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Iniziativa per premi meno onerosi

Anche: iniziativa sui premi, iniziativa per premi meno onerosi (iniziativa del 10 %)

In breve

L’iniziativa per premi meno onerosi chiedeva che nessuno pagasse più del 10 % del proprio reddito disponibile per i premi della cassa malati. Popolo e Cantoni l’hanno respinta il 09.06.2024 con il 55,47 % di no. Dal 01.01.2026 vale invece il controprogetto indiretto: ogni Cantone deve destinare alla riduzione dei premi una quota minima dei costi della salute.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un’urna per le schede di voto accanto a una bilancia con monete su un piatto

L’essenziale in breve

  1. L’iniziativa chiedeva un onere dei premi di al massimo il 10 % del reddito disponibile, finanziato per almeno due terzi dalla Confederazione.
  2. Il 09.06.2024 Popolo e Cantoni l’hanno respinta con il 55,47 % di voti contrari.
  3. Il controprogetto vale dal 01.01.2026: ogni Cantone versa per la riduzione dei premi almeno dal 3,5 % al 7,5 % dei costi lordi dell’assicurazione di base dei propri abitanti (art. 65 cpv. 1quater e 1quinquies LAMal).
  4. Nel 2026 e nel 2027 la quota minima è del 3,5 % in tutti i Cantoni.
  5. Ogni Cantone deve stabilire quale quota del reddito disponibile può rappresentare al massimo il premio; se non lo fa entro quattro anni, decide il Consiglio federale.

Che cos’è l’iniziativa per premi meno onerosi?

L’iniziativa per premi meno onerosi, ufficialmente iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)», era un’iniziativa popolare federale del Partito socialista (PS). È stata depositata nel gennaio 2020 e chiedeva che gli assicurati pagassero al massimo il 10 % del loro reddito disponibile per i premi dell’assicurazione di base. La parte eccedente avrebbero dovuto assumerla Confederazione e Cantoni tramite la riduzione dei premi, la Confederazione per almeno due terzi.

Consiglio federale e Parlamento hanno respinto l’iniziativa perché a loro avviso era troppo cara e non creava alcun incentivo a contenere i costi della salute. L’UFSP stimava le spese supplementari annue per Confederazione e Cantoni tra 3,5 e 5 miliardi di franchi. Il 09.06.2024 Popolo e Cantoni hanno respinto l’iniziativa con il 55,47 % di no.

Al suo posto è entrato in vigore un controprogetto indiretto. Modifica la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e obbliga dal 01.01.2026 ogni Cantone a impiegare un importo minimo per la riduzione dei premi. Quando oggi si parla di «sgravio dei premi», spesso si intende questo controprogetto.

Lo stesso giorno è stata votata anche l’iniziativa per un freno ai costi. Questa interveniva sui costi della salute, non sull’onere dei premi per i singoli assicurati.

Come funziona

Confederazione e Cantoni finanziano insieme la riduzione dei premi. La Confederazione paga da anni un contributo fisso del 7,5 % dei costi lordi dell’assicurazione di base. La novità è che anche ogni Cantone deve impiegare una quota minima. Il controprogetto funziona in tre fasi:

  1. Misurare l’onere: per ogni Cantone si calcola quale quota rappresentano in media i premi sul reddito del 40 % degli assicurati con il reddito più basso. La base sono il reddito imponibile secondo l’imposta federale diretta e i premi effettivamente pagati di tutte le forme d’assicurazione.
  2. Ricavare la quota minima: se l’onere è inferiore all’11 %, il Cantone deve destinare alla riduzione dei premi almeno il 3,5 % dei costi lordi dell’assicurazione di base dei propri abitanti. Se è del 18,5 % o più, almeno il 7,5 %. Tra i due valori la quota minima aumenta in modo lineare.
  3. Stabilire l’obiettivo sociale: ogni Cantone deve stabilire quale quota del reddito disponibile può rappresentare al massimo il premio. La legge non prescrive una cifra. Se un Cantone non lo ha fatto quattro anni dopo l’entrata in vigore, la quota la fissa il Consiglio federale.

Per la transizione vale: nei primi due anni civili, cioè nel 2026 e nel 2027, la quota minima è del 3,5 % in tutti i Cantoni. Il calcolo graduato si applica solo in seguito.

Chi beneficia dei mezzi supplementari lo decide il Cantone. Può versare contributi più alti alle persone che ricevono già la riduzione dei premi, alzare i limiti di reddito o fare entrambe le cose. Il controprogetto non ti dà diritto a un importo determinato.

Base legale

L’iniziativa avrebbe modificato la Costituzione federale. Poiché è stata respinta, vale solo il controprogetto, una modifica della LAMal del 29.09.2023, in vigore dal 01.01.2026:

  • Art. 65 cpv. 1ter LAMal: ogni Cantone stabilisce quale quota del reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel Cantone può rappresentare al massimo il premio.
  • Art. 65 cpv. 1quater LAMal: la riduzione dei premi del Cantone deve corrispondere per anno civile a una quota minima dei costi lordi dell’assicurazione di base dei suoi abitanti.
  • Art. 65 cpv. 1quinquies LAMal: la quota minima dipende dall’onere dei premi per il 40 % degli assicurati con il reddito più basso: sotto l’11 % vale il 3,5 %, dal 18,5 % vale il 7,5 %, tra i due in modo lineare.
  • Art. 65 cpv. 1sexies e 1septies LAMal: basi di calcolo (reddito imponibile, premio medio) e quali spese sono computate. Non sono computati l’assunzione di attestati di carenza di beni secondo l’art. 64a cpv. 4 LAMal e la quota del sussidio federale.
  • Art. 66 cpv. 2 LAMal: il sussidio federale ammonta al 7,5 % dei costi lordi dell’assicurazione di base.
  • Disposizione transitoria della modifica del 29.09.2023: nei primi due anni civili vale in tutti i Cantoni una quota minima del 3,5 %; se un Cantone non stabilisce il proprio obiettivo sociale entro quattro anni, lo fa il Consiglio federale.

