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Interruzione di gravidanza

Anche: Aborto, Interruzione volontaria di gravidanza

In breve

Un’interruzione di gravidanza non punibile secondo l’art. 119 CP è pagata dall’assicurazione di base come una cura in caso di malattia. Ciò vale presso ogni cassa malati. Nelle prime dodici settimane decide la donna stessa su richiesta scritta. Franchigia e 10 % di aliquota percentuale si applicano come per qualsiasi altra cura.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un unico giglio bianco in un vaso di vetro su un davanzale chiaro

L’essenziale in breve

  1. L’assicurazione di base paga un’interruzione non punibile della gravidanza come una cura in caso di malattia (art. 30 LAMal).
  2. Entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione l’interruzione non è punibile su richiesta scritta della donna (art. 119 cpv. 2 CP).
  3. Franchigia e aliquota percentuale si applicano come in caso di malattia: per gli adulti al massimo CHF 700 di aliquota percentuale all’anno, in aggiunta alla franchigia.
  4. Puoi chiedere che le indicazioni mediche siano comunicate solo al medico di fiducia della cassa (art. 42 cpv. 5 LAMal).

Che cos’è un’interruzione di gravidanza?

Un’interruzione di gravidanza, nel linguaggio corrente aborto, è la conclusione medica di una gravidanza. In Svizzera non è punibile a determinate condizioni. Queste condizioni figurano nel Codice penale. L’assicurazione malattie vi si ricollega: se l’interruzione non è punibile, l’assicurazione di base ne assume i costi.

Un’interruzione non è punibile in due casi. Primo, entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione, se la gestante la chiede per scritto e fa valere uno stato di angustia. La esegue un medico abilitato a esercitare la professione. Secondo, anche più tardi, se in base al giudizio di un medico è necessaria per evitare il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Più la gravidanza è avanzata, più grave deve essere questo pericolo.

L’interruzione fa parte dell’assicurazione di base, non dell’assicurazione complementare. Non devi quindi né stipulare un’assicurazione particolare né rispondere a un questionario sanitario. Tutte le casse pagano le stesse prestazioni. L’interruzione va distinta dalle prestazioni in caso di maternità, che valgono per una gravidanza portata a termine e sono esenti dalla partecipazione ai costi.

Come funziona

La procedura fino all’assunzione dei costi si presenta così:

  1. Colloquio e consulenza. Il medico tiene personalmente un colloquio approfondito, ti informa sui rischi per la salute e ti consegna, contro firma, un opuscolo. Contiene i consultori gratuiti, gli organismi che forniscono un aiuto morale o materiale e informazioni sull’adozione.
  2. Richiesta scritta. Nelle prime dodici settimane serve la tua richiesta scritta. Se hai meno di 16 anni, il medico si assicura che tu ti sia rivolta a un consultorio specializzato per minorenni. Se una donna è incapace di discernimento, serve il consenso del suo rappresentante legale.
  3. Esecuzione. L’interruzione avviene con medicamenti o chirurgicamente in uno studio medico o in un ospedale che il Cantone ha designato a tale scopo.
  4. Fatturazione. Lo studio o l’ospedale fatturano tramite l’assicurazione di base, spesso direttamente alla cassa. Ricevi una copia della fattura e più tardi un conteggio delle prestazioni con la tua quota.

L’interruzione è annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria, senza il tuo nome. L’Ufficio federale di statistica pubblica i dati ogni anno.

Base legale

L’art. 30 LAMal stabilisce: in caso d’interruzione non punibile della gravidanza ai sensi dell’art. 119 CP, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume gli stessi costi delle prestazioni in caso di malattia. Le condizioni della non punibilità figurano nell’art. 119 cpv. 1 e 2 CP. L’art. 119 cpv. 4 CP obbliga i Cantoni a designare gli studi medici e gli ospedali che possono praticare correttamente le interruzioni e fornire una consulenza approfondita. L’art. 120 CP elenca gli obblighi del medico prima dell’intervento, tra cui la richiesta scritta, la consulenza, l’opuscolo e il consultorio per le giovani di meno di 16 anni.

