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Glossario · Costi e premiArt. 42 cpv. 3 LAMal

Copia della fattura

Anche: copia della fattura del medico

In breve

La copia della fattura è la copia di una fattura del medico, dell’ospedale o della farmacia che va direttamente alla cassa malati. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni deve inviarti questa copia senza che tu la chieda, in forma elettronica o su richiesta gratuitamente su carta. Così puoi verificare cosa è stato fatturato prima che la cassa ti chieda indietro franchigia e 10 % di aliquota percentuale.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: due fogli di carta identici leggermente sfalsati uno sopra l’altro su una scrivania

L’essenziale in breve

  1. Se una fattura va direttamente alla cassa (terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve inviarti una copia senza che tu la chieda (art. 42 cpv. 3 LAMal).
  2. La cassa può inviare la copia al suo posto, se così è convenuto tra cassa e fornitore di prestazioni.
  3. Su richiesta ricevi la fattura gratuitamente su carta (art. 42 cpv. 3ter LAMal).
  4. La fattura deve contenere le date delle cure, le prestazioni fornite e le diagnosi necessarie ed essere comprensibile per te (art. 59 OAMal).

Che cos’è una copia della fattura?

Una copia della fattura è la copia di una fattura per prestazioni mediche il cui originale non va a te, ma direttamente alla tua cassa malati. La ricevi a titolo informativo e di controllo. Non è un invito al pagamento, anche se assomiglia a una fattura, spesso con la dicitura «copia» o «copia della fattura per la paziente/il paziente».

Lo sfondo sono i due sistemi di fatturazione dell’assicurazione di base. Nel sistema del terzo garante lo studio medico ti invia la fattura, tu la paghi e poi la inoltri alla cassa, che ti rimborsa la sua parte. Nel sistema del terzo pagante la fattura va direttamente alla cassa, che paga il fornitore di prestazioni. Proprio in questo caso ricevi la copia della fattura. Per le cure stazionarie la cassa deve sempre direttamente la sua parte; negli altri ambiti il sistema dipende da ciò che casse e fornitori di prestazioni hanno convenuto.

La copia della fattura rientra nell’assicurazione di base secondo la LAMal. Per le prestazioni delle assicurazioni complementari valgono le condizioni contrattuali della cassa, che prevedono spesso procedure simili. Secondo l’OAMal il fornitore di prestazioni deve comunque emettere fatture separate per le prestazioni dell’assicurazione di base e per le altre prestazioni.

Come funziona

La procedura nel terzo pagante si svolge in tre fasi:

  1. Fattura alla cassa. Dopo la cura, lo studio medico, l’ospedale o la farmacia invia la fattura in forma elettronica alla tua cassa malati.
  2. Copia a te. Contemporaneamente devi ricevere una copia, senza doverla chiedere. La copia può arrivare anche in forma elettronica, per esempio tramite un portale clienti. Cassa e fornitore di prestazioni possono convenire che sia la cassa a inviarti la copia.
  3. Conteggio delle prestazioni. La cassa esamina la fattura, la paga e ti invia un conteggio delle prestazioni. Vi figura quanto è stato computato sulla tua franchigia e quanta aliquota percentuale devi. Questa parte la cassa te la chiede indietro.

La fattura deve essere strutturata in modo che tu possa capirla. Contiene la data di ogni cura, le prestazioni fornite con il grado di dettaglio previsto dalla tariffa, le diagnosi e le procedure necessarie per la tariffa, il numero della tua tessera d’assicurato e il tuo numero AVS. Tipo, durata e contenuto della cura devono essere presentati in modo comprensibile.

I dati medici sono delicati. Puoi esigere che il fornitore di prestazioni comunichi i dati medici solo al medico di fiducia della cassa e non al personale amministrativo.

Base legale

L’art. 42 LAMal disciplina la fatturazione. Secondo il cpv. 1, salvo convenzione contraria, sei tu debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni (terzo garante). Secondo il cpv. 2 cassa e fornitore di prestazioni possono convenire che debitore della rimunerazione sia la cassa (terzo pagante); in caso di cura stazionaria la cassa deve in ogni caso la sua parte. L’art. 42 cpv. 3 LAMal esige una fattura dettagliata e comprensibile e stabilisce: nel terzo pagante il fornitore di prestazioni deve trasmettere all’assicurato, senza che questi lo chieda, una copia della fattura inviata alla cassa. La cassa può assumersene il compito, se convenuto, e la trasmissione può avvenire in forma elettronica.

