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Questionario sanitario

Anche: domande sulla salute, dichiarazione sullo stato di salute

In breve

Il questionario sanitario raccoglie le domande su malattie, trattamenti e disturbi che una cassa malati pone nella proposta per un’assicurazione complementare. Devi rispondere in modo completo e veritiero (art. 4 LCA). Nell’assicurazione di base non ci sono domande sulla salute: lì ogni cassa deve accettarti senza esame.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: modulo con caselle vuote da crocettare, con una penna a sfera appoggiata di traverso

L’essenziale in breve

  1. Le domande sulla salute esistono solo nelle assicurazioni complementari secondo la LCA, mai nell’assicurazione di base secondo la LAMal.
  2. Devi dichiarare tutti i fatti rilevanti su cui la cassa ti interroga per scritto e che conosci o devi conoscere (art. 4 cpv. 1 LCA).
  3. Se taci qualcosa, la cassa può disdire il contratto entro 4 settimane da quando ne viene a conoscenza (art. 6 cpv. 1 e 2 LCA).
  4. La cassa può respingere la tua proposta o escludere malattie con una riserva.
  5. Puoi revocare una proposta entro 14 giorni (art. 2a LCA) e chiedere una copia delle tue risposte (art. 11 cpv. 2 LCA).

Che cos’è il questionario sanitario?

Il questionario sanitario è la parte della proposta d’assicurazione in cui una cassa malati ti interroga sul tuo stato di salute. Tipiche sono le domande su trattamenti in corso, degenze ospedaliere, operazioni, medicamenti presi regolarmente, terapie, interventi pianificati o incapacità al lavoro. Con le tue risposte la cassa valuta quanto è alto il suo rischio e decide se e a quali condizioni assicurarti.

Le domande sulla salute esistono solo in un’assicurazione complementare, cioè nei contratti secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA). Vi rientrano le assicurazioni complementari ospedaliere per il reparto semiprivato o privato, le assicurazioni complementari per cure ambulatoriali, le assicurazioni dentarie e spesso anche le assicurazioni d’indennità giornaliera. Questi contratti sono di diritto privato: la cassa può scegliere chi accettare.

Nell’assicurazione di base secondo la LAMal è diverso. Ogni cassa deve accettare nel suo raggio d’attività ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione, senza esame dello stato di salute. Il modulo d’affiliazione può contenere solo i dati necessari per l’affiliazione e non deve creare collegamenti con le assicurazioni complementari. Chi cambia l’assicurazione di base non deve quindi mai rispondere a domande sulla salute. Il confronto dell’assicurazione di base lo fai nel calcolatore dei premi.

Come funziona

La procedura è simile in tutte le casse:

  1. Compilare la proposta. Rispondi alle domande nel modulo di proposta, su carta o online. Le domande devono essere poste per scritto o in una forma che permetta la prova per testo, e lo stesso vale per le tue risposte.
  2. Esame da parte della cassa. La cassa valuta le tue risposte. In caso di dubbi chiede chiarimenti, richiede rapporti medici o ti chiede di sciogliere i medici dal segreto professionale.
  3. Decisione. La cassa ti accetta alle condizioni normali, applica una riserva (una determinata malattia non è allora assicurata), offre altre condizioni o respinge la proposta.
  4. Polizza. Se vieni accettato, ricevi la polizza. Le tue risposte fanno parte del contratto.

Importante è il criterio: devi dichiarare tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio che conosci o devi conoscere. Conta anche ciò che hai dimenticato, pur avendolo dovuto sapere. I fatti su cui la cassa ti interroga in modo preciso e non equivoco sono considerati rilevanti. Una piccolezza che ritieni irrilevante va quindi dichiarata, se la domanda la comprende.

Se un intermediario compila il modulo con te, la responsabilità delle risposte resta comunque tua. Leggi tutto il modulo prima di firmarlo e correggi gli errori.

Base legale

L’obbligo di rispondere correttamente alle domande sulla salute nella legge si chiama obbligo di dichiarazione. L’art. 4 cpv. 1 LCA ti obbliga a comunicare all’assicuratore, in base a un questionario o ad altre domande, tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio, in quanto ti siano noti o debbano esserti noti. L’art. 4 cpv. 2 LCA definisce cosa è rilevante: sono i fatti che possono influire sulla decisione dell’assicuratore di concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni convenute. Secondo l’art. 4 cpv. 3 LCA sono considerati rilevanti i fatti sui quali l’assicuratore ha posto domande precise e non equivoche.

Le conseguenze di una risposta sbagliata o mancante le disciplina l’art. 6 LCA. La cassa può disdire il contratto; il diritto si estingue 4 settimane dopo che è venuta a conoscenza della violazione. In caso di disdetta decade l’obbligo di prestazione per i danni il cui verificarsi o la cui entità sono stati influenzati dal fatto taciuto, e la cassa può chiedere la restituzione delle prestazioni già pagate. L’art. 8 LCA elenca i casi in cui non può comunque disdire, per esempio se conosceva il fatto o ha causato lei stessa la dichiarazione inesatta. Maggiori dettagli alla voce reticenza.

