L’essenziale in breve
- Salvo altro accordo, sei tu debitore della fattura nei confronti del medico e hai diritto al rimborso da parte della cassa (terzo garante, art. 42 cpv. 1 LAMal).
- Se paga direttamente la cassa (terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve inviarti spontaneamente una copia della fattura (art. 42 cpv. 3 LAMal).
- Per notificare le prestazioni non ti serve alcun modulo (art. 42 cpv. 6 LAMal).
- Il diritto alle prestazioni arretrate si estingue 5 anni dopo la fine del mese per il quale sono dovute (art. 24 cpv. 1 LPGA).
- Inoltra anche le fatture sotto la franchigia: solo così contano per franchigia e aliquota percentuale.
Che cos’è l’inoltro di una fattura medica?
Inoltrare una fattura medica significa: invii alla cassa malati la fattura di una medica, di una terapista o di un altro fornitore di prestazioni, affinché assuma i costi dell’assicurazione di base o li computi sulla tua franchigia. Se devi farlo dipende da chi è debitore della fattura.
In Svizzera esistono due sistemi. Nel sistema del terzo garante lo studio medico invia la fattura a te. La paghi e inoltri il giustificativo di rimborso alla cassa. La cassa ti rimborsa la parte che le spetta dopo franchigia e aliquota percentuale. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni fattura direttamente alla cassa; la cassa ti fattura poi la tua quota. Il terzo garante vale sempre quando cassa e fornitore di prestazioni non hanno convenuto altro. Quale sistema vale lo vedi sulla fattura. Nei trattamenti stazionari in ospedale la cassa è sempre debitrice diretta della sua quota.
Il termine fattura medica sta qui per tutte le fatture dell’assicurazione di base: studi medici, fisioterapia, laboratorio, farmacia, Spitex o levatrice. Per le assicurazioni complementari valgono le regole del tuo contratto; molte casse trattano entrambe le parti in un unico passaggio.
Come funziona
- Ricevere la fattura. La fattura deve essere dettagliata e comprensibile. Indica tra l’altro le date del trattamento, le prestazioni secondo la tariffa, le diagnosi nella misura in cui sono necessarie per la tariffa e il numero della tua tessera d’assicurato. Le prestazioni dell’assicurazione di base e le altre prestazioni devono figurare su due fatture separate.
- Controllare la fattura. Data e prestazioni sono corrette? Sei stato davvero in trattamento così a lungo? I dubbi li chiarisci prima con lo studio.
- Pagare. Nel sistema del terzo garante sei debitore dell’importo nei confronti del fornitore di prestazioni entro il termine di pagamento indicato sulla fattura.
- Inoltrare. Il giustificativo di rimborso lo invii per posta oppure lo carichi nel portale clienti o nell’app della tua cassa. Non serve alcun modulo.
- Conteggio. La cassa verifica la fattura, conteggia franchigia e aliquota percentuale e ti invia un conteggio delle prestazioni. Se resta un importo a tuo favore, te lo versa.
Dal 01.07.2026 la LAMal obbliga i fornitori di prestazioni a trasmettere le fatture al debitore per via elettronica. Su richiesta le ricevi gratuitamente su carta. Lo standard comune per la trasmissione elettronica devono ancora convenirlo fornitori di prestazioni e assicuratori; se non ci riescono entro 2 anni, lo stabilisce il Consiglio federale.
Nel sistema del terzo pagante non devi inoltrare nulla. Ricevi però una copia della fattura. Controllala comunque: solo tu sai se il trattamento si è svolto così.
Base legale
L’art. 42 cpv. 1 LAMal stabilisce: salvo diverso accordo tra cassa e fornitore di prestazioni, gli assicurati sono debitori della rimunerazione e hanno diritto al rimborso da parte della cassa (terzo garante). Secondo l’art. 42 cpv. 2 LAMal cassa e fornitore di prestazioni possono convenire che debitrice sia la cassa (terzo pagante); in caso di cura stazionaria la cassa è in ogni caso debitrice della sua quota.
L’art. 42 cpv. 3 LAMal esige una fattura dettagliata e comprensibile. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni deve inviarti spontaneamente una copia della fattura. L’art. 42 cpv. 3ter LAMal, in vigore dal 01.07.2026, prescrive la trasmissione elettronica e ti dà diritto a una fattura cartacea gratuita. Secondo l’art. 42 cpv. 5 LAMal puoi chiedere che le indicazioni mediche vengano trasmesse solo al medico di fiducia della cassa. L’art. 42 cpv. 6 LAMal stabilisce che per notificare le prestazioni non serve alcun modulo.
Quali indicazioni deve contenere una fattura lo stabilisce l’art. 59 OAMal. Il termine risulta dall’art. 24 cpv. 1 LPGA: il diritto alle prestazioni arretrate si estingue 5 anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione era dovuta. Per l’attribuzione a franchigia e aliquota percentuale conta, secondo l’art. 103 cpv. 3 OAMal, la data del trattamento.
Esempio: tre fatture in un anno
Jonas, 29 anni, ha una franchigia di CHF 1'000. Nel 2026 riceve tre fatture nel sistema del terzo garante. Il calcolo utilizza i valori previsti dalla legge (10 % di aliquota percentuale).
| Fattura | Importo | Sulla franchigia | Aliquota percentuale del 10 % | Rimborso della cassa |
|---|---|---|---|---|
| Medico di famiglia, febbraio | CHF 180 | CHF 180 | CHF 0 | CHF 0 |
| Dermatologa, maggio | CHF 420 | CHF 420 | CHF 0 | CHF 0 |
| Fisioterapia, settembre | CHF 900 | CHF 400 | CHF 50 | CHF 450 |
| Totale | CHF 1'500 | CHF 1'000 | CHF 50 | CHF 450 |
Cosa significa per te
- Inoltrare tutto. Anche le piccole fatture sotto la franchigia vanno alla cassa. Inoltrarle una volta al mese mantiene basso l’onere.
