L’essenziale in breve
- Il contributo ai costi di degenza ospedaliera ammonta a CHF 15 per ogni giorno in ospedale (art. 104 cpv. 1 OAMal).
- Per il giorno di dimissione e per i giorni di congedo non è riscosso alcun contributo.
- Bambini, giovani adulti in formazione e donne in caso di maternità non pagano il contributo ai costi di degenza ospedaliera.
- Il contributo si aggiunge a franchigia e aliquota percentuale e non conta per l’importo massimo annuo dell’aliquota percentuale di CHF 700.
Che cos’è il contributo ai costi di degenza ospedaliera?
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera è un importo giornaliero che paghi di tasca tua quando sei ricoverato in ospedale in regime stazionario. Fa parte della partecipazione ai costi legale nell’assicurazione di base, ma si affianca a franchigia e aliquota percentuale come terza parte autonoma. Nella legge si chiama «contributo ai costi di degenza ospedaliera».
L’idea alla base: chi è in ospedale risparmia a casa le spese per il vitto e l’economia domestica. Una parte di questo risparmio la devi versare per i costi dell’ospedale. Per questo il contributo vale per ogni giorno e non in percentuale della fattura.
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera è dovuto solo in caso di trattamento stazionario. È stazionaria una degenza di almeno 24 ore oppure una degenza più breve durante la quale occupi un letto per una notte (art. 3 OCPre). Se torni a casa lo stesso giorno, per esempio dopo un’operazione ambulatoriale, non paghi alcun contributo ai costi di degenza, ma solo franchigia e aliquota percentuale sulla fattura.
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera è una regola dell’assicurazione di base secondo la LAMal. Con le assicurazioni complementari per il reparto semiprivato o privato non ha nulla a che vedere: anche chi è assicurato in reparto semiprivato lo paga, perché la parte della degenza coperta dall’assicurazione di base rimane la stessa.
Come funziona il contributo ai costi di degenza ospedaliera
La cassa malati calcola il contributo dopo la degenza e te lo fattura insieme a franchigia e aliquota percentuale. Sul conteggio delle prestazioni lo vedi come voce separata.
Le regole sono uguali per tutte le casse:
- Importo: CHF 15 al giorno.
- Giorno di dimissione: per il giorno in cui lasci l’ospedale non è riscosso alcun contributo.
- Giorni di congedo: i giorni in cui, durante una degenza più lunga, puoi tornare a casa non contano. Come si calcolano i giorni di congedo dipende dalla struttura tariffale per gli ospedali.
- Nessun limite annuo: a differenza dell’aliquota percentuale, l’ordinanza non fissa alcun importo massimo annuo per il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Il contributo non conta nemmeno per l’importo massimo annuo dell’aliquota percentuale di CHF 700.
Sono esentati tre gruppi: i bambini, i giovani adulti in formazione e le donne per le quali, a causa della maternità, non è riscossa alcuna partecipazione ai costi. La LAMal considera bambini gli assicurati che al 31 dicembre dell’anno non hanno ancora compiuto 19 anni e giovani adulti quelli che a quella data hanno tra 19 e 25 anni (art. 16 cpv. 5 e art. 16a cpv. 1 LAMal).
Base legale
La LAMal prevede il contributo ai costi di degenza ospedaliera nell’art. 64 cpv. 5: oltre a franchigia e aliquota percentuale, gli assicurati versano un contributo ai costi di degenza ospedaliera graduato secondo gli oneri familiari. L’importo lo fissa il Consiglio federale.
Lo ha fatto nell’art. 104 OAMal. Il cpv. 1 fissa il contributo giornaliero a 15 franchi. Il cpv. 1bis esclude il giorno di dimissione e i giorni di congedo. Il cpv. 2 esenta i bambini e i giovani adulti in formazione secondo l’art. 61 cpv. 3 LAMal, nonché le donne per le quali la partecipazione ai costi decade secondo l’art. 64 cpv. 7 LAMal.
L’art. 64 cpv. 7 lett. b LAMal disciplina la maternità: per le prestazioni dalla 13a settimana di gravidanza, durante il parto e fino a otto settimane dopo il parto la cassa non può riscuotere alcuna partecipazione ai costi. Secondo l’art. 105 cpv. 3 OAMal il periodo termina il 56° giorno dopo il parto alle ore 24. Che cosa sia una degenza stazionaria lo stabilisce l’art. 3 dell’Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre).
Esempio: cinque giorni in ospedale
Marco ha 47 anni, ha la franchigia ordinaria di CHF 300 e quest’anno non ha ancora avuto spese mediche. Entra in ospedale il lunedì e ne esce il venerdì. Supponiamo che la quota della cassa malati sulla fattura dell’ospedale ammonti a CHF 8'000 (in un ospedale figurante nell’elenco il Cantone paga la sua quota direttamente all’ospedale e non la addebita a te).
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Franchigia | franchigia ordinaria | CHF 300 |
| Aliquota percentuale | 10 % di CHF 7'700, limitata a CHF 700 | CHF 700 |
| Contributo ai costi di degenza ospedaliera | 4 giorni × CHF 15 (venerdì = giorno di dimissione) | CHF 60 |
| Totale a carico di Marco | CHF 1'060 |
L’esempio mostra: per degenze brevi il contributo ai costi di degenza ospedaliera è piccolo rispetto a franchigia e aliquota percentuale. Per degenze lunghe, per esempio in riabilitazione, cresce invece con ogni giorno, perché non c’è un limite massimo. Con 30 giorni in ospedale sono CHF 435, perché il giorno di dimissione non conta (29 × CHF 15).
