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Protocollo di consulenza

Anche: verbale del colloquio

In breve

Il protocollo di consulenza registra quando, da chi e come sei stato consigliato su un’assicurazione malattie. Dal 01.09.2024 le casse malati possono indennizzare un intermediario per una stipulazione solo se esiste un protocollo conforme agli standard minimi dell’accordo settoriale. Lo confermi con la tua firma o in forma digitale.

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Questa pagina è una traduzione; fa stato la versione tedesca. Versione originale: Deutsch

Illustrazione: blocco note con righe vuote e una penna su un tavolo da riunione

L’essenziale in breve

  1. Dal 01.09.2024 le regole dell’accordo settoriale del 22.03.2024 sul protocollo di consulenza sono vincolanti per tutte le casse, nell’assicurazione di base e in quella complementare.
  2. Senza protocollo la cassa non può indennizzare una proposta inoltrata da un intermediario.
  3. Il protocollo contiene almeno la data, i nomi, la conferma «nessuna acquisizione telefonica a freddo», le informazioni secondo l’art. 45 LSA e il tuo consenso.
  4. Le violazioni costano alla cassa una multa fino a CHF 100'000 (art. 54 cpv. 3 lett. h LVAMal, art. 86 cpv. 1bis LSA).

Che cos’è un protocollo di consulenza?

Un protocollo di consulenza è la documentazione scritta o digitale di un colloquio di consulenza sull’assicurazione malattie. Nasce quando un intermediario assicurativo ti consiglia e poi inoltra una proposta a una cassa. Il protocollo registra quando si è svolto il colloquio, chi vi ha partecipato, come è nato il contatto e quali informazioni hai ricevuto.

Il protocollo ha due compiti. Ti protegge, perché attesta che prima della proposta sei stato informato correttamente e che non sei arrivato all’appuntamento tramite una chiamata pubblicitaria indesiderata. Ed è la condizione perché la cassa possa indennizzare l’intermediario per la stipulazione. Senza protocollo niente provvigione dell’intermediario.

La regola vale per l’assicurazione di base secondo la LAMal e per le assicurazioni complementari secondo la LCA. Riguarda gli intermediari che operano su mandato delle casse e gli intermediari non vincolati che vengono indennizzati da una cassa.

Come funziona

I contenuti minimi figurano al numero 8.2 dell’accordo settoriale sugli intermediari del 22.03.2024. Il protocollo comprende almeno:

  1. la data della consulenza,
  2. i nomi delle clienti e dei clienti e delle persone che hanno fornito la consulenza,
  3. la conferma che l’appuntamento di consulenza che ha portato alla proposta non deriva da un’acquisizione telefonica a freddo,
  4. la conferma delle informazioni secondo l’art. 45 LSA,
  5. il consenso della cliente o del cliente e della persona che ha fornito la consulenza o del gestore digitale responsabile, con firma originale o in forma digitale.

Le informazioni secondo l’art. 45 LSA te le deve dare ogni intermediario prima che tu proponga un contratto: nome e indirizzo, se opera come intermediario vincolato o non vincolato (e, se vincolato, per quali assicuratori), dove puoi informarti sulla sua formazione e formazione continua, chi risponde degli errori e come vengono trattati i tuoi dati personali.

L’intermediario inoltra il protocollo alla cassa insieme alla proposta. Se manca o non rispetta gli standard minimi, la cassa non può versare alcuna indennità. Per l’assicurazione di base questa indennità è inoltre limitata: al massimo CHF 70 di indennità variabile per persona assicurata (n. 9.1.1 dell’accordo, anch’esso di applicabilità generale).

Base legale

L’art. 19b cpv. 1 lett. f LVAMal e l’art. 31a cpv. 1 lett. f LSA consentono agli assicuratori di disciplinare in un accordo la redazione e la sottoscrizione dei protocolli di consulenza. Su richiesta di assicuratori che rappresentano almeno il 66 % degli assicurati, rispettivamente dei premi, il Consiglio federale può conferire a queste regole applicabilità generale.

