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Glossario · PrestazioniArt. 25a cpv. 2 LAMal

Cure acute e transitorie

Anche: CAT

In breve

Le cure acute e transitorie (CAT) sono cure subito dopo una degenza ospedaliera, prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere. Durano al massimo due settimane e sono finanziate come una degenza ospedaliera: il Cantone di domicilio assume almeno il 55 %, l’assicurazione di base il resto. Possono svolgersi a domicilio tramite lo Spitex o in una casa di cura.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: un deambulatore accanto a una finestra luminosa in una tranquilla camera di cura

L’essenziale in breve

  1. Le CAT devono essere prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere (art. 25a cpv. 2 LAMal).
  2. Durano al massimo due settimane dopo l’uscita dall’ospedale (art. 25a cpv. 2 LAMal, art. 8 cpv. 2 lett. b OPre).
  3. Il Cantone di domicilio paga almeno il 55 % dei costi, l’assicurazione di base il resto (art. 7b OPre).
  4. In seguito vale il normale finanziamento delle cure: ti può essere fatturato fino al 20 % del contributo massimo per le cure al giorno, a domicilio al massimo CHF 15.38, in casa di cura al massimo CHF 23.04.

Cosa sono le cure acute e transitorie?

Le cure acute e transitorie, in breve CAT, sono le cure di cui hai bisogno subito dopo una degenza ospedaliera per ritrovare la tua quotidianità. Situazioni tipiche sono il periodo dopo un’operazione, quando una ferita deve essere medicata ogni giorno, o dopo una malattia acuta, quando non te la cavi ancora da solo. Le cure possono svolgersi a domicilio tramite lo Spitex, tramite un infermiere indipendente o temporaneamente in una casa di cura.

Le CAT sono una forma particolare delle prestazioni di cura dell’assicurazione di base. La differenza rispetto alle cure ordinarie sta nel finanziamento: le CAT sono pagate secondo le regole del finanziamento ospedaliero, cioè congiuntamente dalla cassa malati e dal Cantone di domicilio. Le cure ordinarie passano invece dal finanziamento delle cure, con contributi fissi della cassa, una partecipazione della persona assicurata e un finanziamento residuo da parte del Cantone o del Comune.

Le CAT esistono dal nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, entrato in vigore il 01.01.2011. Devono colmare la lacuna tra ospedale e quotidianità, senza che pazienti debbano restare più a lungo in ospedale.

Le CAT vanno distinte dalla riabilitazione (cura medica, spesso in una clinica), dalle cure palliative (assistenza in caso di malattie inguaribili, senza limite di due settimane) e dall’aiuto domestico, che non è una prestazione di cura dell’assicurazione di base.

Come funziona

Devono essere adempiute quattro condizioni:

  1. Degenza ospedaliera: le CAT seguono direttamente una degenza ospedaliera.
  2. Prescrizione in ospedale: un medico e un infermiere dell’ospedale le prescrivono congiuntamente. Una prescrizione del medico di famiglia dopo l’uscita non basta.
  3. Necessità: le cure devono rivelarsi necessarie. La base è una valutazione dei bisogni da parte del personale infermieristico.
  4. Fornitori di prestazioni riconosciuti: le cure sono fornite da infermieri autorizzati, organizzazioni Spitex o case di cura.

Le prestazioni sono le stesse delle cure ordinarie: valutazione e consigli, esami e terapie (per esempio medicazione delle ferite, somministrazione di medicamenti, misurazione dei parametri vitali) e cure di base (per esempio aiuto per lavarsi e vestirsi).

La durata è limitata a due settimane. La prescrizione vale al massimo per questo periodo. Se in seguito hai ancora bisogno di cure, serve una nuova prescrizione medica per prestazioni di cura ordinarie.

Sul finanziamento: cassa e fornitore di prestazioni convengono importi forfettari. Il Cantone di domicilio fissa ogni anno, al più tardi nove mesi prima, la sua quotaparte; ammonta almeno al 55 %. L’assicurazione di base assume il resto. Per il materiale di cura, per esempio il materiale per medicazioni, vale l’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp). Come per ogni prestazione dell’assicurazione di base paghi la partecipazione ai costi, composta da franchigia e aliquota percentuale.

Base legale

Le CAT sono disciplinate nell’art. 25a cpv. 2 LAMal: i costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall’assicurazione di base e dal Cantone di domicilio per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a LAMal). Assicuratori e fornitori di prestazioni convengono importi forfettari.

L’ordinanza sulle prestazioni (OPre) completa:

  • Art. 7 cpv. 3 OPre: sono considerate CAT le prestazioni di cura secondo l’art. 7 cpv. 2 OPre fornite dopo una degenza ospedaliera, su prescrizione del medico ospedaliero, da infermieri, organizzazioni Spitex o case di cura.
  • Art. 7b OPre: Cantone di domicilio e assicuratori assumono i costi in funzione della loro quotaparte rispettiva; la quotaparte cantonale ammonta almeno al 55 % ed è fissata al più tardi nove mesi prima dell’inizio dell’anno.
  • Art. 8 cpv. 2 lett. b OPre: la prescrizione medica per le CAT vale al massimo due settimane.

