L’essenziale in breve
- Nella LAMal le levatrici sono fornitrici di prestazioni a sé stanti e fatturano all’assicurazione di base senza prescrizione medica (art. 35 cpv. 2 lett. d LAMal).
- In una gravidanza normale la levatrice può eseguire sette esami di controllo (art. 16 OPre).
- Durante il puerperio l’assicurazione di base assume 10 visite a domicilio, 16 per le primipare, in caso di parto plurimo, parto prematuro o taglio cesareo, sempre nei primi 56 giorni.
- Per la preparazione al parto presso la levatrice sono previsti CHF 150, per la consulenza per l’allattamento tre sedute (art. 14 e 15 OPre).
- Sulle prestazioni della levatrice in caso di maternità la cassa non preleva alcuna partecipazione ai costi (art. 64 cpv. 7 LAMal).
Che cos’è una levatrice?
Una levatrice è una professionista della salute che assiste le donne durante la gravidanza, il parto e il puerperio. In Svizzera necessita di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo la legge sulle professioni sanitarie. Le levatrici lavorano negli ospedali, nelle case per il parto o come indipendenti, e in tal caso vengono anche a casa tua.
Nell’assicurazione malattie le levatrici hanno una posizione particolare. La LAMal le annovera tra i fornitori di prestazioni a sé stanti, accanto a medici, farmacie od ospedali. A differenza per esempio dei fisioterapisti, per la maggior parte delle prestazioni non necessitano di una prescrizione medica. Cosa possono fare a carico dell’assicurazione di base lo stabilisce in modo esaustivo l’ordinanza sulle prestazioni (OPre).
Le prestazioni della levatrice fanno parte delle prestazioni specifiche in caso di maternità. Su di esse la cassa non preleva né franchigia né aliquota percentuale. Ciò vale indipendentemente dalla franchigia che hai scelto e dalla cassa presso cui sei assicurata.
Le assicurazioni complementari possono pagare ulteriori prestazioni legate al parto, per esempio un aiuto domestico o corsi supplementari. Ciò dipende dal contratto, non dalla LAMal.
Come funziona
La levatrice fattura direttamente alla tua cassa o ti invia la fattura, a seconda dell’accordo. Le prestazioni seguono le fasi:
| Fase | Cosa fa la levatrice a carico dell’assicurazione di base |
|---|---|
| Gravidanza | 7 esami di controllo nella gravidanza normale, analisi di laboratorio necessarie, rinvio all’ecografia medica, cardiotocografia se indicata |
| Preparazione | corso di preparazione al parto o colloquio di consulenza su parto, puerperio e allattamento: contributo di CHF 150 |
| Parto | assistenza al parto a domicilio, nella casa per il parto o in ospedale |
| Puerperio | visite a domicilio nei primi 56 giorni: al massimo 10, per le primipare, in caso di parto plurimo, parto prematuro o taglio cesareo al massimo 16; nei primi 10 giorni fino a 5 seconde visite |
| Allattamento | 3 sedute di consulenza per l’allattamento |
| Controllo post parto | un esame tra la 6ª e la 10ª settimana dopo il parto |
| Dopo un aborto spontaneo | dalla 13ª alla 23ª settimana compiuta al massimo 10 visite a domicilio |
La levatrice ti informa che nel primo trimestre è indicato un esame medico. L’ecografia stessa la esegue un medico con il perfezionamento corrispondente. In caso di gravidanza a rischio senza patologia manifesta la levatrice collabora con il medico; se è presente una patologia manifesta, lavora su prescrizione medica.
Se hai bisogno di più visite a domicilio del previsto, per esempio perché l’allattamento non funziona, il medico rilascia una prescrizione. Allora l’assicurazione di base paga anche le visite oltre il numero massimo o dopo i 56 giorni. Secondo l’UFSP anche queste visite valgono come prestazione di maternità senza partecipazione ai costi.
