L’essenziale in breve
- Il Cantone di domicilio paga almeno il 55 % del trattamento stazionario in un ospedale figurante nell’elenco, la cassa malati al massimo il 45 %.
- Ogni Cantone fissa la sua quota al più tardi nove mesi prima dell’inizio dell’anno civile.
- Il Cantone di Zugo paga il 99 % nel 2026 e nel 2027, il Cantone di Zurigo il 55 % dal 2017.
- I trattamenti ambulatoriali oggi li finanzia solo la cassa malati.
- Dal 2028 i Cantoni pagheranno il 26,9 % dei costi netti di tutte le prestazioni ambulatoriali e stazionarie, dal 2032 anche delle cure.
Che cos’è la quota cantonale?
La quota cantonale è il contributo del Cantone di domicilio ai costi di un trattamento stazionario, cioè di una degenza in ospedale con pernottamento. Dal nuovo finanziamento ospedaliero, Cantone e cassa malati si ripartiscono ogni fattura stazionaria di un ospedale figurante nell’elenco secondo una chiave fissa. Il Cantone finanzia la sua parte con le imposte, la cassa la sua parte con i premi dell’assicurazione di base.
La legge prescrive che il Cantone assuma almeno il 55 %. La cassa malati assume così al massimo il 45 %. Ogni Cantone può fissare una quota più alta. Il Cantone di Zurigo resta dal 2017 al minimo del 55 %, il Cantone di Zugo paga il 99 % nel 2026 e nel 2027.
La quota cantonale vale solo per le prestazioni stazionarie in ospedali, case per partorienti e nelle cure acute e transitorie, a condizione che l’istituto figuri in un elenco cantonale degli ospedali. I trattamenti ambulatoriali, anche in ospedale, oggi li paga solo la cassa malati. Per gli ospedali senza mandato di prestazioni, i cosiddetti ospedali convenzionati, non c’è alcuna quota cantonale.
Come funziona
Nel settore somatico acuto la remunerazione di una degenza stazionaria si basa su un importo forfettario per caso secondo SwissDRG. Questo forfait se lo ripartiscono Cantone e cassa:
- Fissare la quota. Ogni Cantone fissa la sua quota per l’anno civile al più tardi nove mesi prima del suo inizio. Così ospedali e casse sanno presto con quale chiave calcolare.
- Ripartire la fattura. L’ospedale fattura alla cassa la sua parte. Il Cantone di domicilio paga la sua quota direttamente all’ospedale. Cantone e cassa possono anche convenire che il Cantone paghi alla cassa e che questa versi entrambe le quote all’ospedale.
- Partecipazione ai costi. Per te valgono la franchigia, l’aliquota percentuale e il contributo ai costi di degenza ospedaliera come per ogni altra prestazione dell’assicurazione di base.
In caso di degenza in un ospedale di un altro Cantone, il tuo Cantone di domicilio paga anche in questo caso la sua quota, se l’ospedale figura nell’elenco del tuo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione. Cantone e cassa pagano allora al massimo la tariffa che vale in un ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio. La differenza rispetto a una tariffa più cara devi assumerla tu stesso o un’assicurazione complementare, a meno che ci siano motivi medici, per esempio un’urgenza. Maggiori informazioni alla voce libera scelta dell’ospedale.
Finanziamento uniforme dal 2028
Il 24 novembre 2024 il popolo ha accettato con il 53,31 % di sì il finanziamento uniforme delle prestazioni (EFAS). Dal 2028 le prestazioni ambulatoriali e stazionarie saranno finanziate allo stesso modo, dal 2032 anche le cure. I Cantoni pagheranno allora agli assicuratori il 26,9 % dei costi netti, cioè dopo deduzione della partecipazione ai costi; il 73,1 % sarà finanziato con i premi. L’attuale quota cantonale di almeno il 55 % sulle fatture stazionarie viene così a cadere.