L’art. 42 cpv. 3ter LAMal prescrive la trasmissione elettronica al debitore e ti dà il diritto di ricevere su richiesta la fattura gratuitamente su carta. Secondo l’art. 42 cpv. 5 LAMal il fornitore di prestazioni, se lo chiedi, deve comunicare i dati medici solo al medico di fiducia della cassa. Il contenuto della fattura lo concretizza l’art. 59 OAMal, compreso l’obbligo di fatture separate (cpv. 2) e di comprensibilità (cpv. 4).

Esempio: fisioterapia con franchigia alta

Sara ha 29 anni e ha scelto la franchigia di CHF 2'500. Nel marzo 2026 segue nove sedute di fisioterapia prescritte dal medico. Lo studio fattura nel sistema del terzo pagante. Ipotizziamo che la fattura ammonti a CHF 480.

FaseChiCosa succede
1Studio → cassaFattura di CHF 480 inviata in forma elettronica alla cassa
2Studio → SaraCopia della fattura di CHF 480, nessun pagamento dovuto
3Cassa → studioLa cassa paga CHF 480
4Cassa → SaraConteggio delle prestazioni: CHF 480 computati sulla franchigia
5Sara → cassaSara rimborsa CHF 480 alla cassa

Cosa significa per te?

Non archiviare le copie delle fatture senza leggerle. Confronta data, numero di cure e prestazioni con ciò che hai effettivamente ricevuto. Le voci poco chiare te le spiega il fornitore di prestazioni; la legge esige una fattura comprensibile.

Conserva la copia finché arriva il conteggio delle prestazioni della cassa e confronta i due documenti. Se gli importi non coincidono o manca una copia, chiedi. Se non arriva alcuna copia della fattura benché la cassa abbia conteggiato una prestazione, puoi chiederla al fornitore di prestazioni o alla cassa.

Le fatture indirizzate a te (terzo garante) non sono copie. Queste le paghi e le inoltri alla cassa con il giustificativo di rimborso. Come la tua cassa tratta le fatture e tramite quali canali la raggiungi è indicato nelle schede delle casse malati. I risultati dei nostri strumenti li puoi salvare nel tuo conto. Se con la cassa non vai avanti, l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie ti aiuta gratuitamente.

Errori frequenti

  • Pagare la copia. La copia della fattura non è un invito al pagamento. Se la paghi comunque, paghi due volte non appena la cassa invia la sua richiesta di rimborso.
  • Inoltrare la copia alla cassa. La cassa ha già l’originale. Giustificativi inoltrati due volte portano solo a domande di chiarimento.
  • Non segnalare gli errori. Le prestazioni fatturate in modo errato le paghi anche tu tramite franchigia e aliquota percentuale. Segnala gli errori prima al fornitore di prestazioni, poi alla cassa.
  • Rinunciare alla carta, benché ti serva. La forma cartacea su richiesta è gratuita. Nessuno può fatturarti una tassa per questo.

Come trattiamo giustificativi e dati lo spieghiamo sotto Come calcoliamo.

Domande frequenti

Devo inoltrare la copia della fattura alla cassa malati?

No. La copia della fattura serve solo per il tuo controllo; l’originale la cassa ce l’ha già. Devi inoltrare solo le fatture indirizzate a te (terzo garante).

Perché ricevo una copia della fattura che non devo pagare?

Perché nel sistema del terzo pagante la legge esige che tu veda di persona ogni fattura inviata alla cassa. Devi pagare solo quando la cassa, con il conteggio delle prestazioni, ti fattura franchigia e aliquota percentuale.

Cosa faccio se sulla copia della fattura figurano prestazioni che non ho ricevuto?

Chiedi prima al fornitore di prestazioni e pretendi una spiegazione o una correzione. Se l’errore resta, segnalalo alla tua cassa malati; la cassa esamina la fattura e può respingerla. In caso di controversia con la cassa ti aiuta l’Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattie.

Posso chiedere la copia della fattura su carta?

Sì. I fornitori di prestazioni trasmettono le fatture di principio in forma elettronica, ma su richiesta devono inviartele gratuitamente su carta.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 42Art. 42 cpv. 3 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 59Art. 59 OAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 LAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
  5. Ufficio di mediazione dell’assicurazione malattieom-kv.ch
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