Base legale
L’art. 35 cpv. 2 lett. d della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) annovera le levatrici tra i fornitori di prestazioni dell’assicurazione di base. L’art. 29 cpv. 2 LAMal indica gli esami di controllo effettuati dalle levatrici (lett. a), il parto assistito da una levatrice (lett. b) e la consulenza per l’allattamento (lett. c) come prestazioni specifiche di maternità. L’art. 64 cpv. 7 lett. a LAMal esclude su di esse la partecipazione ai costi.
Quali levatrici possano fatturare lo disciplina l’art. 45 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, due anni di attività pratica sotto la direzione di una levatrice autorizzata e prova dei requisiti di qualità. L’art. 45a OAMal si applica alle organizzazioni di levatrici. L’entità delle prestazioni la fissa l’art. 16 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), con rinvii all’art. 13 (controlli), all’art. 14 (CHF 150 per la preparazione al parto) e all’art. 15 OPre (tre sedute di consulenza per l’allattamento).
Il pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi, adottato dal Parlamento il 21.03.2025, amplia le competenze delle levatrici: dovranno poter impiegare determinati medicamenti, prescrivere analisi e mezzi e apparecchi, nonché assistere madre e bambino dopo il parto anche in caso di malattia. Le disposizioni d’esecuzione la Confederazione le sta ancora elaborando; finché non entrano in vigore, resta determinante l’entità prevista dall’art. 16 OPre.
Esempio: puerperio dopo il primo parto
Elena, 29 anni, ha il suo primo figlio in ospedale e torna a casa dopo tre notti. Ha la franchigia di CHF 2'500. La sua levatrice la assiste durante il puerperio.
| Prestazione | Diritto secondo l’OPre | Elena utilizza | Partecipazione ai costi |
|---|---|---|---|
| Corso di preparazione al parto | contributo di CHF 150 | corso presso la levatrice | CHF 0, il resto del prezzo del corso a suo carico |
| Visite a domicilio in 56 giorni | al massimo 16 (primipara) | 12 visite | CHF 0 |
| Seconde visite nei primi 10 giorni | al massimo 5 | 2 seconde visite | CHF 0 |
| Consulenza per l’allattamento | 3 sedute | 3 sedute | CHF 0 |
| Controllo 6ª–10ª settimana | 1 esame | presso la levatrice | CHF 0 |
Cosa significa per te
Cerca presto durante la gravidanza una levatrice per il puerperio. In alcune regioni le levatrici indipendenti sono molto richieste. Chiedi se è autorizzata secondo l’OAMal; in tal caso può fatturare alla tua cassa.
Verifica il tuo modello assicurativo. In un modello del medico di famiglia, HMO o Telmed valgono regole proprie per l’accesso agli specialisti. Se non le rispetti, la cassa può ridurre le prestazioni. I recapiti della tua cassa li trovi nella scheda sotto Casse malati.
Controlla i conteggi: sulle prestazioni della levatrice non deve figurare alcuna franchigia. Se per l’anno prossimo prevedi un parto, confronta i premi per te e più tardi per il bambino nel calcolatore dei premi. L’affiliazione del neonato la spiega la voce sull’affiliazione prima della nascita; i dettagli sulla consulenza per l’allattamento figurano in una pagina a sé.
Errori frequenti
- Cercare una levatrice troppo tardi. Chi la cerca solo dopo il parto, in alcune regioni non trova più nessuno per i primi giorni a casa.
- Trascurare il numero massimo di visite. Oltre le 10 o 16 visite l’assicurazione di base paga solo con prescrizione medica.
- Ritenere il prezzo del corso interamente assicurato. Per la preparazione al parto l’assicurazione di base paga solo CHF 150.
- Accettare la franchigia sul conteggio. Le prestazioni della levatrice in caso di maternità sono esenti dalla partecipazione ai costi.
- Ignorare le regole del modello. Nel modello del medico di famiglia o HMO una mancata comunicazione alla cassa può portare a riduzioni.
