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Aiuto domestico

Anche: Aiuto in casa, Aiuto nell’economia domestica

In breve

L’aiuto domestico è il sostegno nei lavori come cucinare, pulire, lavare o fare la spesa quando, a causa di malattia, infortunio o dopo un parto, non sei in grado di farli da solo. L’assicurazione di base non lo paga, nemmeno tramite lo Spitex; assume solo le prestazioni di cura. Un contributo lo versano, a seconda del contratto, le assicurazioni complementari e, per chi riceve prestazioni complementari, anche il Cantone.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un cesto della biancheria con biancheria piegata e una scopa in un corridoio luminoso

L’essenziale in breve

  1. L’assicurazione di base paga le prestazioni di cura dello Spitex, ma non i lavori di economia domestica (art. 25a LAMal, art. 7 OPre).
  2. Per le cure di base a domicilio l’assicurazione di base paga CHF 52.60 all’ora a infermieri e organizzazioni Spitex (art. 7a cpv. 1 lett. c OPre).
  3. L’aiuto domestico lo coprono le assicurazioni complementari secondo la LCA, con condizioni e limiti che figurano nel contratto.
  4. Chi riceve prestazioni complementari può farsi rimborsare dal Cantone le spese per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC).

Che cos’è l’aiuto domestico?

Un aiuto domestico ti sostiene nei lavori della vita quotidiana: cucinare, pulire, lavare, fare la spesa, cambiare le lenzuola, talvolta anche accudire i bambini. Nell’assicurazione malattie si tratta della situazione in cui non puoi svolgere questi lavori da solo, temporaneamente o in modo duraturo, per esempio dopo un’operazione, durante una malattia grave, dopo un infortunio o dopo un parto.

Importante è la distinzione tra cure ed economia domestica. Le cure riguardano il tuo corpo e la tua salute: curare le ferite, preparare i medicamenti, aiutarti a lavarti e a vestirti. L’aiuto domestico riguarda la tua abitazione e la tua quotidianità. L’assicurazione di base paga solo le cure. Ciò vale anche quando la stessa organizzazione Spitex fornisce entrambe le cose: deve emettere due fatture separate per le prestazioni dell’assicurazione di base e per le altre prestazioni.

Chi paghi un aiuto domestico dipende quindi dalla tua situazione:

  • Assicurazione complementare. Alcune assicurazioni complementari per cure ambulatoriali contengono un contributo all’aiuto domestico, di solito legato a condizioni come un certificato medico, una durata massima o un importo al giorno. Le regole figurano nel tuo contratto.
  • Prestazioni complementari. Se ricevi prestazioni complementari all’AVS o all’AI, il Cantone rimborsa le spese comprovate per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio.
  • Pagato di tasca propria. In tutti gli altri casi sostieni tu i costi. In determinate circostanze possono contare come spese di malattia nella dichiarazione d’imposta; le regole le fissano le autorità fiscali.

Dopo un parto vale lo stesso. In caso di maternità l’assicurazione di base assume l’assistenza della levatrice e del medico, ma nessun aiuto in casa.

Come funziona

Se dopo una degenza ospedaliera o durante una malattia hai bisogno di aiuto a casa, di solito si procede così:

  1. Valutare il fabbisogno. Lo Spitex valuta durante una visita a domicilio di quali cure hai bisogno. Per le prestazioni di cura dell’assicurazione di base questa valutazione del fabbisogno è obbligatoria.
  2. Cure tramite l’assicurazione di base. Per le prestazioni di cura l’assicurazione di base paga contributi fissi all’ora: CHF 76.90 per valutazione e consulenza, CHF 63.00 per esami e cure, CHF 52.60 per le cure di base. Dei costi delle cure non coperti ti può essere addossato al massimo il 20 % del contributo massimo alle cure fissato dal Consiglio federale; il resto lo disciplina il finanziamento delle cure del Cantone.
  3. Aiuto domestico separato. L’aiuto in casa lo Spitex o un’organizzazione privata lo fattura separatamente. Questa fattura la inoltri alla tua assicurazione complementare, se copre l’aiuto domestico.
  4. Allegare i giustificativi. Chiedi alla tua assicurazione complementare se richiede un certificato medico che attesti che non puoi occuparti dell’economia domestica da solo.

I presupposti delle assicurazioni complementari variano molto. Alcune pagano solo dopo una degenza ospedaliera, altre anche in caso di trattamento ambulatoriale. Alcune riconoscono solo organizzazioni Spitex, altre anche fornitori privati o persone della cerchia familiare. Leggi le condizioni prima di incaricare qualcuno.

Base legale

Nell’assicurazione di base l’art. 25a della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) disciplina le cure in caso di malattia. L’assicurazione fornisce un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente o in una casa di cura sulla base di un comprovato bisogno terapeutico. Secondo l’art. 25a cpv. 5 LAMal, dei costi delle cure non coperti possono essere addossati all’assicurato al massimo il 20 % del contributo massimo alle cure fissato dal Consiglio federale; il finanziamento residuo lo disciplinano i Cantoni.

