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Elenco degli ospedali

Anche: Ospedale figurante nell’elenco, Lista ospedaliera

In breve

L’elenco degli ospedali è l’elenco di un Cantone con gli ospedali autorizzati a fornire cure stazionarie a carico dell’assicurazione di base, ciascuno con i suoi mandati di prestazioni. Solo in un ospedale figurante nell’elenco Cantone e cassa malati pagano insieme: il Cantone di domicilio almeno il 55 %, la cassa il resto. Puoi scegliere liberamente tra gli ospedali figuranti negli elenchi di tutta la Svizzera.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: bacheca con schede appuntate che mostrano edifici ospedalieri disposti in file

L’essenziale in breve

  1. Un ospedale può fornire cure stazionarie a carico dell’assicurazione di base solo se figura nell’elenco degli ospedali di un Cantone (art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal).
  2. Ogni Cantone pianifica da sé l’assistenza e attribuisce mandati di prestazioni per categorie, per esempio per l’ostetricia o la cardiochirurgia.
  3. Puoi scegliere liberamente tra gli ospedali figuranti nell’elenco del tuo Cantone di domicilio e del Cantone di ubicazione (art. 41 cpv. 1bis LAMal).
  4. Per una cura elettiva fuori Cantone, cassa e Cantone pagano al massimo la tariffa di un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio.
  5. Il Cantone assume almeno il 55 % della remunerazione nell’ospedale figurante nell’elenco (art. 49a cpv. 2ter LAMal).

Che cos’è l’elenco degli ospedali?

L’elenco degli ospedali è un atto normativo del Cantone che stabilisce quali ospedali possono fornire cure stazionarie a carico dell’assicurazione di base per la popolazione di quel Cantone. Un ospedale iscritto in questo elenco si chiama ospedale figurante nell’elenco. L’elenco è suddiviso per mandati di prestazioni: un ospedale può per esempio avere un mandato per la chirurgia generale e l’ostetricia, ma nessuno per la cardiochirurgia. Per le prestazioni senza mandato non è un ospedale figurante nell’elenco.

L’elenco degli ospedali è il risultato della pianificazione ospedaliera cantonale. Ogni Cantone determina il fabbisogno della propria popolazione e stabilisce quali ospedali, all’interno e all’esterno del Cantone, coprono questo fabbisogno. Gli ospedali privati sono inclusi nella pianificazione. Per la medicina altamente specializzata i Cantoni pianificano insieme per tutta la Svizzera. Oltre agli ospedali esistono elenchi anche per le case per partorienti e le case di cura.

Il termine appartiene chiaramente all’assicurazione di base secondo la LAMal. Per l’assicurazione complementare l’elenco degli ospedali ha un ruolo perché le assicurazioni complementari ospedaliere possono assumere differenze che l’assicurazione di base non paga, per esempio in caso di cura fuori Cantone o in un ospedale senza posto nell’elenco. Quali siano lo indicano le condizioni contrattuali.

L’ospedale figurante nell’elenco non va confuso con l’ospedale convenzionato. Un ospedale convenzionato non figura in alcun elenco degli ospedali, ma soddisfa i requisiti di qualità e ha una convenzione con le casse malati. Lì il Cantone non paga nulla, e l’assicurazione di base al massimo la sua quota.

Come funziona

Se vieni curato in regime stazionario in un ospedale figurante nell’elenco, Cantone di domicilio e cassa malati si ripartiscono la remunerazione. L’ospedale fattura con importi forfettari per caso secondo SwissDRG. La quota cantonale ammonta almeno al 55 %; ogni Cantone la fissa al più tardi 9 mesi prima dell’inizio dell’anno. La cassa malati paga il resto. La cassa ti chiede indietro franchigia e aliquota percentuale e, se sei adulto, paghi un contributo ai costi di degenza ospedaliera di CHF 15 al giorno, salvo nei casi previsti dalla legge, come per i bambini, i giovani adulti in formazione o le donne in caso di maternità.

La libera scelta dell’ospedale ti permette di scegliere tra gli ospedali figuranti nell’elenco del tuo Cantone di domicilio e quelli del Cantone di ubicazione, quindi in pratica in tutta la Svizzera. Per una cura pianificata in un altro Cantone, però, cassa e Cantone di domicilio pagano al massimo la tariffa che vale per questa cura in un ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio. Se l’ospedale scelto è più caro, resta scoperta una differenza.

Diverso è il caso dei motivi medici. Un motivo di questo tipo sussiste in caso d’urgenza o se la prestazione necessaria non è offerta da alcun ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio. Allora cassa e Cantone di domicilio assumono l’intera remunerazione secondo le rispettive quote, anche in un ospedale che non figura nell’elenco del tuo Cantone. Salvo in caso d’urgenza, serve per questo un’autorizzazione del Cantone di domicilio.

Base legale

L’art. 39 cpv. 1 LAMal elenca le condizioni alle quali un ospedale è autorizzato. Ne fanno parte un’assistenza medica sufficiente, personale specializzato e installazioni adeguate (lett. a–c), la conformità alla pianificazione cantonale per la copertura del fabbisogno, nella quale vanno inclusi gli enti privati (lett. d), e l’iscrizione nell’elenco cantonale degli ospedali, suddiviso per categorie secondo i mandati di prestazioni (lett. e). Secondo l’art. 39 cpv. 2 e 2bis LAMal i Cantoni coordinano la loro pianificazione e pianificano insieme la medicina altamente specializzata. L’art. 39 cpv. 3 LAMal applica le regole per analogia alle case per partorienti e alle case di cura.

