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Levatrice

Anche: Ostetrica, Prestazioni della levatrice

In breve

Nell’assicurazione di base la levatrice ti accompagna durante la gravidanza, il parto e il puerperio. Può eseguire autonomamente sette controlli in una gravidanza normale, assistere al parto e visitarti a casa dopo il parto, fino a 16 volte nei primi 56 giorni. Per queste prestazioni non paghi né franchigia né aliquota percentuale.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: borsa della levatrice su una sedia accanto a una copertina per neonato piegata

L’essenziale in breve

  1. Nella LAMal le levatrici sono fornitrici di prestazioni a sé stanti e fatturano all’assicurazione di base senza prescrizione medica (art. 35 cpv. 2 lett. d LAMal).
  2. In una gravidanza normale la levatrice può eseguire sette esami di controllo (art. 16 OPre).
  3. Durante il puerperio l’assicurazione di base assume 10 visite a domicilio, 16 per le primipare, in caso di parto plurimo, parto prematuro o taglio cesareo, sempre nei primi 56 giorni.
  4. Per la preparazione al parto presso la levatrice sono previsti CHF 150, per la consulenza per l’allattamento tre sedute (art. 14 e 15 OPre).
  5. Sulle prestazioni della levatrice in caso di maternità la cassa non preleva alcuna partecipazione ai costi (art. 64 cpv. 7 LAMal).

Che cos’è una levatrice?

Una levatrice è una professionista della salute che assiste le donne durante la gravidanza, il parto e il puerperio. In Svizzera necessita di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione secondo la legge sulle professioni sanitarie. Le levatrici lavorano negli ospedali, nelle case per il parto o come indipendenti, e in tal caso vengono anche a casa tua.

Nell’assicurazione malattie le levatrici hanno una posizione particolare. La LAMal le annovera tra i fornitori di prestazioni a sé stanti, accanto a medici, farmacie od ospedali. A differenza per esempio dei fisioterapisti, per la maggior parte delle prestazioni non necessitano di una prescrizione medica. Cosa possono fare a carico dell’assicurazione di base lo stabilisce in modo esaustivo l’ordinanza sulle prestazioni (OPre).

Le prestazioni della levatrice fanno parte delle prestazioni specifiche in caso di maternità. Su di esse la cassa non preleva né franchigia né aliquota percentuale. Ciò vale indipendentemente dalla franchigia che hai scelto e dalla cassa presso cui sei assicurata.

Le assicurazioni complementari possono pagare ulteriori prestazioni legate al parto, per esempio un aiuto domestico o corsi supplementari. Ciò dipende dal contratto, non dalla LAMal.

Come funziona

La levatrice fattura direttamente alla tua cassa o ti invia la fattura, a seconda dell’accordo. Le prestazioni seguono le fasi:

FaseCosa fa la levatrice a carico dell’assicurazione di base
Gravidanza7 esami di controllo nella gravidanza normale, analisi di laboratorio necessarie, rinvio all’ecografia medica, cardiotocografia se indicata
Preparazionecorso di preparazione al parto o colloquio di consulenza su parto, puerperio e allattamento: contributo di CHF 150
Partoassistenza al parto a domicilio, nella casa per il parto o in ospedale
Puerperiovisite a domicilio nei primi 56 giorni: al massimo 10, per le primipare, in caso di parto plurimo, parto prematuro o taglio cesareo al massimo 16; nei primi 10 giorni fino a 5 seconde visite
Allattamento3 sedute di consulenza per l’allattamento
Controllo post partoun esame tra la 6ª e la 10ª settimana dopo il parto
Dopo un aborto spontaneodalla 13ª alla 23ª settimana compiuta al massimo 10 visite a domicilio

La levatrice ti informa che nel primo trimestre è indicato un esame medico. L’ecografia stessa la esegue un medico con il perfezionamento corrispondente. In caso di gravidanza a rischio senza patologia manifesta la levatrice collabora con il medico; se è presente una patologia manifesta, lavora su prescrizione medica.

Se hai bisogno di più visite a domicilio del previsto, per esempio perché l’allattamento non funziona, il medico rilascia una prescrizione. Allora l’assicurazione di base paga anche le visite oltre il numero massimo o dopo i 56 giorni. Secondo l’UFSP anche queste visite valgono come prestazione di maternità senza partecipazione ai costi.

Base legale

L’art. 35 cpv. 2 lett. d della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) annovera le levatrici tra i fornitori di prestazioni dell’assicurazione di base. L’art. 29 cpv. 2 LAMal indica gli esami di controllo effettuati dalle levatrici (lett. a), il parto assistito da una levatrice (lett. b) e la consulenza per l’allattamento (lett. c) come prestazioni specifiche di maternità. L’art. 64 cpv. 7 lett. a LAMal esclude su di esse la partecipazione ai costi.