Base legale
L’art. 49a cpv. 1 LAMal stabilisce che Cantone e assicuratore assumono le remunerazioni per i trattamenti stazionari secondo la loro rispettiva quota. Secondo il cpv. 2 il Cantone paga la quota per gli assicurati che vi sono domiciliati e per determinati assicurati domiciliati nell’UE, per esempio i frontalieri. Il cpv. 2ter esige che ogni Cantone fissi la sua quota al più tardi nove mesi prima dell’inizio dell’anno civile e precisa: «La quota cantonale ammonta almeno al 55 per cento». Il cpv. 3 regola il pagamento diretto all’ospedale. Il cpv. 3bis ripartisce la quota per i pensionati domiciliati nell’UE tra tutti i Cantoni secondo la loro popolazione.
L’art. 41 cpv. 1bis LAMal ti dà la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell’elenco del tuo Cantone di domicilio e del Cantone di ubicazione e limita la remunerazione alla tariffa di un ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio. L’art. 41 cpv. 3 LAMal regola l’assunzione dei costi in caso di motivi medici. I valori del finanziamento uniforme dal 2028 (26,9 % Cantoni, 73,1 % premi) provengono dalla modifica della LAMal del 22 dicembre 2023, come la riassume l’UFSP. Le quote cantonali le pubblicano i Cantoni stessi.
Esempio: stesso trattamento, due Cantoni
Prendiamo una degenza stazionaria con una remunerazione di CHF 12'000 in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di domicilio, nell’anno 2026. L’importo è un esempio di calcolo; le quote sono i valori pubblicati dai Cantoni di Zurigo e di Zugo.
| Cantone di domicilio Zurigo (55 %) | Cantone di domicilio Zugo (99 %) | |
|---|---|---|
| Quota cantonale | CHF 6'600 | CHF 11'880 |
| Quota della cassa malati | CHF 5'400 | CHF 120 |
| Totale remunerazione | CHF 12'000 | CHF 12'000 |
Cosa significa per te
La quota cantonale non la scegli tu, dipende dal tuo Cantone di domicilio. Per te è importante in tre punti:
- Capire le differenze di premio. Dove il Cantone paga di più per i costi ospedalieri, la cassa deve finanziare meno con i premi. È uno dei diversi motivi per cui i premi sono diversi da Cantone a Cantone. I premi per il tuo Comune li vedi nel calcolatore dei premi.
- Verificare la scelta dell’ospedale. Se senza motivo medico vai in un ospedale che non figura nell’elenco del tuo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione, non c’è alcuna quota cantonale. Un ospedale nell’elenco di un altro Cantone è possibile, ma viene pagata al massimo la tariffa del tuo Cantone di domicilio.
- Scegliere con consapevolezza l’assicurazione complementare. Un’assicurazione complementare ospedaliera può, a seconda del contratto, coprire le differenze per trattamenti fuori Cantone o negli ospedali convenzionati. Quali casse la offrono lo mostrano le schede alla pagina Casse malati.
Errori frequenti
- Considerare la quota cantonale uno sconto della cassa. È denaro delle imposte del Cantone e non ha nulla a che fare con il tuo contratto.
- Credere che il Cantone paghi anche per le cure ambulatoriali. Fino alla fine del 2027 i trattamenti ambulatoriali li finanziano solo i premi.
- Considerare equivalente ogni ospedale. Solo gli ospedali figuranti nell’elenco ricevono la quota cantonale. Negli ospedali convenzionati l’assicurazione di base paga al massimo il 45 %.
- Considerare l’EFAS già in vigore. Il finanziamento uniforme vale solo dal 2028, per le cure dal 2032.
Come presentiamo premi e costi lo spieghiamo alla pagina Come calcoliamo.
Domande frequenti
Quanto paga il Cantone per una degenza ospedaliera?