Quali prestazioni di cura vi rientrano lo elenca in modo esaustivo l’art. 7 cpv. 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre): provvedimenti di valutazione, consulenza e coordinamento, di esame e cura, nonché cure di base, per esempio aiuto nell’igiene personale, nel vestirsi e svestirsi, nel mangiare e nel bere. I lavori di economia domestica come pulire, cucinare o lavare non sono elencati. L’art. 7a cpv. 1 OPre fissa i contributi all’ora: CHF 76.90, CHF 63.00 e CHF 52.60. Secondo l’art. 59 cpv. 2 OAMal servono fatture separate per le prestazioni dell’assicurazione di base e per le altre prestazioni.

Per i beneficiari di prestazioni complementari vale l’art. 14 cpv. 1 lett. b della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC): i Cantoni rimborsano le spese comprovate per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio e in strutture diurne. Per le persone sole che vivono a casa, gli importi massimi cantonali per tali spese di malattia e d’invalidità non possono essere inferiori a CHF 25'000 all’anno, per i coniugi a CHF 50'000 (art. 14 cpv. 3 LPC).

Per le assicurazioni complementari non c’è alcun obbligo legale di coprire l’aiuto domestico. Cosa valga figura nel contratto; secondo l’art. 3 LCA l’assicuratore deve informarti prima della stipulazione sull’estensione e sui limiti della copertura.

Esempio: dieci giorni di aiuto dopo un’operazione

Ruth ha 67 anni, vive da sola e torna a casa dopo un’operazione al ginocchio. Lo Spitex viene per dieci giorni: ogni giorno un’ora di cure di base e due ore di aiuto in casa. La tariffa oraria dell’aiuto domestico di CHF 45 e la prestazione dell’assicurazione complementare le assumiamo a titolo illustrativo; i contributi dell’assicurazione di base sono i valori legali.

PrestazioneEntitàChi pagaImporto
Cure di base10 oreassicurazione di base, CHF 52.60 all’oraCHF 526.00
Aiuto in casa20 ore a CHF 45 (ipotesi)non l’assicurazione di baseCHF 900.00
di cui assicurazione complementare (ipotesi: CHF 60 al giorno)10 giorniassicurazione complementareCHF 600.00
Ruth paga di tasca propria per l’aiuto domesticoRuthCHF 300.00

Cosa significa per te

Pianifica l’aiuto in casa prima di averne bisogno, per esempio prima di un’operazione programmata o prima di un parto.

  1. Verificare il contratto. Controlla nelle tue assicurazioni complementari se l’aiuto domestico è incluso, a quali condizioni e fino a quale importo. Le prestazioni delle casse le confronti sotto Confrontare le assicurazioni complementari.
  2. Far separare le fatture. Fai in modo che cure e aiuto domestico siano fatturati separatamente. Solo così ogni assicurazione può assumere la sua parte.
  3. Considerare i periodi di carenza. Le assicurazioni complementari possono prevedere periodi di carenza, per esempio per le prestazioni in caso di maternità. Una nuova assicurazione stipulata poco prima dell’evento allora non serve.
  4. Chiarire le prestazioni complementari. Se il tuo reddito è scarso, informati presso il servizio PC del tuo Cantone.

L’assicurazione di base resta la base. I suoi premi li confronti nel calcolatore dei premi, le casse le trovi sotto Casse malati. Quale assicurazione complementare copra prestazioni ambulatoriali supplementari lo spiega il termine assicurazione complementare per cure ambulatoriali.

Errori frequenti

  • Confondere lo Spitex con l’aiuto domestico. Lo Spitex offre entrambe le cose, ma l’assicurazione di base paga solo le cure.
  • Informarsi solo dopo l’operazione. Chiarisci prima cosa paga la tua assicurazione complementare e quali giustificativi richiede.
  • Incaricare un aiuto privato senza chiarimenti. Alcuni contratti riconoscono solo determinati fornitori. Informati prima di pagare qualcuno della tua cerchia.
  • Dimenticare le prestazioni complementari. Chi riceve PC ha diritto al rimborso delle spese comprovate per l’aiuto a domicilio. Informati presso il servizio PC del tuo Cantone.

Come costruiamo gli esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

La cassa malati paga un aiuto domestico?

L’assicurazione di base no. Assume solo prestazioni di cura come l’igiene personale, la cura delle ferite o la somministrazione di medicamenti. Un aiuto domestico lo paga solo un’assicurazione complementare che include questa prestazione, alle condizioni del contratto.

Dopo il parto mi viene pagato un aiuto domestico?

Non dall’assicurazione di base. Alcune assicurazioni complementari versano dopo un parto un contributo all’aiuto domestico. Verifica nel tuo contratto se la prestazione è inclusa, per quanto tempo vale e se è previsto un periodo di carenza.

Lo Spitex è la stessa cosa dell’aiuto domestico?

No. Le organizzazioni Spitex offrono spesso entrambe le cose, cure e aiuto in casa. L’assicurazione di base paga però solo la parte di cure. L’aiuto in casa lo Spitex lo fattura separatamente.

Chi paga se non posso permettermi un aiuto domestico?

Se ricevi prestazioni complementari all’AVS o all’AI, il Cantone rimborsa le spese comprovate per l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio. I Cantoni stabiliscono quali spese sono rimborsate. Informazioni le fornisce il servizio PC del tuo Cantone.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25aArt. 25a LAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 7Art. 7 OPrefedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 7aArt. 7a OPrefedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 59Art. 59 cpv. 2 OAMalfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), art. 14Art. 14 LPCfedlex.admin.ch
  6. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 3Art. 3 LCAfedlex.admin.ch
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