchigia o di modello può ridurlo; le scadenze figurano sotto Termini. I dati delle casse li trovi sotto Casse malati.
- Chiedere la riduzione dei premi. Chiedi al Cantone un nuovo calcolo con il tuo reddito attuale. Maggiori informazioni alla voce riduzione dei premi.
- Assicurare l’indennità giornaliera. All’uscita verifica se puoi passare dall’assicurazione d’indennità giornaliera del datore di lavoro a un’assicurazione individuale e rispetta il termine.
Errori frequenti
- Dimenticare la comunicazione alla cassa malati. Se la copertura LAINF termina senza una copertura successiva, devi informare la cassa. Altrimenti può chiedere il pagamento posticipato del premio per la copertura infortuni con gli interessi.
- Pagare due volte per gli infortuni. Mentre percepisci l’indennità di disoccupazione sei coperto tramite la Suva. Un’inclusione degli infortuni presso la cassa non è allora necessaria.
- Voler disdire l’assicurazione di base. È obbligatoria e non dipende dal lavoro.
- Lasciar scadere il diritto di passaggio. Chi manca il termine per il passaggio all’assicurazione individuale d’indennità giornaliera deve assicurarsi da capo e rischia un esame dello stato di salute.
Domande frequenti
Devo comunicare alla mia cassa malati che sono disoccupato?
Per l’assicurazione di base no. Devi però comunicare quando termina la tua assicurazione contro gli infortuni tramite il datore di lavoro o l’assicurazione contro la disoccupazione. In tal caso la cassa malati deve di nuovo coprire gli infortuni e il premio aumenta di conseguenza.
Sono ancora assicurato contro le malattie se non mi annuncio come disoccupato?
Sì. L’assicurazione di base dipende dal domicilio, non dal lavoro. Senza percepire l’indennità di disoccupazione non sei però assicurato contro gli infortuni tramite la Suva, non appena termina la copertura del datore di lavoro.
Chi paga i miei premi quando sono disoccupato?
Tu stesso, come finora. L’indennità di disoccupazione non comprende alcun contributo al premio della cassa malati. Con un reddito basso aiuta la riduzione cantonale dei premi.
Cosa succede se mi ammalo durante la disoccupazione?
I costi del trattamento li assume come sempre l’assicurazione di base. Come sostituto del salario l’assicurazione contro la disoccupazione paga l’indennità giornaliera piena fino al 30° giorno d’incapacità al lavoro, al massimo 44 indennità giornaliere entro il termine quadro.
Termini correlati
- Copertura infortuniLa copertura infortuni è la parte della tua assicurazione di base che paga i costi di cura dopo un infortunio. Se lavori almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro, sei assicurato contro gli infortuni tramite lui secondo la LAINF. In tal caso puoi sospendere la copertura infortuni presso la cassa malati e risparmiare fino al 7 % del premio.
- Infortunio non professionaleUn infortunio non professionale (INP) è ogni infortunio che non avviene al lavoro né su ordine del datore di lavoro, per esempio durante lo sport, in casa o in vacanza. I lavoratori che lavorano almeno otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro sono assicurati obbligatoriamente per questi infortuni secondo la LAINF. Il premio lo deduce il datore di lavoro dal salario.
- Assicurazione d’indennità giornaliera per malattiaL’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia sostituisce una parte del tuo salario se non puoi lavorare a causa di una malattia. È facoltativa e di solito la stipula il datore di lavoro come assicurazione collettiva. Secondo la LAMal l’indennità deve essere versata per almeno 720 giorni nell’arco di 900 giorni. Senza di essa, nel primo anno di servizio il datore di lavoro paga solo tre settimane di salario.
- Diritto di passaggioIl diritto di passaggio ti permette, quando esci da un’assicurazione collettiva, per esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia del tuo datore di lavoro, di passare a un’assicurazione individuale dello stesso assicuratore. Per le assicurazioni d’indennità giornaliera secondo la LAMal è garantito per legge, senza nuove riserve e con un termine di tre mesi. Per i contratti secondo la LCA sono le condizioni contrattuali a stabilire se e come puoi passare.
- Riduzione dei premiLa riduzione dei premi è un contributo del tuo Cantone di domicilio al premio dell’assicurazione di base, se vivi in condizioni economiche modeste. Il Cantone versa il denaro direttamente alla tua cassa malati e la tua fattura diminuisce. Per i figli di famiglie con redditi bassi e medi deve ridurre il premio di almeno l’80 %.
- Continuazione del pagamento del salario in caso di malattiaContinuazione del pagamento del salario in caso di malattia significa: se sei malato senza tua colpa e non puoi lavorare, il tuo datore di lavoro deve continuare a pagarti il salario per un tempo limitato. Nel primo anno di servizio sono almeno tre settimane (art. 324a CO). Molti datori di lavoro sostituiscono quest’obbligo con un’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia, che di solito paga l’80 % del salario.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 3Art. 3 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI), art. 22a e 28Art. 22a e 28 LADIfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 8 e 10Art. 8 e 10 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 71Art. 71 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 65Art. 65 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF), art. 13Art. 13 OAINFfedlex.admin.ch
- UFSP, premi dell’assicurazione malattie 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