Almeno il 55 % della remunerazione per un trattamento stazionario in un ospedale figurante nell’elenco. Ogni Cantone può pagare di più: Zugo paga il 99 % nel 2026 e nel 2027, Zurigo il 55 % dal 2017. Il resto lo assume la cassa malati.
Il Cantone paga anche per i trattamenti ambulatoriali?
Oggi no. Le prestazioni ambulatoriali sono finanziate interamente con i premi. Questo cambia con il finanziamento uniforme dal 2028: allora i Cantoni partecipano con il 26,9 % dei costi netti anche ai trattamenti ambulatoriali.
Come paziente mi accorgo della quota cantonale?
Non direttamente. Di regola il Cantone paga la sua quota direttamente all’ospedale o tramite la cassa. Indirettamente incide sul tuo premio: più alta è la quota cantonale, più piccola è la parte che la cassa deve finanziare con i premi.
La quota cantonale vale anche in un ospedale di un altro Cantone?
Sì, se l’ospedale figura nell’elenco del tuo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione. Il Cantone di domicilio paga allora la sua quota, al massimo secondo la tariffa che vale per quel trattamento in un ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio.
Termini correlati
- EFASEFAS indica il finanziamento uniforme delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie dell’assicurazione di base. Dal 01.01.2028 i Cantoni pagano il 26,9 % dei costi netti di tutte le prestazioni, i premi coprono il 73,1 %. Oggi i Cantoni pagano almeno il 55 % solo per i trattamenti stazionari, quelli ambulatoriali sono a carico dei soli premi. Dal 2032 si aggiungono le cure.
- SwissDRGSwissDRG è il sistema tariffale con cui gli ospedali svizzeri fatturano le cure stazionarie di somatica acuta. Ogni degenza ospedaliera è attribuita a un gruppo di casi con un peso dei costi fisso e remunerata con un importo forfettario, non secondo le singole prestazioni. Vale in tutta la Svizzera dal 01.01.2012; il Cantone paga almeno il 55 % dell’importo forfettario, la cassa malati il resto.
- Elenco degli ospedaliL’elenco degli ospedali è l’elenco di un Cantone con gli ospedali autorizzati a fornire cure stazionarie a carico dell’assicurazione di base, ciascuno con i suoi mandati di prestazioni. Solo in un ospedale figurante nell’elenco Cantone e cassa malati pagano insieme: il Cantone di domicilio almeno il 55 %, la cassa il resto. Puoi scegliere liberamente tra gli ospedali figuranti negli elenchi di tutta la Svizzera.
- Libera scelta dell’ospedaleLibera scelta dell’ospedale significa: per un trattamento stazionario puoi scegliere qualsiasi ospedale in Svizzera che figura nell’elenco degli ospedali del tuo Cantone di domicilio o del Cantone di ubicazione. L’assicurazione di base e il tuo Cantone pagano però al massimo la tariffa applicata per quel trattamento in un ospedale figurante nell’elenco del tuo Cantone di domicilio; il Cantone ne assume almeno il 55 %.
- Cura fuori CantoneUna cura fuori Cantone avviene in un Cantone diverso dal tuo Cantone di domicilio. Per le cure ambulatoriali l’assicurazione di base paga secondo la tariffa dello studio scelto. In ospedale paga, in un ospedale figurante nell’elenco, al massimo la tariffa del tuo Cantone di domicilio; una differenza la paghi tu o la tua assicurazione complementare. In caso d’urgenza e per motivi medici la copertura è completa.
Fonti
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 49aArt. 49a LAMalfedlex.admin.ch
- Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 41Art. 41 cpv. 1bis e 3 LAMalfedlex.admin.ch
- UFSP: Modifica della LAMal: finanziamento uniforme delle prestazionibag.admin.ch
- Cantone di Zugo: finanziamento ospedaliero (pagina solo in tedesco)zg.ch
- Cantone di Zurigo: finanziamento ospedaliero (pagina solo in tedesco)zh.ch