Cosa significa per te
Per una degenza ospedaliera pianificata tieni conto di tutte e tre le parti della partecipazione ai costi: la franchigia, l’aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Quale franchigia sia adatta a te dipende dal fatto che tu preveda o no un’operazione l’anno prossimo. Una franchigia più bassa la devi comunicare alla cassa entro il 30 novembre; tutte le scadenze le trovi sotto Termini.
Dopo la degenza controlla il conteggio delle prestazioni:
- Il numero di giorni è corretto? Il giorno di dimissione non può essere fatturato, e nemmeno i giorni di congedo.
- Appartieni a un gruppo esentato? Se hai tra 19 e 25 anni e sei in formazione, invia alla cassa un attestato di formazione, nel caso in cui ti chieda comunque il contributo.
- Si trattava di un parto? In caso di maternità la cassa non può chiedere né franchigia né aliquota percentuale né contributo ai costi di degenza ospedaliera.
Se ricevi prestazioni complementari, il Cantone può assumere la partecipazione ai costi (art. 14 LPC). Con un reddito basso vale inoltre la pena dare un’occhiata alla riduzione dei premi del tuo Cantone.
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera è uguale presso tutte le casse. Le differenze tra le casse riguardano il premio. Quanto paghi presso la tua cassa rispetto alle altre te lo mostra il calcolatore dei premi con i premi ufficiali dell’UFSP. Le informazioni sui singoli assicuratori le trovi nella panoramica Casse malati.
Errori frequenti
- Confondere il contributo ai costi di degenza ospedaliera con l’aliquota percentuale. L’aliquota percentuale è limitata a CHF 700 all’anno, il contributo ai costi di degenza no. Anche se hai esaurito l’aliquota percentuale, paghi CHF 15 per ogni giorno in ospedale.
- Classificare male gli interventi ambulatoriali. Se torni a casa lo stesso giorno, non è dovuto alcun contributo ai costi di degenza ospedaliera. Vale solo per le degenze stazionarie.
- Non sfruttare l’esenzione per la formazione. I giovani adulti in formazione sono esentati. Se la cassa non conosce il tuo stato di formazione, può darsi che ti fatturi comunque il contributo.
- Contare su un’assicurazione complementare. Nessuna assicurazione complementare ospedaliera può assumere il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Lo vieta l’art. 64 cpv. 8 LAMal.
Come costruiamo gli esempi e i calcolatori lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
A quanto ammonta il contributo ai costi di degenza ospedaliera al giorno?
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera ammonta a CHF 15 per ogni giorno in ospedale. L’importo è fissato nell’art. 104 OAMal ed è uguale presso tutte le casse malati.
Devo pagare il contributo ai costi di degenza ospedaliera anche se ho già esaurito la franchigia?
Sì. Il contributo ai costi di degenza ospedaliera è una parte a sé della partecipazione ai costi. Lo devi pagare anche se nello stesso anno hai già raggiunto la franchigia e l’importo massimo annuo dell’aliquota percentuale.
I bambini pagano un contributo ai costi di degenza ospedaliera?
No. I bambini ne sono esentati, come pure i giovani adulti dai 19 ai 25 anni che sono in formazione. L’esenzione figura nell’art. 104 cpv. 2 OAMal.
Il contributo ai costi di degenza ospedaliera vale anche per un parto?
No. Le donne per le quali secondo l’art. 64 cpv. 7 LAMal non è riscossa alcuna partecipazione ai costi non pagano nemmeno il contributo ai costi di degenza ospedaliera. Ciò riguarda le prestazioni in caso di maternità dalla 13a settimana di gravidanza, durante il parto e fino a otto settimane dopo.
Un’assicurazione complementare assume il contributo ai costi di degenza ospedaliera?
No. Secondo l’art. 64 cpv. 8 LAMal le partecipazioni ai costi non possono essere assicurate né presso una cassa malati né presso un’assicurazione privata. Fanno eccezione solo le assunzioni basate su prescrizioni di diritto pubblico della Confederazione o dei Cantoni.
Termini correlati
- Trattamento stazionarioUn trattamento stazionario è una degenza in ospedale di almeno 24 ore oppure una degenza più breve con una notte in un letto d’ospedale. L’assicurazione di base la paga in un ospedale figurante nell’elenco insieme al tuo Cantone di domicilio, che ne assume almeno il 55 %. Tu paghi franchigia, aliquota percentuale e CHF 15 al giorno di contributo ai costi di degenza ospedaliera.
- OspedalizzazioneUn’ospedalizzazione è una degenza ospedaliera stazionaria: resti in ospedale almeno 24 ore o durante la notte. L’assicurazione di base paga la degenza nel reparto comune di un ospedale figurante nell’elenco, insieme al Cantone di domicilio, che ne sostiene almeno il 55 %. Tu paghi franchigia, aliquota percentuale e CHF 15 al giorno di contributo ai costi di degenza ospedaliera.
- Partecipazione ai costiLa partecipazione ai costi è la parte dei costi di trattamento che nell’assicurazione di base paghi tu stesso oltre al premio. È composta dalla franchigia da CHF 300 a CHF 2'500, dall’aliquota percentuale del 10 % fino a un massimo di CHF 700 all’anno e, in caso di degenza ospedaliera, da un contributo di CHF 15 al giorno.
- Aliquota percentualeL’aliquota percentuale è la tua parte del 10 % dei costi che nell’assicurazione di base superano la franchigia. Gli adulti pagano per anno civile al massimo CHF 700 di aliquota percentuale, i bambini al massimo CHF 350. Per i medicamenti cari per i quali esistono preparati più convenienti con lo stesso principio attivo, l’aliquota è del 40 %.
Fonti
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104Art. 104 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 cpv. 5 e 7 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 16aArt. 16a LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre), art. 3Art. 3 OCPrefedlex.admin.ch
- Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): Assicurazione malattiebag.admin.ch
