L’essenziale in breve
- Il termine di revoca è di 14 giorni dalla proposta o dall’accettazione del contratto (art. 2a cpv. 2 LCA).
- La revoca non richiede motivazione, ma una forma che consenta la prova per testo (art. 2a cpv. 1 LCA).
- Il termine è rispettato se comunichi la revoca o la consegni alla posta l’ultimo giorno (art. 2a cpv. 3 LCA).
- Dopo la revoca la proposta è inefficace fin dall’inizio; entrambe le parti restituiscono le prestazioni già ricevute (art. 2b LCA).
- Il diritto di revoca vale dal 01.01.2022 e solo per i contratti secondo la LCA, non per l’assicurazione di base.
Che cos’è il diritto di revoca?
Il diritto di revoca ti concede, dopo una proposta d’assicurazione, un periodo di riflessione di 14 giorni. In questo periodo puoi ritirare la tua proposta o la tua dichiarazione di accettazione, senza indicare motivi e di regola senza costi. Il diritto figura nell’art. 2a della legge sul contratto d’assicurazione (LCA) e vale dalla revisione entrata in vigore il 01.01.2022.
Nell’assicurazione malattie il diritto di revoca riguarda le assicurazioni complementari: complementare ospedaliera, assicurazioni complementari per cure ambulatoriali, assicurazioni dentarie e prodotti simili. Sono contratti di diritto privato secondo la LCA. Per l’assicurazione di base secondo la LAMal non esiste un diritto di revoca paragonabile. Lì vale l’obbligo di ammissione delle casse (art. 5 lett. i LVAMal), e il cambio è regolato dai termini di disdetta dell’art. 7 LAMal.
Il diritto di revoca non è la stessa cosa del vincolo alla proposta. Secondo l’art. 1 LCA resti vincolato alla tua proposta per 14 giorni, quattro settimane se è necessaria una visita medica; se l’assicurazione non la accetta in questo periodo, sei libero. Il diritto di revoca agisce nella direzione opposta: ti permette di svincolarti tu stesso, entro 14 giorni, dalla proposta o dalla tua accettazione.
Come funziona
Termine. Il termine di revoca è di 14 giorni e inizia non appena hai proposto o accettato il contratto (art. 2a cpv. 2 LCA). Per il computo la LCA rinvia al Codice delle obbligazioni (art. 100 LCA). Secondo l’art. 77 cpv. 1 n. 1 CO il giorno della conclusione del contratto non si conta; se l’ultimo giorno cade di domenica o in un giorno festivo, si sposta al giorno feriale successivo (art. 78 cpv. 1 CO).
Forma. La revoca deve avvenire per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo (art. 2a cpv. 1 LCA). Basta una lettera, va bene anche un’e-mail. Una telefonata non basta, perché non fornisce alcuna prova per testo.
Tempestività. Il termine è rispettato se comunichi la revoca all’assicurazione o la consegni alla posta l’ultimo giorno (art. 2a cpv. 3 LCA). Conta quindi l’invio, non la ricezione.
Effetto. Con la revoca la tua proposta o la tua accettazione è inefficace fin dall’inizio (art. 2b cpv. 1 LCA). Entrambe le parti devono restituire le prestazioni già ricevute: l’assicurazione rimborsa i premi pagati, tu restituisci eventuali prestazioni assicurative (art. 2b cpv. 2 LCA). Non devi alcun ulteriore indennizzo. Solo se l’equità lo esige devi rimborsare i costi di accertamenti particolari che l’assicurazione ha effettuato in buona fede (art. 2b cpv. 3 LCA).
Eccezioni. Non c’è diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, per le coperture provvisorie e per gli accordi con una durata inferiore a un mese (art. 2a cpv. 4 LCA). Un’assicurazione collettiva tramite il tuo datore di lavoro non vi rientra quindi.
Informazione. Prima della conclusione l’assicurazione deve informarti sul diritto di revoca e su forma e termine (art. 3 cpv. 1 lett. h LCA). Se viola i suoi obblighi d’informazione, puoi disdire il contratto; questo diritto si estingue quattro settimane dopo che sei venuto a conoscenza della violazione, al più tardi due anni dopo la violazione (art. 3a LCA).
Base legale
Il diritto di revoca figura nell’art. 2a LCA, l’effetto della revoca nell’art. 2b LCA. Entrambi gli articoli sono stati introdotti con la revisione del 19.06.2020 e valgono dal 01.01.2022.
- Art. 2a cpv. 1 LCA: puoi revocare la tua proposta di concludere il contratto o la tua dichiarazione di accettazione per iscritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
- Art. 2a cpv. 2 LCA: il termine è di 14 giorni e inizia non appena hai proposto o accettato il contratto.
- Art. 2a cpv. 3 LCA: la revoca è tempestiva se la comunichi o la consegni alla posta l’ultimo giorno.
- Art. 2a cpv. 4 LCA: è esclusa per le assicurazioni collettive di persone, le coperture provvisorie e i contratti inferiori a un mese.
- Art. 2b LCA: inefficacia fin dall’inizio, restituzione delle prestazioni, nessun ulteriore indennizzo salvo eventualmente per accertamenti particolari.
L’obbligo dell’assicurazione di informare sul diritto di revoca figura nell’art. 3 cpv. 1 lett. h LCA. Per il computo dei termini vale, tramite l’art. 100 LCA, il Codice delle obbligazioni (art. 77 e 78 CO).