Quali levatrici possano fatturare lo disciplina l’art. 45 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal): autorizzazione cantonale all’esercizio della professione, due anni di attività pratica sotto la direzione di una levatrice autorizzata e prova dei requisiti di qualità. L’art. 45a OAMal si applica alle organizzazioni di levatrici. L’entità delle prestazioni la fissa l’art. 16 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre), con rinvii all’art. 13 (controlli), all’art. 14 (CHF 150 per la preparazione al parto) e all’art. 15 OPre (tre sedute di consulenza per l’allattamento).

Il pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi, adottato dal Parlamento il 21.03.2025, amplia le competenze delle levatrici: dovranno poter impiegare determinati medicamenti, prescrivere analisi e mezzi e apparecchi, nonché assistere madre e bambino dopo il parto anche in caso di malattia. Le disposizioni d’esecuzione la Confederazione le sta ancora elaborando; finché non entrano in vigore, resta determinante l’entità prevista dall’art. 16 OPre.

Esempio: puerperio dopo il primo parto

Elena, 29 anni, ha il suo primo figlio in ospedale e torna a casa dopo tre notti. Ha la franchigia di CHF 2'500. La sua levatrice la assiste durante il puerperio.

PrestazioneDiritto secondo l’OPreElena utilizzaPartecipazione ai costi
Corso di preparazione al partocontributo di CHF 150corso presso la levatriceCHF 0, il resto del prezzo del corso a suo carico
Visite a domicilio in 56 giornial massimo 16 (primipara)12 visiteCHF 0
Seconde visite nei primi 10 giornial massimo 52 seconde visiteCHF 0
Consulenza per l’allattamento3 sedute3 seduteCHF 0
Controllo 6ª–10ª settimana1 esamepresso la levatriceCHF 0

Cosa significa per te

Cerca presto durante la gravidanza una levatrice per il puerperio. In alcune regioni le levatrici indipendenti sono molto richieste. Chiedi se è autorizzata secondo l’OAMal; in tal caso può fatturare alla tua cassa.

Verifica il tuo modello assicurativo. In un modello del medico di famiglia, HMO o Telmed valgono regole proprie per l’accesso agli specialisti. Se non le rispetti, la cassa può ridurre le prestazioni. I recapiti della tua cassa li trovi nella scheda sotto Casse malati.

Controlla i conteggi: sulle prestazioni della levatrice non deve figurare alcuna franchigia. Se per l’anno prossimo prevedi un parto, confronta i premi per te e più tardi per il bambino nel calcolatore dei premi. L’affiliazione del neonato la spiega la voce sull’affiliazione prima della nascita; i dettagli sulla consulenza per l’allattamento figurano in una pagina a sé.

Errori frequenti

  • Cercare una levatrice troppo tardi. Chi la cerca solo dopo il parto, in alcune regioni non trova più nessuno per i primi giorni a casa.
  • Trascurare il numero massimo di visite. Oltre le 10 o 16 visite l’assicurazione di base paga solo con prescrizione medica.
  • Ritenere il prezzo del corso interamente assicurato. Per la preparazione al parto l’assicurazione di base paga solo CHF 150.
  • Accettare la franchigia sul conteggio. Le prestazioni della levatrice in caso di maternità sono esenti dalla partecipazione ai costi.
  • Ignorare le regole del modello. Nel modello del medico di famiglia o HMO una mancata comunicazione alla cassa può portare a riduzioni.

Domande frequenti

La cassa malati paga la levatrice?

Sì. L’assicurazione di base paga i controlli, l’assistenza al parto, la preparazione al parto con CHF 150, tre consulenze per l’allattamento e le visite a domicilio durante il puerperio. Presupposto è che la levatrice sia autorizzata secondo l’OAMal. Non è dovuta alcuna partecipazione ai costi.

Quante visite a domicilio della levatrice assume la cassa malati?

Nei primi 56 giorni dopo il parto al massimo 10, dopo un parto prematuro, un parto plurimo, per le primipare e dopo un taglio cesareo al massimo 16. Nei primi 10 giorni si aggiungono fino a 5 seconde visite nello stesso giorno. Ulteriori visite richiedono una prescrizione medica.

Mi serve un rinvio del medico per la levatrice?

No. Le levatrici sono fornitrici di prestazioni autonome. In caso di gravidanza a rischio senza patologia manifesta la levatrice collabora con il medico, in presenza di una patologia manifesta lavora su prescrizione medica.

Nel modello del medico di famiglia o HMO devo annunciare la levatrice?

Lo disciplinano le condizioni del tuo modello. Le regole per l’accesso diretto alla ginecologa e alla levatrice variano da un modello all’altro. Leggi le condizioni del modello o chiedi alla tua cassa prima di inoltrare la prima fattura della levatrice.

Termini correlati

Fonti

  1. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 16Art. 16 OPrefedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 29 e 35Art. 29 LAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64 cpv. 7Art. 64 cpv. 7 LAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 45Art. 45 OAMalfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 13–15Art. 13–15 OPrefedlex.admin.ch
  6. UFSP: Assicurazione malattie, prestazioni in caso di maternitàbag.admin.ch
  7. UFSP: Modifica della LAMal, misure di contenimento dei costi – pacchetto 2bag.admin.ch
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