Domande frequenti
La cassa malati paga la levatrice?
Sì. L’assicurazione di base paga i controlli, l’assistenza al parto, la preparazione al parto con CHF 150, tre consulenze per l’allattamento e le visite a domicilio durante il puerperio. Presupposto è che la levatrice sia autorizzata secondo l’OAMal. Non è dovuta alcuna partecipazione ai costi.
Quante visite a domicilio della levatrice assume la cassa malati?
Nei primi 56 giorni dopo il parto al massimo 10, dopo un parto prematuro, un parto plurimo, per le primipare e dopo un taglio cesareo al massimo 16. Nei primi 10 giorni si aggiungono fino a 5 seconde visite nello stesso giorno. Ulteriori visite richiedono una prescrizione medica.
Mi serve un rinvio del medico per la levatrice?
No. Le levatrici sono fornitrici di prestazioni autonome. In caso di gravidanza a rischio senza patologia manifesta la levatrice collabora con il medico, in presenza di una patologia manifesta lavora su prescrizione medica.
Nel modello del medico di famiglia o HMO devo annunciare la levatrice?
Lo disciplinano le condizioni del tuo modello. Le regole per l’accesso diretto alla ginecologa e alla levatrice variano da un modello all’altro. Leggi le condizioni del modello o chiedi alla tua cassa prima di inoltrare la prima fattura della levatrice.
Termini correlati
- GravidanzaDurante la gravidanza l’assicurazione di base paga, oltre alle normali prestazioni in caso di malattia, prestazioni specifiche: sette controlli, due ecografie, CHF 150 per la preparazione al parto, il parto e tre sedute di consulenza per l’allattamento. Su queste prestazioni non si paga la franchigia. Dalla 13a settimana fino a otto settimane dopo il parto sei esonerata da qualsiasi partecipazione ai costi.
- PartoI costi di un parto li assume l’assicurazione di base, in ospedale, in una casa per partorienti o a domicilio. Per le prestazioni di maternità non paghi né franchigia né aliquota percentuale, e nemmeno per i trattamenti dalla 13a settimana di gravidanza fino a 8 settimane dopo il parto. Il bebè devi affiliarlo a una cassa malati entro 3 mesi.
- Consulenza per l’allattamentoLa consulenza per l’allattamento è il sostegno professionale all’allattamento da parte di una levatrice o di un’infermiera con formazione specifica. L’assicurazione di base paga tre sedute come prestazione specifica di maternità. Franchigia e aliquota percentuale non si applicano, qualunque franchigia tu abbia scelto. A ciò si aggiungono le visite a domicilio della levatrice nel puerperio.
- MaternitàNell’assicurazione di base la maternità comprende tutte le prestazioni legate a gravidanza, parto e puerperio: esami di controllo, parto, levatrice, consulenza per l’allattamento e CHF 150 per la preparazione al parto. Su queste prestazioni non paghi né franchigia né aliquota percentuale. Dalla 13a settimana di gravidanza fino a otto settimane dopo il parto la partecipazione ai costi decade anche in caso di malattia.
- Preparazione al partoLa preparazione al parto comprende corsi e colloqui che ti preparano a parto, puerperio e allattamento. L’assicurazione di base paga un contributo di CHF 150 per un corso o per un colloquio di consulenza con una levatrice. Su questo importo non si riscuotono franchigia né aliquota percentuale; quello che il corso costa in più lo paghi tu o un’assicurazione complementare.
Fonti
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 16Art. 16 OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 29 e 35Art. 29 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64 cpv. 7Art. 64 cpv. 7 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 45Art. 45 OAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 13–15Art. 13–15 OPrefedlex.admin.ch
- UFSP: Assicurazione malattie, prestazioni in caso di maternitàbag.admin.ch
- UFSP: Modifica della LAMal, misure di contenimento dei costi – pacchetto 2bag.admin.ch