Lo ha fatto con effetto dal 01.09.2024: l’art. 35b OVAMal con l’allegato 2 per l’assicurazione di base e l’art. 190e OS con l’allegato 7 per l’assicurazione complementare dichiarano parti dell’accordo settoriale del 22.03.2024 vincolanti per tutte le casse, tra cui il n. 8.2 cpv. 1: le proposte degli intermediari sono indennizzate solo se è allegato un protocollo di consulenza conforme agli standard minimi definiti. L’elenco dei contenuti minimi figura nell’accordo stesso. Le violazioni sono punite secondo l’art. 54 cpv. 3 lett. h LVAMal con una multa fino a CHF 100'000, per negligenza fino a CHF 20'000 (art. 54 cpv. 4 LVAMal). Nell’assicurazione complementare vale l’art. 86 cpv. 1bis e 2 LSA: fino a CHF 100'000, per negligenza fino a CHF 50'000. La vigilanza spetta all’UFSP per l’assicurazione di base e alla FINMA per l’assicurazione complementare.

Esempio: consulenza su assicurazione di base e complementare

Sara, 32 anni, si annuncia tramite il modulo di contatto di un intermediario perché vuole cambiare assicurazione di base e valutare un’assicurazione complementare ospedaliera. Dopo il colloquio riceve il protocollo in forma digitale per la conferma.

Campo del protocolloContenuto per Sara
Data14.10.2026
PartecipantiSara e la consulente dell’intermediario
Origine dell’appuntamentorichiesta tramite modulo di contatto, nessuna acquisizione telefonica a freddo
Informazioni secondo l’art. 45 LSAricevute prima della proposta, in PDF
Consensoconferma digitale di Sara e della consulente

Cosa significa per te

  • Leggere il protocollo: verifica data, nomi e l’indicazione sull’origine dell’appuntamento prima di dare il tuo consenso.
  • Chiedere una copia: conserva il protocollo insieme all’offerta e alla proposta.
  • Confrontare senza consulenza: i premi dell’assicurazione di base li confronti da solo nel calcolatore dei premi, le casse in sintesi alla pagina Casse malati. Un cambio puoi avviarlo tu stesso, la procedura è descritta alla pagina Cambiare cassa malati.
  • Consulenza solo su richiesta: se su questa piattaforma richiedi una consulenza, la gestrice FinanceRock GmbH ti consiglia in qualità di intermediaria non vincolata. Le indicazioni secondo l’art. 45 LSA figurano nell’informazione sull’intermediario, il modello d’affari alla pagina Trasparenza.

Errori frequenti

  • Firmare alla cieca. Con il tuo consenso confermi anche l’origine dell’appuntamento e la ricezione delle informazioni.
  • Confermare un’acquisizione a freddo. Se qualcuno ti ha chiamato senza che l’avessi chiesto, la conferma nel protocollo non è corretta.
  • Confondere il protocollo con il contratto. Il protocollo documenta la consulenza; il contratto nasce solo con la proposta e l’accettazione da parte della cassa.
  • Non tenere una copia. Senza copia più tardi non puoi provare che cosa è stato discusso.

Domande frequenti

Devo firmare un protocollo di consulenza?

Non devi firmare nulla che non sia corretto. Il protocollo è la condizione perché l’intermediario venga indennizzato dalla cassa. Leggilo prima di dare il tuo consenso e chiedi correzioni se manca qualcosa o se qualcosa è sbagliato.

Mi serve un protocollo se stipulo direttamente presso la cassa?

L’obbligo riguarda le proposte che un intermediario inoltra e per le quali viene indennizzato. Se stipuli direttamente presso la cassa senza intermediario, non nasce alcun protocollo secondo l’accordo settoriale.

Cosa faccio se qualcuno mi chiama senza che l’abbia chiesto?

Secondo l’accordo settoriale l’acquisizione telefonica a freddo è vietata, e nel protocollo va confermato che l’appuntamento non è nato in questo modo. Non firmare una conferma falsa e segnala la chiamata al centro di notifica delle associazioni di categoria.

Termini correlati

Fonti

  1. Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione malattie sociale (LVAMal), art. 19bArt. 19b LVAMalfedlex.admin.ch
  2. Ordinanza concernente la vigilanza sull’assicurazione malattie sociale (OVAMal), art. 35b e allegato 2Art. 35b OVAMalfedlex.admin.ch
  3. Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), art. 31aArt. 31a LSAfedlex.admin.ch
  4. Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), art. 45Art. 45 LSAfedlex.admin.ch
  5. Ordinanza sulla sorveglianza (OS), art. 190e e allegato 7Art. 190e OSfedlex.admin.ch
  6. Accordo settoriale sugli intermediari 3.0 (ASI 3.0) del 22.03.2024, n. 8.2prio.swiss
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