I dettagli sono disciplinati dall’ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM), adottata dal Consiglio federale il 12.09.2025. Già prima valeva secondo l’art. 65 cpv. 1bis LAMal che i Cantoni riducono di almeno l’80 % i premi dei figli di economie domestiche con redditi bassi e medi e di almeno il 50 % quelli dei giovani adulti in formazione.

Esempio: che cosa avrebbe significato il limite del 10 % e che cosa vale ora

L’iniziativa: Lara, 36 anni, vive nella città di Berna e per l’assicurazione di base con franchigia di CHF 300 paga il premio medio di tutte le offerte: CHF 609.30 al mese, quindi CHF 7'311.60 all’anno (premi 2026, Comune di Berna, regione 1, adulti, con infortuni; fonte UFSP). Con l’iniziativa avrebbe avuto diritto a una riduzione non appena il suo reddito disponibile fosse sceso sotto CHF 73'116, perché il 10 % di questo importo è CHF 7'311.60. Come calcolare il reddito disponibile e quale premio fosse determinante avrebbe dovuto stabilirlo il Parlamento.

Il controprogetto: non agisce direttamente su Lara, ma sul budget cantonale. La tabella mostra la quota minima legale per diversi oneri del 40 % degli assicurati con il reddito più basso (dal 2028; nel 2026 e nel 2027 vale ovunque il 3,5 %).

Onere dei premi del 40 % con il reddito più bassoQuota minima dei costi lordi
sotto l’11 %3,5 %
13 %4,57 %
15 %5,63 %
17 %6,70 %
18,5 % o più7,5 %

Cosa significa per te

Per te non conta l’iniziativa, ma il diritto del tuo Cantone di domicilio. I passi più importanti:

  • Verificare il diritto: se e quanta riduzione dei premi ricevi dipende dal tuo reddito, dalla tua sostanza e dalla tua situazione familiare. Le regole e i termini del tuo Cantone li trovi alla pagina Riduzione dei premi. Fai attenzione a come il tuo Cantone calcola il reddito determinante.
  • Ricontrollare ogni anno: i Cantoni che devono impiegare più denaro possono adeguare i loro limiti. Chi finora per poco non aveva diritto dovrebbe verificare le regole ogni anno.
  • Abbassare il premio: indipendentemente dalla riduzione puoi influire sul premio con cassa, franchigia e modello. Nel calcolatore dei premi vedi tutte le offerte del tuo Comune con i premi ufficiali dell’UFSP.
  • Confrontare le casse: la riduzione la ricevi uguale presso ogni cassa, viene versata direttamente alla cassa. Gli indicatori delle casse sono alla pagina Casse malati.

Errori frequenti

  • Credere che valga il limite del 10 %. L’iniziativa è stata respinta. Un limite massimo nazionale per l’onere dei premi non esiste.
  • Aspettare un aumento automatico. Il controprogetto obbliga il Cantone a un budget minimo, non a un importo determinato per te. A seconda del Cantone devi chiedere tu stesso la riduzione.
  • Sopravvalutare la quota minima 2026. Nel 2026 e nel 2027 vale ovunque il 3,5 %. Il calcolo graduato si applica solo dal 2028.
  • Confondere l’iniziativa con il freno ai costi. L’una voleva limitare l’onere dei premi, l’altra la crescita dei costi. Entrambe sono state respinte, entrambe hanno controprogetti diversi.

Come elaboriamo premi e regole cantonali lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.

Domande frequenti

L’iniziativa per premi meno onerosi è stata accolta?

No. Popolo e Cantoni l’hanno respinta il 09.06.2024 con il 55,47 % di no. Dal 01.01.2026 è in vigore il controprogetto indiretto, che obbliga i Cantoni a contributi minimi per la riduzione dei premi.

Ora pago al massimo il 10 % del mio reddito per il premio?

No, un limite massimo valido in tutta la Svizzera non esiste. Ogni Cantone deve però stabilire da sé quale quota del reddito disponibile può rappresentare al massimo il premio. A quanto ammonta la tua riduzione dipende dal Cantone di domicilio e dal tuo reddito.

Grazie al controprogetto ricevo una riduzione dei premi più alta?

Forse. I Cantoni che finora non raggiungevano la quota minima devono impiegare più denaro. Decidono però da sé se aumentare i contributi esistenti o considerare più persone. I Cantoni che già rispettavano la prescrizione non devono cambiare nulla.

Qual è la differenza rispetto all’iniziativa per un freno ai costi?

L’iniziativa per premi meno onerosi voleva limitare l’onere dei premi per gli assicurati, l’iniziativa per un freno ai costi la crescita dei costi della salute. Entrambe sono state votate il 09.06.2024, entrambe sono state respinte e per entrambe vale dal 2026 un controprogetto.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 65 Riduzione dei premi da parte dei CantoniArt. 65 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 66 Sussidio federaleArt. 66 LAMalfedlex.admin.ch
  3. LAMal, disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023 (riduzione dei premi)Disp. trans. LAMal mod. 29.09.2023fedlex.admin.ch
  4. Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM)fedlex.admin.ch
  5. UFSP: Iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)»bag.admin.ch
  6. UFSP: Modifica della LAMal (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all’iniziativa per premi meno onerosibag.admin.ch
  7. UFSP: Premi 2026 (opendata.swiss)opendata.swiss
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