Esempio: revoca dopo un colloquio di consulenza
Lea ha 27 anni. Dopo un colloquio di consulenza, lunedì 02.11.2026 firma una proposta per un’assicurazione complementare ospedaliera per il reparto semiprivato e risponde al questionario sanitario. A casa confronta ancora una volta le offerte e vuole ritirare la proposta.
| Passo | Data |
|---|---|
| Proposta firmata e spedita | lu, 02.11.2026 |
| Primo giorno del termine (il giorno della proposta secondo l’art. 77 CO non si conta) | ma, 03.11.2026 |
| Ultimo giorno del termine di 14 giorni | lu, 16.11.2026 |
| E-mail di Lea con la revoca all’assicurazione | me, 11.11.2026 |
Cosa significa per te
- Non firmare sotto pressione. Dopo la proposta hai 14 giorni per confrontare le offerte. Un confronto neutrale delle assicurazioni complementari lo trovi alla pagina Confronta le assicurazioni complementari.
- Disdici la vecchia assicurazione complementare solo quando la nuova è accettata. Nelle assicurazioni complementari la nuova cassa può respingerti o formulare riserve a causa della tua salute. Una disdetta affrettata può lasciare una lacuna. Maggiori dettagli alla voce disdetta dell’assicurazione complementare.
- Rendi la revoca dimostrabile. Lettera o e-mail, con data e numero del contratto o della proposta.
- Distingui tra assicurazione di base e complementare. Per l’assicurazione di base non esiste un diritto di revoca. Se lì vuoi cambiare cassa, valgono i termini alla pagina Cambiare cassa malati. I premi li confronti nel calcolatore dei premi, le casse le trovi alla pagina Casse malati.
Errori frequenti
- Dichiarare la revoca per telefono. Una telefonata non consente una prova per testo. Invia la revoca per lettera o per e-mail.
- Calcolare il termine dalla ricezione della polizza. Il termine inizia con la tua proposta o la tua accettazione, non con la consegna della polizza.
- Voler usare il diritto di revoca per l’assicurazione di base. Vale solo per i contratti secondo la LCA.
- Tentare la revoca per un’assicurazione collettiva. Le assicurazioni collettive di persone, per esempio tramite il datore di lavoro, sono escluse.
Domande frequenti
Per quanto tempo posso revocare una proposta per un’assicurazione complementare?
14 giorni. Il termine inizia non appena hai proposto o accettato il contratto (art. 2a cpv. 2 LCA). È rispettato se comunichi la revoca all’assicurazione o la consegni alla posta l’ultimo giorno.
Devo motivare la revoca?
No. La legge non richiede alcuna motivazione. Richiede solo una forma che consenta la prova per testo, quindi lettera, e-mail o un altro messaggio scritto.
Esiste un diritto di revoca per l’assicurazione di base?
No. Il diritto di revoca figura nella LCA e vale per le assicurazioni complementari. L’assicurazione di base la cambi secondo i termini di disdetta della LAMal (art. 7 LAMal).
Una revoca mi costa qualcosa?
Di regola no. Non devi alcun ulteriore indennizzo. Solo se l’equità lo esige devi rimborsare in tutto o in parte i costi di accertamenti particolari, per esempio una visita medica (art. 2b cpv. 3 LCA).
Termini correlati
- Proposta d’assicurazioneLa proposta d’assicurazione è la tua dichiarazione scritta a una cassa con cui comunichi di voler stipulare un’assicurazione complementare. Con essa rispondi al questionario sanitario. Resti vincolato alla proposta per 14 giorni, in caso di visita medica per quattro settimane, e puoi revocarla entro 14 giorni.
- LCALa LCA è la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione. Nell’assicurazione malattie disciplina tutte le assicurazioni complementari, per esempio reparto semiprivato, cure dentarie o medicina complementare. A differenza dell’assicurazione di base secondo la LAMal, l’assicuratore può porre domande sulla salute, formulare riserve e respingere una proposta.
- Assicurazione complementareUn’assicurazione complementare è un’assicurazione malattie facoltativa che paga prestazioni oltre l’assicurazione di base, per esempio il reparto semiprivato in ospedale, la medicina complementare, gli occhiali o le cure dentarie. È retta dalla legge sul contratto d’assicurazione (LCA): l’assicuratore può porre domande sulla salute, formulare riserve e respingere le proposte. Prestazioni e premi sono nelle condizioni contrattuali e variano da prodotto a prodotto.
- Questionario sanitarioIl questionario sanitario raccoglie le domande su malattie, trattamenti e disturbi che una cassa malati pone nella proposta per un’assicurazione complementare. Devi rispondere in modo completo e veritiero (art. 4 LCA). Nell’assicurazione di base non ci sono domande sulla salute: lì ogni cassa deve accettarti senza esame.
Fonti
- Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA), art. 2aArt. 2a LCAfedlex.admin.ch
- LCA, art. 2b (effetti della revoca)Art. 2b LCAfedlex.admin.ch
- LCA, art. 1 (vincolo alla proposta)Art. 1 LCAfedlex.admin.ch
- LCA, art. 3 e 3a (obbligo d’informazione, diritto di disdetta)Art. 3 cpv. 1 lett. h LCAfedlex.admin.ch
- LCA, art. 100 (applicazione del Codice delle obbligazioni)Art. 100 LCAfedlex.admin.ch
- Codice delle obbligazioni (CO), art. 77 e 78 (computo dei termini)Art. 77 COfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 7Art. 7 LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sulla vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal), art. 5 lett. i (obbligo di ammissione)Art. 5 lett. i LVAMalfedlex.admin.ch