Per le cure ordinarie dopo le CAT vale l’art. 25a cpv. 5 LAMal: dei costi delle cure non coperti, alla persona assicurata può essere addossato al massimo il 20 % del contributo massimo per le cure fissato dal Consiglio federale. Determinanti sono, secondo l’art. 7c OPre, CHF 76.90 per le cure a domicilio e CHF 115.20 per la casa di cura. La partecipazione ai costi, composta da franchigia e aliquota percentuale, si fonda sull’art. 64 LAMal.

Esempio: due settimane di CAT, poi Spitex

Ruth, 81 anni, esce dall’ospedale il 10.03.2026 dopo un’operazione. Ha bisogno di aiuto per la medicazione della ferita e per lavarsi. La medica di reparto e l’infermiera responsabile prescrivono congiuntamente le CAT tramite lo Spitex.

PeriodoTipo di cureChi pagaPartecipazione di Ruth ai costi delle cure
11.–24.03.2026cure acute e transitorieCantone almeno il 55 %, cassa il restonessuna partecipazione secondo l’art. 25a cpv. 5 LAMal; solo franchigia e aliquota percentuale
dal 25.03.2026cure ordinarie (nuova prescrizione medica)cassa contributi fissi, finanziamento residuo da parte del Cantone o del Comuneal massimo il 20 % di CHF 76.90 = CHF 15.38 al giorno
in caso di entrata in casa di curacure in casa di curacassa contributi fissi secondo il bisogno di cure, finanziamento residuoal massimo il 20 % di CHF 115.20 = CHF 23.04 al giorno

Cosa significa per te

  • Pianificare per tempo: prima dell’uscita dall’ospedale chiedi se le CAT entrano in considerazione per te. Solo l’ospedale può prescriverle.
  • Verificare la prescrizione: fatti confermare che la prescrizione sia espressamente per CAT e che provenga congiuntamente da un medico e da un infermiere. Altrimenti le cure passano come cure ordinarie con la tua partecipazione.
  • Chiarire il fornitore di prestazioni: lo Spitex o la casa di cura devono essere autorizzati. In caso di soggiorno in casa di cura chiedi in anticipo cosa ti viene fatturato per alloggio e vitto; non sono prestazioni di cura.
  • Mettere in conto la partecipazione ai costi: franchigia e aliquota percentuale si applicano anche alle CAT. Se nell’anno hai già esaurito la franchigia, paghi solo l’aliquota percentuale del 10 % fino al massimo annuo.
  • Dopo due settimane: pianifica la soluzione successiva prima che le CAT terminino. Lo Spitex aiuta nel passaggio alle cure ordinarie.

Quale franchigia sia sensata per te se ospedale e cure sono prevedibili lo mostra il calcolatore dei premi, con tutte le franchigie a confronto. Gli indicatori sulle casse li trovi sotto Casse malati.

Errori frequenti

  • Chiedere le CAT al medico di famiglia dopo l’uscita. Le CAT devono essere prescritte in ospedale. Più tardi sono possibili solo cure ordinarie.
  • Confondere le CAT con la riabilitazione. La riabilitazione è una cura medica, le CAT sono cure infermieristiche di al massimo due settimane.
  • Contare su una durata più lunga. Dopo 14 giorni le CAT terminano, anche se hai ancora bisogno di cure. Da quel momento partecipi ai costi delle cure.
  • Aspettarsi aiuto domestico. Pulire, cucinare o fare la spesa non fanno parte delle CAT. Per questo esistono offerte proprie dello Spitex o prestazioni delle assicurazioni complementari.

Come utilizziamo gli importi legali negli esempi lo spieghiamo in Come calcoliamo.

Domande frequenti

Chi paga le cure acute e transitorie?

L’assicurazione di base e il tuo Cantone di domicilio si ripartiscono i costi come per una degenza ospedaliera. Il Cantone assume almeno il 55 %, la cassa malati il resto. Tu paghi la consueta partecipazione ai costi, composta da franchigia e aliquota percentuale.

Quanto durano le cure acute e transitorie?

Al massimo due settimane dopo l’uscita dall’ospedale. Se in seguito servono ancora cure, proseguono come normale prestazione di cura tramite il finanziamento delle cure, con una partecipazione a tuo carico.

Posso chiedere io stesso le cure acute e transitorie?

No. Devono essere prescritte in ospedale, e precisamente congiuntamente da un medico e da un infermiere. Chiedile quindi attivamente prima dell’uscita, se a domicilio o in casa di cura avrai bisogno di cure.

Le cure acute e transitorie sono la stessa cosa della riabilitazione?

No. La riabilitazione è una cura medica, spesso in una clinica di riabilitazione, e ha regole proprie. Le CAT sono cure infermieristiche, per esempio medicazione delle ferite, controllo dei medicamenti o aiuto nell’igiene personale, e durano al massimo due settimane.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 25a Cure in caso di malattiaArt. 25a cpv. 2 LAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 7 Definizione delle cureArt. 7 cpv. 3 OPrefedlex.admin.ch
  3. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 7b Assunzione dei costi per le prestazioni delle cure acute e transitorieArt. 7b OPrefedlex.admin.ch
  4. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 8 Prescrizione o mandato medicoArt. 8 cpv. 2 OPrefedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sulle prestazioni (OPre), art. 7a Contributi e art. 7c Partecipazione dell’assicurato ai costi delle cureArt. 7a e 7c OPrefedlex.admin.ch
  6. Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), art. 64 Partecipazione ai costiArt. 64 LAMalfedlex.admin.ch
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