- Usare i canali digitali. Molte casse offrono un portale clienti o un’app in cui fotografi e carichi i giustificativi. La panoramica delle casse malati mostra dove raggiungi la tua cassa.
- Raccogliere i giustificativi. Nel conto su die-krankenkasse.ch puoi archiviare le fatture e mantieni la visione d’insieme del tuo anno.
- Controllare il conteggio delle prestazioni. Confronta il conteggio con le tue fatture. Se manca qualcosa o è stato conteggiato in modo errato, rivolgiti alla cassa.
- Riconsiderare la franchigia. Se a fine anno vedi che i tuoi costi sono regolarmente sopra o sotto la franchigia, verifica con il calcolatore dei premi un’altra franchigia per l’anno successivo. Le scadenze figurano sotto Termini.
Errori frequenti
- Buttare via le fatture sotto la franchigia. Mancano poi nella somma annua e la cassa inizia a pagare più tardi.
- Considerare la fattura un affare della cassa. Nel sistema del terzo garante sei debitore dell’importo nei confronti del medico, anche se la cassa non ha ancora pagato.
- Ignorare la copia nel sistema del terzo pagante. La copia della fattura è il tuo unico strumento per riconoscere conteggi errati.
- Aspettare troppo. Dopo 5 anni il diritto è estinto. E più tardi inoltri, più è difficile chiarire gli errori con lo studio.
- Dimenticare l’assicurazione complementare. Prestazioni come occhiali o medicina complementare passano per l’assicurazione complementare. Inoltra anche questi giustificativi, se ne hai una.
Come lavoriamo con cifre ed esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.
Domande frequenti
Come inoltro una fattura medica alla cassa malati?
Per posta, tramite il portale clienti o l’app della tua cassa. Invii il giustificativo di rimborso, cioè la parte della fattura destinata alla cassa. Non ti serve un modulo particolare.
Devo inoltrare le fatture sotto la franchigia?
Sì. È vero che la cassa allora non ti versa nulla, ma computa l’importo sulla tua franchigia. Non appena la somma dell’anno supera la franchigia, la cassa inizia a pagare.
Quanto tempo ho per inoltrare una fattura?
Il diritto alle prestazioni si estingue 5 anni dopo la fine del mese per il quale sono dovute. Inoltra comunque le fatture in tempi brevi, così la tua franchigia resta aggiornata e riconosci presto eventuali errori.
Devo pagare la fattura prima di inoltrarla?
La legge non lo esige. Nel sistema del terzo garante sei però debitore dell’importo nei confronti del medico entro il termine di pagamento indicato sulla fattura, indipendentemente da quando la cassa rimborsa.
Termini correlati
- Giustificativo di rimborsoIl giustificativo di rimborso è l’esemplare di una fattura del medico o del terapista che mandi alla tua cassa malati perché ti rimborsi la sua parte. Appartiene al sistema del terzo garante: paghi tu la fattura e chiedi indietro il denaro. Prima di versarti il resto, la cassa deduce la franchigia e il 10 % di aliquota percentuale.
- Terzo garanteIl terzo garante (tiers garant) è il sistema di fatturazione in cui paghi tu la fattura del medico e poi la inoltri alla cassa malati per il rimborso. Secondo l’art. 42 cpv. 1 LAMal vale sempre quando cassa e fornitore di prestazioni non hanno convenuto altrimenti. La cassa ti rimborsa l’importo dedotti franchigia e aliquota percentuale del 10 %.
- Copia della fatturaLa copia della fattura è la copia di una fattura del medico, dell’ospedale o della farmacia che va direttamente alla cassa malati. Nel sistema del terzo pagante il fornitore di prestazioni deve inviarti questa copia senza che tu la chieda, in forma elettronica o su richiesta gratuitamente su carta. Così puoi verificare cosa è stato fatturato prima che la cassa ti chieda indietro franchigia e 10 % di aliquota percentuale.
- Conteggio delle prestazioniIl conteggio delle prestazioni è lo scritto con cui la cassa malati ti mostra quali fatture ha esaminato, che cosa paga e quale parte resta a tuo carico. Indica per ogni trattamento la franchigia e l’aliquota percentuale del 10 % e ti chiede la tua quota se la cassa ha pagato la fattura direttamente.
- FranchigiaLa franchigia è l’importo che nell’assicurazione di base paghi tu stesso ogni anno civile, prima che la cassa malati partecipi ai costi. Gli adulti hanno una franchigia di almeno CHF 300 e possono scegliere fino a CHF 2'500. Una franchigia più alta abbassa il premio, ma aumenta la tua parte quando ti ammali.
- RimborsoRimborso significa che la cassa malati ti restituisce costi che hai pagato tu dal medico o in terapia. Inoltri la fattura, la cassa deduce la franchigia e il 10 % di aliquota percentuale e ti versa il resto. Hai diritto al rimborso fino a cinque anni dalla fine del mese del trattamento.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 42Art. 42 LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 59Art. 59 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), art. 24Art. 24 LPGAfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