La libera scelta figura nell’art. 41 cpv. 1bis LAMal: puoi scegliere tra gli ospedali che figurano nell’elenco del tuo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione, e cassa e Cantone di domicilio pagano al massimo la tariffa di un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio. L’art. 41 cpv. 3 e 3bis LAMal disciplinano i motivi medici. L’art. 49a LAMal ripartisce la remunerazione tra Cantone e cassa; la quota cantonale ammonta almeno al 55 % (cpv. 2ter). L’art. 49a cpv. 4 LAMal permette convenzioni con ospedali senza posto nell’elenco. I criteri di pianificazione figurano negli art. 58a–58e OAMal, il contributo ai costi di degenza ospedaliera nell’art. 104 OAMal.

Esempio: cura elettiva in un altro Cantone

Thomas ha 58 anni, abita nel Cantone di Zurigo e ha solo l’assicurazione di base. Per un’operazione pianificata sceglie un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di Berna. Gli importi sono ipotetici, per mostrare il meccanismo; la quota cantonale è calcolata con il minimo legale del 55 %.

VoceImporto
Importo forfettario per caso nell’ospedale bernese (ipotetico)CHF 10'000
Tariffa per la stessa cura in un ospedale zurighese figurante nell’elenco (ipotetica)CHF 9'500
Rimunerazione massimaCHF 9'500
di cui Cantone di domicilio Zurigo (55 %)CHF 5'225
di cui cassa malati (45 %)CHF 4'275
Differenza scoperta per ThomasCHF 500

Cosa significa per te

Prima di un’operazione pianificata vale la pena chiedersi: l’ospedale figura nell’elenco degli ospedali proprio per questa prestazione, e precisamente in quello del tuo Cantone di domicilio o del suo Cantone di ubicazione? L’ospedale te lo può dire. Se si trova in un altro Cantone, chiedi prima alla tua cassa se resta scoperta una differenza e chiarisci se la tua assicurazione complementare la assume. I contatti li trovi nelle schede delle casse malati.

Se per motivi medici serve un ospedale fuori dal tuo Cantone, chiedi l’autorizzazione al Cantone di domicilio prima del ricovero. In caso d’urgenza quest’obbligo decade. Maggiori informazioni sulle cure fuori dal Cantone di domicilio le trovi alla voce cura fuori Cantone.

Se vuoi cambiare l’assicurazione di base, per la scelta dell’ospedale non cambia nulla: le regole sono uguali presso tutte le casse. Le differenze riguardano premio e modello, che confronti nel calcolatore dei premi. Chi ha scelto un modello con scelta limitata, per esempio un modello del medico di famiglia, deve rispettare le regole della sua cassa sull’invio ad altri specialisti.

Errori frequenti

  • Credere che ogni ospedale sia un ospedale figurante nell’elenco. Gli ospedali hanno mandati solo per determinate prestazioni. Per altre cure non figurano nell’elenco.
  • Trascurare la differenza di tariffa fuori Cantone. Per una cura elettiva cassa e Cantone pagano al massimo la tariffa del tuo Cantone di domicilio.
  • Confondere ospedale figurante nell’elenco e ospedale convenzionato. Nell’ospedale convenzionato manca la quota cantonale; senza assicurazione complementare può diventare caro.
  • Dimenticare l’autorizzazione. Per una cura fuori Cantone per motivi medici serve prima, salvo in caso d’urgenza, l’autorizzazione del Cantone di domicilio.

Come trattiamo le basi legali e gli esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

Dove trovo l’elenco degli ospedali del mio Cantone?

Ogni Cantone pubblica da sé il proprio elenco degli ospedali, di solito presso il dipartimento cantonale della sanità. Lì vedi quale ospedale ha un mandato per quali gruppi di prestazioni.

Posso farmi curare in un ospedale di un altro Cantone?

Sì, se figura nell’elenco degli ospedali del suo Cantone di ubicazione o del tuo Cantone di domicilio. Per una cura pianificata, però, cassa e Cantone di domicilio pagano al massimo la tariffa che vale nel tuo Cantone di domicilio. Un’eventuale differenza è a carico tuo o della tua assicurazione complementare.

Qual è la differenza tra ospedale figurante nell’elenco e ospedale convenzionato?

Un ospedale figurante nell’elenco è iscritto in un elenco cantonale degli ospedali; Cantone e cassa pagano insieme. Un ospedale convenzionato non figura in alcun elenco, ma ha una convenzione con le casse. Lì l’assicurazione di base paga al massimo la sua quota, la quota cantonale no.

Cosa vale in caso d’urgenza?

In caso d’urgenza puoi andare in qualsiasi ospedale figurante nell’elenco. Cassa e Cantone di domicilio assumono allora la remunerazione secondo le rispettive quote, anche fuori dal tuo Cantone, senza autorizzazione preventiva.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 39Art. 39 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 41Art. 41 LAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 49aArt. 49a LAMalfedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 58a–58eArt. 58a–58e OAMalfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal), art. 104Art. 104 OAMalfedlex.admin.ch
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