L’essenziale in breve
- Trasporti: l’assicurazione di base paga il 50 % delle spese, al massimo CHF 500 per anno civile (art. 26 OPre).
- Salvataggi in Svizzera: il 50 % delle spese, al massimo CHF 5'000 per anno civile (art. 27 OPre).
- Un trasporto è coperto solo se il tuo stato di salute non permette di usare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato.
- In caso di infortunio con copertura secondo la LAINF, l’assicurazione contro gli infortuni rimborsa le spese di salvataggio e di trasporto necessarie (art. 13 LAINF).
- Sul contributo dell’assicurazione di base si applicano franchigia e aliquota percentuale.
Cosa sono le spese di trasporto e di salvataggio?
Le spese di trasporto e di salvataggio nascono quando sei portato a una cura o salvato da una situazione di pericolo con un’ambulanza, un elicottero di soccorso o un altro mezzo di trasporto. L’assicurazione di base distingue due casi, coperti in modo diverso.
Trasporto: un trasporto di malati ti porta da una medica, in un ospedale o da un altro fornitore di prestazioni, se il tuo stato di salute non permette un viaggio in treno, autobus, taxi o auto. Esempi sono il trasferimento da un ospedale a un altro o il viaggio di una persona costretta a letto verso la cura.
Salvataggio: un salvataggio ti tira fuori da una situazione di pericolo acuta, per esempio dopo un arresto cardiaco per strada, una caduta durante un’escursione o un incidente da valanga. Ne fanno parte gli interventi dei servizi di ambulanza e del soccorso aereo.
In entrambi i casi l’assicurazione di base paga solo un contributo, non l’intero costo. Il resto lo paghi tu, se non interviene un’altra assicurazione. In caso di infortunio è spesso competente l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF, che rimborsa in modo più generoso. Molte assicurazioni complementari coprono la lacuna in tutto o in parte.
Non sono considerati trasporti medici ai sensi dell’assicurazione di base i viaggi che potresti fare anche con i mezzi pubblici o con la tua auto, anche se un accompagnamento sarebbe più comodo. Per questi viaggi esistono offerte come il servizio trasporti della Croce Rossa.
Come funziona
Per i trasporti l’assicurazione di base assume il 50 % delle spese, al massimo CHF 500 per anno civile. Il presupposto è che il trasporto sia necessario dal profilo medico, porti a un fornitore di prestazioni autorizzato e idoneo per la cura e che il tuo stato non permetta un altro mezzo di trasporto. Il mezzo di trasporto deve corrispondere alle esigenze mediche.
Per i salvataggi in Svizzera l’assicurazione di base assume anch’essa il 50 % delle spese, al massimo però CHF 5'000 per anno civile.
Le imprese di trasporto e di salvataggio fatturano a carico dell’assicurazione di base solo se sono autorizzate dal Cantone, hanno una convenzione con le casse e soddisfano i requisiti di qualità.
Sul contributo della cassa si computano franchigia e aliquota percentuale. Se la tua franchigia non è ancora esaurita, il contributo della cassa lo paghi quindi prima tu.
Dopo un infortunio vale: se sei assicurato secondo la LAINF, l’assicurazione contro gli infortuni rimborsa le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie, senza i limiti dell’assicurazione di base. Gli infortuni non professionali sono assicurati secondo la LAINF se lavori almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro.
Base legale
L’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal annovera tra le prestazioni dell’assicurazione di base il contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio. I dettagli si trovano nell’ordinanza sulle prestazioni: l’art. 26 OPre disciplina il contributo ai trasporti (50 %, al massimo CHF 500 per anno civile, solo se lo stato di salute non permette un altro mezzo di trasporto), l’art. 27 OPre il contributo ai salvataggi in Svizzera (50 %, al massimo CHF 5'000 per anno civile).
L’autorizzazione delle imprese di trasporto e di salvataggio la disciplina l’art. 56 OAMal. Per gli infortuni assicurati secondo la LAINF vale l’art. 13 LAINF: sono rimborsate le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie. Chi riceve prestazioni complementari ottiene dal Cantone il rimborso delle spese comprovate per i trasporti fino al più vicino luogo di cura (art. 14 cpv. 1 lett. e LPC), nel quadro delle regole cantonali.
Esempio: ambulanza e soccorso in montagna nello stesso anno
Nina, 38 anni, ha una franchigia di CHF 2'500 e non è assicurata secondo la LAINF, perché lavora come indipendente. La sua copertura infortuni passa dall’assicurazione di base. Gli importi delle fatture sono valori ipotetici, i contributi derivano dagli art. 26 e 27 OPre.
| Evento | Fattura | Contributo dell’assicurazione di base | La tua parte |
|---|---|---|---|
| Trasporto di malati in ospedale, marzo | CHF 1'400 | 50 % = CHF 700, limitato a CHF 500 | CHF 900 |
| Salvataggio con elicottero dopo una caduta durante un’escursione, agosto | CHF 9'000 | 50 % = CHF 4'500 (sotto CHF 5'000) | CHF 4'500 |
Cosa significa per te
- Conosci la lacuna di copertura. L’assicurazione di base paga solo una parte. Verifica se la tua assicurazione complementare copre trasporto e salvataggio e fino a quale limite. Il confronto delle assicurazioni complementari mostra le prestazioni.
