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Proposta d’assicurazione

Anche: proposta assicurazione complementare, domanda d’assicurazione

In breve

La proposta d’assicurazione è la tua dichiarazione scritta a una cassa con cui comunichi di voler stipulare un’assicurazione complementare. Con essa rispondi al questionario sanitario. Resti vincolato alla proposta per 14 giorni, in caso di visita medica per quattro settimane, e puoi revocarla entro 14 giorni.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: portablocco con un modulo vuoto e accanto una penna a sfera sul tavolo

L’essenziale in breve

  1. Chi fa una proposta resta vincolato per 14 giorni, se è richiesta una visita medica per quattro settimane (art. 1 LCA).
  2. Se l’accettazione della cassa non ti giunge entro questo termine, sei libero (art. 1 cpv. 4 LCA).
  3. Puoi revocare la proposta entro 14 giorni per scritto o per e-mail (art. 2a LCA).
  4. Al questionario sanitario della proposta devi rispondere in modo completo e veritiero; altrimenti la cassa può disdire il contratto entro quattro settimane da quando ne ha conoscenza (art. 4 e 6 LCA).
  5. Per l’assicurazione di base non c’è una proposta con questionario sanitario: ogni cassa deve ammetterti (art. 5 lett. i LVAMal).

Che cos’è una proposta d’assicurazione?

Una proposta d’assicurazione è il modulo con cui dichiari a una cassa di voler concludere un contratto. Nell’assicurazione malattie riguarda le assicurazioni complementari, per esempio un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato, un’assicurazione complementare per cure ambulatoriali o un’assicurazione dentaria. Per questi contratti vale la legge sul contratto d’assicurazione (LCA), non la legge sull’assicurazione malattie (LAMal).

Giuridicamente la proposta è un’offerta tua alla cassa. Il contratto si conclude solo quando la cassa accetta la proposta, di solito con l’invio della polizza. Fino ad allora verifica le tue indicazioni e decide se assicurarti alle condizioni offerte, con una riserva, con un supplemento di premio o per niente. Prima della proposta c’è di solito un’offerta: mostra prodotto, prestazioni e premio, ma non ti impegna a nulla.

Il cuore di ogni proposta per un’assicurazione complementare malattie è il questionario sanitario. La cassa vuole sapere quali malattie, infortuni, trattamenti e medicamenti hai avuto negli ultimi anni. Da queste risposte valuta il rischio.

Nell’assicurazione di base non esiste una proposta in questo senso. Ti affili sì con un modulo d’affiliazione, ma la cassa deve ammettere ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione nel suo raggio d’attività, senza esame dello stato di salute. Per l’assicurazione di base puoi quindi scegliere liberamente qualsiasi cassa; i premi di tutte le casse li mostra il calcolatore dei premi.

Come funziona

Il percorso dalla proposta al contratto segue termini fissi:

  1. Informazione prima della proposta. La cassa deve informarti prima, in forma testuale, sui rischi assicurati, l’estensione della copertura, il premio, la durata, la disdetta, il trattamento dei dati e il tuo diritto di revoca. Le condizioni generali d’assicurazione (CGA) devi averle già in mano al momento della proposta.
  2. Compilare la proposta. Rispondi al questionario sanitario, indichi i dati personali, il prodotto desiderato e l’inizio dell’assicurazione e firmi o confermi la proposta per via elettronica.
  3. Termine vincolante. Dalla consegna o dall’invio resti vincolato alla proposta per 14 giorni. Se la cassa chiede una visita medica, sono quattro settimane. Puoi anche fissare alla cassa un termine più breve per l’accettazione.
  4. Decisione della cassa. Se la cassa accetta, ricevi la polizza. Se l’accettazione non ti giunge entro il termine, sei libero e puoi assicurarti altrove.
  5. Diritto di revoca. Per 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione puoi revocare senza motivazione. Basta che comunichi la revoca alla cassa l’ultimo giorno o la consegni alla Posta.

Se revochi, la proposta è inefficace fin dall’inizio. I premi già pagati ti vengono restituiti. Se la cassa ha effettuato in buona fede accertamenti particolari, per esempio una visita medica, può chiederti di assumerne in tutto o in parte i costi, se ciò è equo.

Un caso particolare è la proposta di modificare o prorogare un contratto esistente. Se la cassa non la rifiuta entro 14 giorni dal ricevimento, è considerata accettata; se secondo le CGA è necessaria una visita medica, il termine è di quattro settimane. Questo non vale per una proposta di aumentare la somma assicurata.

Base legale

Le regole sulla proposta figurano nella LCA. Le casse non possono modificarne una parte a tuo svantaggio (l’art. 98 LCA menziona tra l’altro gli art. 1–3a e l’art. 6).

  • Art. 1 LCA: vincolo alla proposta per 14 giorni, in caso di visita medica quattro settimane (cpv. 1 e 2). Il termine inizia con la consegna o l’invio (cpv. 3). Se l’accettazione non giunge in tempo, sei libero (cpv. 4).
  • Art. 2 LCA: una proposta di modifica o di proroga di un contratto esistente è considerata accettata se la cassa non la rifiuta entro 14 giorni (quattro settimane in caso di visita medica).
  • Art. 2a e 2b LCA: diritto di revoca di 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione, per scritto o in forma testuale. La revoca rende la proposta inefficace fin dall’inizio; le prestazioni ricevute vanno restituite.
  • Art. 3 e 3a LCA: obbligo d’informazione della cassa prima della conclusione del contratto. Se lo viola, puoi disdire il contratto entro quattro settimane da quando ne hai conoscenza, al più tardi due anni dopo la violazione.
  • Art. 4 LCA: obbligo di dichiarazione. Devi comunicare tutti i fatti rilevanti per la valutazione del rischio su cui la cassa ti interroga per scritto e che conosci o devi conoscere. Ciò che è chiesto in modo preciso e non equivoco è considerato rilevante.
  • Art. 6 LCA: conseguenze di una reticenza. La cassa può disdire il contratto entro quattro settimane da quando ne ha conoscenza e non deve più prestare per i danni legati al fatto taciuto.