Per i costi vale la normale partecipazione ai costi secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal: franchigia e 10 % di aliquota percentuale, al massimo CHF 700 all’anno per gli adulti e CHF 350 per i bambini (art. 103 cpv. 2 OAMal). L’esenzione secondo l’art. 64 cpv. 7 LAMal riguarda le prestazioni specifiche di maternità e le prestazioni a partire dalla 13a settimana di gravidanza. Dopo un’interruzione indicata dal profilo medico dalla 13a fino alla 23a settimana compresa, una levatrice può effettuare fino a 10 visite a domicilio a carico dell’assicurazione di base (art. 16 cpv. 1 lett. abis OPre). Sulla protezione dei dati: secondo l’art. 42 cpv. 5 LAMal, su tua richiesta il fornitore di prestazioni deve comunicare le indicazioni mediche solo al medico di fiducia della cassa.

Esempio: partecipazione ai costi con due franchigie

Lea ha 27 anni e nell’anno in corso non ha ancora avuto spese per la salute. La sua interruzione di gravidanza nell’ottava settimana costa CHF 800. L’importo è scelto liberamente, perché i costi variano secondo il metodo e la tariffa; franchigia e aliquota percentuale seguono la legge.

FranchigiaQuota franchigiaAliquota percentuale 10 %Quota di LeaLa cassa paga
CHF 300CHF 300CHF 50CHF 350CHF 450
CHF 1'500CHF 800CHF 0CHF 800CHF 0
CHF 2'500CHF 800CHF 0CHF 800CHF 0

Cosa significa per te

Non ti serve un’assicurazione particolare. Importanti sono questi punti:

  1. Tieni conto della tua franchigia. Se hai una franchigia alta, spesso paghi l’interruzione interamente da te. Se finanziariamente è difficile, chiedi un sostegno al consultorio o un pagamento rateale alla cassa.
  2. Inoltra le fatture. Anche se resti sotto la franchigia, invia la fattura alla cassa. Viene computata sulla tua franchigia.
  3. Fai attenzione alla protezione dei dati. Puoi chiedere che le diagnosi vadano solo al medico di fiducia. Chiedi alla cassa a chi invia i conteggi, soprattutto se sei assicurata tramite la famiglia.
  4. Pensa alla franchigia per l’anno prossimo. Una franchigia più bassa la scegli entro il 30 novembre; tutte le scadenze le trovi sotto Termini.

L’assicurazione di base è uguale presso tutte le casse. Se vuoi confrontare i premi, usa il calcolatore dei premi con i dati ufficiali dell’UFSP. Gli indicatori su servizio e finanze delle casse li trovi sotto Casse malati.

Errori frequenti

  • Credere necessaria un’assicurazione complementare. L’interruzione non punibile è una prestazione obbligatoria dell’assicurazione di base, presso ogni cassa.
  • Aspettarsi l’esenzione dai costi come in caso di maternità. Per un’interruzione nelle prime dodici settimane si applicano franchigia e aliquota percentuale come in caso di malattia.
  • Non inoltrare la fattura. Gli importi sotto la franchigia vengono computati sulla franchigia solo se la cassa li riceve.
  • Trascurare le offerte di consulenza. L’opuscolo del medico indica consultori gratuiti che aiutano anche per le questioni finanziarie.

Come costruiamo gli esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

La cassa malati paga un aborto?

Sì, l’assicurazione di base assume un’interruzione non punibile della gravidanza presso ogni cassa. Come in caso di malattia paghi la tua franchigia e il 10 % di aliquota percentuale. Non serve un’assicurazione complementare.

La mia famiglia ne viene a conoscenza?

Il conteggio delle prestazioni va alla persona registrata presso la cassa come destinataria; per i minorenni la partecipazione ai costi è dovuta dai genitori. Se per te è importante, chiedi alla tua cassa come recapita i conteggi.

Cosa vale dopo la dodicesima settimana?

Dopo la dodicesima settimana un’interruzione non è punibile solo se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica (art. 119 cpv. 1 CP). Anche in questo caso paga l’assicurazione di base.

Devo farmi consigliare prima?

Prima di un’interruzione nelle prime dodici settimane, il medico deve tenere personalmente con te un colloquio approfondito e consegnarti un opuscolo con i consultori gratuiti. Se hai meno di 16 anni, devi inoltre rivolgerti a un consultorio per minorenni.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 30Art. 30 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Codice penale svizzero (CP), art. 119Art. 119 CPfedlex.admin.ch
  3. Codice penale svizzero (CP), art. 120Art. 120 CPfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64Art. 64 LAMalfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 42Art. 42 cpv. 5 LAMalfedlex.admin.ch
  6. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 103Art. 103 OAMalfedlex.admin.ch
  7. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 16Art. 16 OPrefedlex.admin.ch
  8. UST: Statistica delle interruzioni di gravidanzabfs.admin.ch
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