- Verifica la copertura infortuni. Se lavori almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, in caso di infortunio paga l’assicurazione LAINF. Allora puoi sospendere la copertura infortuni dell’assicurazione di base; maggiori informazioni alla voce Sospendere la copertura infortuni.
- Assicura i viaggi all’estero. I salvataggi all’estero l’assicurazione di base non li paga. Verifica la tua copertura all’estero prima di partire.
- Inoltra la fattura. Inoltra alla cassa la fattura del servizio di trasporto o di salvataggio, anche se resta sotto la franchigia.
- In caso di urgenza chiama comunque. In un’urgenza la questione dei costi non deve avere alcun ruolo. In caso di urgenza medica chiama il numero d’emergenza sanitaria.
Quale cassa offre quali prodotti complementari lo trovi nella panoramica delle casse malati. I premi dell’assicurazione di base li confronti nel calcolatore dei premi.
Errori frequenti
- Credere che l’ambulanza sia gratuita. L’assicurazione di base paga al massimo CHF 500 all’anno per i trasporti, e su questo si applicano franchigia e aliquota percentuale.
- Confondere salvataggio e trasporto. Per i salvataggi vale il limite più alto di CHF 5'000, ma solo in Svizzera.
- Fatturare l’infortunio all’assicurazione sbagliata. Dopo un infortunio informa prima il datore di lavoro o l’assicurazione contro gli infortuni, non solo la cassa malati.
- Viaggiare senza copertura. Un salvataggio all’estero può essere interamente a tuo carico senza assicurazione complementare o assicurazione viaggi.
Come calcoliamo gli esempi lo spieghiamo alla voce Come calcoliamo.
Domande frequenti
La cassa malati paga l’ambulanza?
In parte. Per un trasporto necessario dal profilo medico l’assicurazione di base paga il 50 %, al massimo CHF 500 all’anno. Per un salvataggio in Svizzera è il 50 %, al massimo CHF 5'000 all’anno. Su questo contributo si applicano franchigia e aliquota percentuale.
Qual è la differenza tra trasporto e salvataggio?
Un trasporto ti porta da un medico o in ospedale, perché a causa del tuo stato non puoi viaggiare diversamente. Un salvataggio ti tira fuori da una situazione di pericolo, per esempio dopo una caduta in montagna o in caso di un’urgenza acuta.
L’assicurazione di base paga un salvataggio all’estero?
No. L’art. 27 OPre copre solo i salvataggi in Svizzera. Per il salvataggio e il rimpatrio dall’estero ti serve un’assicurazione complementare o un’assicurazione viaggi.
Chi paga dopo un infortunio?
Se sei assicurato contro gli infortuni secondo la LAINF, per esempio come dipendente con almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, paga l’assicurazione contro gli infortuni le spese necessarie. Altrimenti le assume l’assicurazione di base con gli stessi limiti che valgono in caso di malattia.
Termini correlati
- UrgenzaNell’assicurazione malattie c’è un’urgenza quando un trattamento non può essere differito, perché senza un aiuto immediato si rischiano danni alla salute o la morte. In caso d’urgenza l’assicurazione di base assume il trattamento anche fuori del tuo Cantone, all’estero fino al doppio della tariffa svizzera. I salvataggi li paga al 50 %, al massimo CHF 5'000 all’anno.
- Servizio trasporti della Croce RossaIl servizio trasporti della Croce Rossa accompagna le persone con mobilità ridotta agli appuntamenti medici e alle terapie e le riporta a casa. Guidano volontari delle associazioni cantonali della Croce Rossa; il viaggio costa una tariffa, nel Cantone di Zurigo per esempio CHF 8 per corsa più CHF 0.95 al chilometro. Se la cassa malati paga qualcosa, lo decide caso per caso.
- Assicurazione complementare per cure ambulatorialiL’assicurazione complementare per cure ambulatoriali è un contratto facoltativo secondo la LCA che cofinanzia prestazioni ambulatoriali al di fuori dell’assicurazione di base, per esempio occhiali, medicina complementare, medicamenti non a carico della cassa o fitness. La cassa può porre domande sulla salute e respingerti. Non può assumere franchigia e aliquota percentuale dell’assicurazione di base (art. 64 cpv. 8 LAMal).
- Copertura all’esteroLa copertura all’estero è ciò che la tua assicurazione malattie paga se ti ammali o hai un infortunio all’estero. In viaggio l’assicurazione di base paga solo le cure d’urgenza: nell’UE, nell’AELS e nel Regno Unito tramite la tessera europea d’assicurazione malattia, altrove al massimo il doppio dell’importo svizzero, in ospedale al massimo il 90 % dei costi svizzeri. Non copre i rimpatri.
Fonti
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 26Art. 26 OPrefedlex.admin.ch
- Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 27Art. 27 OPrefedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25Art. 25 cpv. 2 lett. g LAMalfedlex.admin.ch
- Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 56Art. 56 OAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), art. 13Art. 13 LAINFfedlex.admin.ch
- Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), art. 14Art. 14 cpv. 1 lett. e LPCfedlex.admin.ch