Due altri articoli ti aiutano: secondo l’art. 2a LCA puoi revocare la tua proposta entro 14 giorni. Secondo l’art. 11 cpv. 2 LCA l’assicuratore deve consegnarti, su richiesta, una copia delle tue dichiarazioni nella proposta.

Per l’assicurazione di base vale l’art. 5 lett. i LVAMal: le casse devono accettare nel loro raggio d’attività territoriale ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione. L’art. 6a OAMal limita il modulo d’affiliazione ai dati necessari per l’affiliazione.

Esempio: una fisioterapia dimenticata

Lea, 41 anni, chiede un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali. Nella proposta c’è la domanda: «Negli ultimi cinque anni è stata in trattamento medico o terapeutico?» Lea crocetta «No». Ha dimenticato che tre anni prima ha fatto nove sedute di fisioterapia.

MomentoCosa succede
PropostaLea risponde di no, la cassa la accetta senza riserva.
Due anni dopoLea invia fatture per una nuova fisioterapia per gli stessi disturbi. La cassa raccoglie documenti e vede la terapia precedente.
Entro 4 settimane dalla conoscenzaLa cassa può disdire il contratto complementare (art. 6 cpv. 1 e 2 LCA).
Dopo la disdettaPer la nuova fisioterapia l’assicurazione complementare non paga nulla e può chiedere la restituzione delle prestazioni già pagate per essa (art. 6 cpv. 3 LCA).

Cosa significa per te

Prenditi tempo per la proposta. Questi passi ti aiutano:

  1. Prepara i documenti. I conteggi delle prestazioni della tua cassa mostrano quali medici, terapie e medicamenti sono stati fatturati negli ultimi anni. Nel conto puoi raccogliere le fatture e averle a portata di mano per la prossima proposta.
  2. Leggi ogni domanda alla lettera. Fai attenzione al periodo e al fatto che la domanda riguardi trattamenti, disturbi o diagnosi.
  3. Nel dubbio dichiara. Un dato in più ti nuoce meno di uno mancante. La cassa decide poi se è rilevante.
  4. Tieni una copia. Chiedi una copia delle tue risposte, se non la ricevi.
  5. Non disdire troppo presto la vecchia assicurazione complementare. Disdici solo quando la nuova cassa ti ha accettato per scritto. Altrimenti, in caso di rifiuto, resti senza copertura.

Quali prestazioni hanno le assicurazioni complementari delle singole casse lo vedi nel confronto delle assicurazioni complementari. Le casse stesse le trovi nella panoramica delle casse malati. Per un nuovo contratto tieni conto anche di un eventuale periodo di carenza.

Errori frequenti

  • Compilare la proposta in fretta. Chi crocetta «No» senza riflettere rischia in seguito la disdetta proprio quando servono le prestazioni.
  • Tralasciare le piccolezze. Anche i trattamenti brevi rientrano nella domanda, se il testo li comprende.
  • Affidarsi all’intermediario. La responsabilità delle risposte resta tua, anche se è qualcun altro a compilare il modulo.
  • Confondere con l’assicurazione di base. Chi cambia solo l’assicurazione di base non deve rispondere a domande sulla salute. Un modulo con domande sulla salute riguarda sempre un’assicurazione complementare.
  • Disdire precipitosamente l’assicurazione complementare esistente. Senza accettazione scritta da parte della nuova cassa è un rischio che non puoi più annullare.

Come usiamo dati e fonti lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.

Domande frequenti

Nell’assicurazione di base devo rispondere a domande sulla salute?

No. Ogni cassa deve accettarti nell’assicurazione di base nel suo raggio d’attività, qualunque sia il tuo stato di salute. Il modulo d’affiliazione può chiedere solo i dati necessari per l’affiliazione.

Cosa succede se rispondo in modo sbagliato a una domanda sulla salute?

È una reticenza. La cassa può disdire il contratto complementare entro 4 settimane da quando ne è venuta a conoscenza. Per i casi legati al fatto taciuto può rifiutare le prestazioni e chiedere la restituzione di quelle già pagate.

Fino a quanto indietro devo dichiarare le malattie?

Fin dove lo chiede la domanda nella proposta. Molti moduli chiedono di un periodo determinato, per esempio gli ultimi anni. Determinante è il testo della domanda; nel dubbio dichiari il fatto.

Devo dichiarare anche cose su cui non mi viene chiesto nulla?

La legge chiede dati sulle domande che ti vengono poste per scritto. Se la cassa non chiede qualcosa, non può rimproverarti il silenzio come reticenza. Se non rispondi affatto a una domanda e la cassa conclude comunque il contratto, di regola non può disdirlo in seguito (art. 8 n. 6 LCA).

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 4Art. 4 LCAfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 6Art. 6 LCAfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 8Art. 8 LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 2a e art. 11Art. 2a e 11 LCAfedlex.admin.ch
  5. Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal), art. 5Art. 5 lett. i LVAMalfedlex.admin.ch
  6. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 6aArt. 6a OAMalfedlex.admin.ch
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