Per l’assicurazione di base vale invece l’art. 5 lett. i LVAMal: la cassa deve ammettere ogni persona soggetta all’obbligo d’assicurazione nel suo raggio d’attività territoriale.

Esempio: termini per una proposta in ottobre

Lea ha 29 anni e dal 01.01.2027 vuole un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato. Invia per posta la proposta con il questionario sanitario compilato il 02.10.2026. La cassa non chiede una visita medica.

EventoDataBase
Proposta inviata02.10.2026inizio del termine vincolante, art. 1 cpv. 3 LCA
Fine del vincolo senza accettazione16.10.202614 giorni, art. 1 cpv. 1 LCA
Fine del termine di revoca dalla proposta16.10.202614 giorni, art. 2a cpv. 2 LCA
Arriva la polizza (accettazione)12.10.2026il contratto è concluso

Cosa significa per te?

Pianifica per tempo una proposta per un’assicurazione complementare. La cassa esamina il tuo questionario sanitario e, in caso di visita medica, ci vogliono fino a quattro settimane. Se vuoi sostituire un’assicurazione complementare esistente, disdici quella vecchia solo quando la nuova cassa ha accettato la tua proposta. Altrimenti, nel peggiore dei casi, resti senza copertura, perché la nuova cassa rifiuta o stabilisce una riserva.

Queste domande ti aiutano nella compilazione:

  1. Cosa viene chiesto esattamente? Rispondi a ogni domanda per il periodo indicato. Prendi i conteggi delle prestazioni della tua cassa; vi figurano visite mediche, terapie e medicamenti.
  2. Non sei sicuro? Meglio indicare il trattamento e descriverlo brevemente. Un’omissione può portare in seguito alla disdetta.
  3. Hai una copia? Conserva la proposta compilata, idealmente come PDF nel tuo conto. In caso di controversia conta ciò che hai realmente risposto.
  4. Il prodotto fa per te? Confronta prestazioni e premi prima di firmare, nel confronto delle assicurazioni complementari e nelle schede delle Casse malati.

L’assicurazione di base la cambi indipendentemente da ciò. Per questo non ti serve una proposta con questionario sanitario, ma solo una disdetta nei termini; le scadenze sono indicate sotto Termini. Se vuoi aiuto nella compilazione, puoi richiedere una consulenza.

Errori frequenti

  • Disdire troppo presto la vecchia assicurazione complementare. Finché la nuova cassa non ha accettato, non hai alcuna conferma. Una disdetta invece non si può più annullare.
  • Rispondere al questionario sanitario a memoria. Molti dimenticano terapie brevi o accertamenti singoli. I conteggi delle prestazioni mostrano cosa è stato fatturato.
  • Confondere la proposta con l’offerta. L’offerta non ti impegna a nulla, la proposta ti vincola per 14 giorni o quattro settimane.
  • Calcolare male il termine di revoca. Se fai tu la proposta, inizia con la proposta, non solo con la polizza. Solo se è la cassa a offrirti il contratto e tu accetti, inizia con la tua accettazione.
  • Credere che l’assicurazione di base verifichi la salute. Nell’assicurazione di base non ci sono né esame dello stato di salute né riserve.

Come presentiamo casse e prodotti lo spieghiamo sotto Come calcoliamo.

Domande frequenti

Per quanto tempo resto vincolato a una proposta d’assicurazione?

14 giorni dalla consegna o dall’invio. Se la cassa chiede una visita medica, sono quattro settimane. Se l’accettazione non ti giunge in tempo, non sei più vincolato.

Posso ritirare una proposta per un’assicurazione complementare?

Sì. Hai un diritto di revoca di 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione. La revoca deve avvenire per scritto o in una forma che consenta la prova per testo, per esempio per e-mail.

Cosa succede se nella proposta dimentico una malattia?

Se hai taciuto un fatto rilevante richiesto che conoscevi o dovevi conoscere, la cassa può disdire il contratto. Deve farlo entro quattro settimane da quando ne è venuta a conoscenza. Per i danni legati al fatto taciuto viene allora meno la prestazione.

Mi serve una proposta per l’assicurazione di base?

Ti affili con un modulo d’affiliazione, ma senza esame dello stato di salute. Ogni cassa deve ammetterti nell’assicurazione di base. Il questionario sanitario esiste solo per le assicurazioni complementari.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 1Art. 1 LCAfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 2a e 2bArt. 2a LCAfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 3 e 3aArt. 3 LCAfedlex.admin.ch
  4. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 4Art. 4 LCAfedlex.admin.ch
  5. Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 6Art. 6 LCAfedlex.admin.ch
  6. Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione malattie sociale (LVAMal), art. 5Art. 5 lett. i LVAMalfedlex.admin.ch
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